CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08813/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] maggio 2021); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta l'applicazione al ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., sub specie di commissione del fatto con violenza sulle cose, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni di merito, mira a sollecitare una rivalutazione della ricostruzione del fatto, integrativo del reato, siccome effettuata da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ()culi di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto, onde sostenere la ricorrenza in fatto degli estremi costitutivi dell'aggravante contestata, del danneggiamento delle cerniere di una delle finestre dell'abitazione della parte offesa, la quale era stata appunto forzata onde consentire l'introduzione in essa); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore iLEr