CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
militare di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militarelette le note di replica depositate dalla difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 ottobre 2025, la Corte militare di appello diRoma, in riforma della sentenza del Tribunale militare di Napoli, giudicavaMinissale Giovanni colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 3della legge n. 1383 del 1941 e 47 n. 2 c.p.m.pace per avere:capo a), in qualità di proprietario, concesso in locazione un immobilesito in Messina, viale Trento n. 100 a [OSCURATO:PERSONA] senzastipulare un regolare contratto, bensì registrando un fittizio contratto dicomodato gratuito dell’immobile e percependo dalla conduttrice sommeperiodiche, per complessivi euro 12.000-15.000 senza rilasciare ricevuta,a titolo di rimborso spese forfettarie per la gestione dell’immobile, in talmodo evadendo le imposte sul reddito per le persone fisiche con impostaevasa di euro 4752,00 circa;capo b), in qualità di proprietario, concesso in locazione un immobilesito in Messina, viale Trento n. 100 a [OSCURATO:PERSONA], senza stipularealcun contratto e percependo la somma mensile di euro 480,00,corrisposti in contanti, senza rilasciare ricevuta, in tal modo evadendol’imposta per un ammontare di circa 2.418,00 euro.Osservava che i fatti oggetto dell’imputazione erano ampiamenteprovati, come ricostruiti anche dal giudice di primo grado; riteneva didover disattendere la interpretazione in diritto fornita dal Giudicedell’udienza preliminare sulla base della costante giurisprudenza dilegittimità che richiamava ed illustrava. Quanto alla asserita sproporzionedella cornice edittale rispetto alla gravità del reato, che aveva indotto ilgiudice di primo grado ad una interpretazione adeguatrice, osservava chela valutazione di sproporzione era apodittica in quanto non specificava iparametri di comparazione e, comunque, ove ritenuta sussistente, dovevaessere risolta sollevando questione di legittimità costituzionale.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente formulando tre motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. contesta la decisione della Corte militareterritoriale, laddove ha censurato la decisione del Giudice di primo gradoperché “invece di rivolgersi direttamente alla Corte costituzionaleinvocando l’irragionevolezza e la sproporzione (asserita) della norma,effettua una operazione che appare esulare dai suoi poteri, perché finisceper effettuare una interpretatio abrogans della norma, con unadisapplicazione immotivata e, questa si, irragionevole”.Nel merito, osserva che la Corte non ha chiarito se la frode allanecessario per definire collusivi gli accordi) e non ha esposto le ragioniper le quali i terzi, in assenza di vantaggi personali, si sarebbero prestatiagli accordi fraudolenti. In tal modo, secondo la difesa del ricorrente, laCorte si sarebbe posta in contrasto con la sentenza di questa Corte n.13642 del 2022, la quale ha affermato che l’accordo collusivo sanzionatodalla norma richiede l’incontro di volontà tra il finanziere ed un soggettoterzo, da ritenersi necessariamente portatore di una volontà tesa afrodare la finanza al fine di conseguire un proprio vantaggio.Sotto il profilo soggettivo, osserva che i vantaggi che avrebberodovuto avere di mira i terzi non sono stati configurati neanchepresuntivamente dalla Corte e non sono emersi dagli atti di indagine.Aggiunge che la Corte non ha neanche confutato gli argomenti difensivivolti a dimostrare che nessun intento fraudolento perseguiva Minissale inquanto, secondo quanto riferito in sede di sommarie informazioni dallaMuzzopappa, i due avevano concordato una compravendita nella quale ladonna avrebbe pagato ratealmente il prezzo, mediante corresponsione diuna somma mensile, detraendo, poi, dal valore finale dell’immobilequanto già medio tempore versato. In tal modo, nessuna frode fiscaleaveva compiuto il militare il quale, al momento della vendita, avrebbecorrisposto le imposte sulla base del valore catastale dell’immobile, noninfluenzato dall’accordo delle parti. Quanto al rapporto con [OSCURATO:PERSONA],questi non aveva dichiarato che le somme erano corrisposte a titolo dicanone locatizio e non aveva chiarito le ragioni per le quali era statostipulato un contratto di comodato anziché di locazione e la Corte nonaveva tratto nessuna conseguenza da ciò in ordine alla prova delvantaggio del terzo, oltre a non rispondere sulla intenzione, anche inquesto caso, di addivenire ad una vendita. Infine, sempre con riferimentoall’elemento soggettivo dell’imputato, evidenzia che la Corte non ha datoconcreto rilievo alla tesi difensiva secondo la quale l’imputato non avevainteresse ad occultare i canoni in quanto vantava crediti d’imposta perspese di ristrutturazione che avrebbero compensato le imposte dovute peri redditi da locazione.In tal modo, sembrerebbe che la Corte, escluso il dolo in capo ai terzie/o la loro supposta volontà di frodare l'erario, abbia sovrappostoall'addebito mosso all'imputato quello di cui alla prima fattispecieconsiderata dal menzionato art. 3 della legge n.1383/1941, che sanzionail militare della guardia di finanza che commette una violazione delle leggifinanziarie, costituente delitto, per la cui integrazione manca, però, ilnecessario presupposto della commissione di una violazione di leggifinanziarie costituente delitto.2.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art.606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 3 della legge n. 1383 del 1941,e lett. e) in relazione all’art. 1376 d.lgs n. 66/2010, censura la decisioneper avere fondato il proprio convincimento sulla scorta della solaviolazione dell ’obbligo di fedeltà del f inanziere, eludendo leargomentazioni del giudice di primo grado e equivocando sulleconseguenze del procedimento disciplinare cui è stato sottoposto ilmilitare. Osserva, in proposito, che, diversamente da quanto ritenutodalla Corte militare, la sanzione inflitta (tre mesi di sospensione) è dinatura conservativa a dimostrazione del fatto che la Guardia di Finanzanon ha ritenuto irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario conil militare; valorizza che è pacifico che la condotta non sia avvenutanell’esercizio delle proprie funzioni e che ciò ha influito sulla valutazionedel GUP laddove ha ritenuto sproporzionata la sanzione, profilo che,invece, non è stato valutato, se non in modo apparente, dalla Corteterritoriale.2.3. Con il terzo motivo, infine, osserva che la sentenza citata dallaCorte territoriale ed assunta a paradigma normativo, non è conferente alcaso in esame, in quanto in quello, il militare aveva violato gli obblighiinerenti la propria funzione consentendo ai terzi di ottenere indebitivantaggi e non ha motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto didiscostarsi dai principi espressi da altra sentenza di questa Corte, la n. 37del 2009, la quale ha escluso il reato nel caso in cui il militare operi comeprivato cittadino e non nell’esercizio delle funzioni.3. [OSCURATO:PERSONA] generale militare ha chiesto il rigetto delricorso.4. La difesa ha depositato una memoria di replica. Con riferimento alprimo motivo di ricorso, ha osservato che, essendo il reato contestato alMinissale plurisoggettivo, la Corte di merito doveva analizzare la figura delterzo necessaria per l’integrazione della “Collusione con estranei per frodarela finanza”. L’estraneo, nella prospettazione difensiva, non solo deve avereun interesse nell’accordo perché questo possa essere aggettivato qualecollusivo, ma per l’integrazione del reato deve avere, se non un beneficiofiscale, quantomeno un fine lesivo del gettito erariale. Ha ribadito che ilMinissale non aveva l’interesse alla frode alla finanza e che né la Corte né laPubblica accusa hanno mai stata proposta una spiegazione coerente per laquale il contribuente Minissale avrebbe posto in essere la condotta con il finedella frode alla finanza, una volta acclarato che le maggiori detrazioniavrebbero compensato la tassazione derivante dagli asseritamente celatielementi positivi di reddito, circostanza che logicamente esclude l’interessedel Minissale nella frode dell’erario. Rileva che non condivisibile è la tesi dellaProcura generale secondo la quale non dovuta era la motivazionesull’interesse del terzo in quanto non necessario per integrare il reato.Con riferimento al secondo motivo, ritiene non condivisibile la tesidell’accusa nel momento in cui presuppone che la qualità di finanziere, cheimplica l’obbligo di fedeltà, permanga in capo all’appartenente alla Guardia diprivato nelle normali, quotidiane ed abituali occupazioni giornaliere,analoghe a quelle di qualunque altro cittadino.Quanto al terzo motivo, osserva che in ragione della necessità dimotivazione rafforzata per la riforma della sentenza assolutoria di primogrado, la Corte di merito non poteva non trattare e superare il difformeorientamento espresso da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 37del 2009.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.2. L’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 sanziona il militare della Regiaguardia di finanza che: a) commette una violazione delle leggi finanziarie,costituente delitto, o b) collude con estranei per frodare la finanza, oppure c)si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generidi cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o lacustodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagliarticoli 21.5 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzionipecuniarie delle leggi speciali.La fattispecie oggi contestata è quella consistente nella collusione conestranei per frodare la Finanza, i cui elementi costituitivi sono rappresentatidall’accordo tra il militare e un estraneo all’amministrazione militare e dallafinalizzazione alla frode alla finanza.3. Tanto premesso, si osserva che le censure formulate dalla difesadel ricorrente sono infondate.3.1 Con riferimento alla necessità di individuare l’interesse del terzo allaconclusione dell’accordo fraudolento, si rileva che le numerose ed univochepronunce espresse, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza di questa Cortedi legittimità, hanno chiarito che il reato contestato ha natura di reatoistantaneo che si consuma nel momento in cui è stato raggiunto l’accordo eper il solo fatto di averlo concluso (Sez. I n. 12943 del 29.1.2014, Rv260135). Si è anche precisato, con orientamento consolidato, da un lato, cheper la configurabilità del delitto di collusione non è necessario che ilfinanziere eserciti, con attualità, il servizio d'istituto, ma è sufficiente chel'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è soload essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice;dall'altro che, una volta verificatosi l'accordo tra il militare e l'estraneo, ilreato è già perfetto e completo in ogni suo elemento, dato che l'intervenutoincontro tra le due volontà ha già comportato, di per sé, la definitiva e nonpiù riparabile rottura del rapporto di fiducia tra il militare della guardia difinanza e la pubblica amministrazione e, quindi, la lesione del particolareinteresse protetto dalla norma.Con specifico riferimento al punto oggetto di censura, si richiama lasentenza della Sez. 1, n. 13642del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 283084 –01, con la quale si è precisato che la punibilità della condotta collusiva nonpuò prescindere dalla esistenza in fatto dall'accordo tra un militare dellafinanza ed un soggetto terzo, pur chiarendosi che l’accordo collusivo punibilesi realizza anche nel caso in cui l'interesse 'finale' ad ottenere il risparmio dispesa è esclusivamente del militare (come nel caso deciso con sentenzadella Sez. I n. 14820 del 2020). Ciò in quanto rispetto alla tuteladell’interesse presidiato dalla norma è irrilevante il soggetto che beneficidell’accordo collusivo posto che nel momento in cui interviene l’incontro trale due volontà si determina la definitiva e non più riparabile rottura delrapporto di fiducia tra il militare della guardia di finanza e la pubblicaamministrazione e, quindi, la lesione del particolare interesse protetto dallanorma costituito dall’interesse primario dello stato alla normalità ed allasicurezza delle entrate indispensabili per il finanziamento e per l'esistenzadello stato stesso". Tale conclusione è vieppiù rafforzata dalla circostanzache il reato si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo per frodare lafinanza, indipendentemente dalla eventuale e non indispensabile futuracommissione dei programmati reati" o di illeciti amministrativi. (Sez. 1 n.12943 del 29/01/2014, Rv. 260135 – 01; Sez. 3^, n. 8070 del 01/06/1987 -dep. 02/07/1987, Genova, Rv. 176310; Sez. 6^, n. 16058 del 22/04/1989 -dep. 18/11/1989, Morelli, Rv. 182575; Sez. 6^, n. 10350 del 03/06/1992 -dep. 29/10/1992, Gabriele ed altro, Rv. 192092; Sez. 1^, n. 25819 del06/06/2007 - dep. 04/07/2007, Vitale, Rv. 236894).La fattispecie assume, pertanto, la fisionomia del reato di mero pericoloper la cui integrazione non è necessario il raggiungimento dello scopofraudolento, essendo sufficiente che la condotta infedele del finanziere siaidonea a determinare l'insorgenza del pericolo di compromissionedell'interesse erariale. (in senso analogo Sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007,Vitale, Rv. 236894; Sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca e altro, Rv.253826).Tenuto conto dei principi consolidati di questa Corte, ampiamente ecorrettamente riportati dalla Corte militare territoriale, non si rendevanecessario, quindi, fornire alcuna motivazione sull’intento fraudolento delterzo che non rileva ai fini della configurazione del reato che, si ripete, èconsumato nel momento stesso in cui si conclude l’accordo in frode,indipendentemente dal soggetto che della frode beneficerà edindipendentemente dal fatto che, in concreto, ne benefici.3.2. Sotto il profilo soggettivo, si osserva che la finalità di frode è statacorrettamente individuata sia dal giudice di primo grado sia dalla Corteterritoriale che hanno risposto all’obiezione difensiva con argomenti del tuttocondivisibili. Già nella sentenza di primo grado, il Giudice dell’udienzapreliminare aveva osservato che nessun rilievo poteva avere la circostanzache l’odierno ricorrente, negli anni contestati, avrebbe avuto accesso acrediti d’imposta per spese di ristrutturazione edilizia per insufficientecapienza reddituale, sicché anche l’emersione dei redditi per canoni dilocazione non avrebbe comportato alcun effettivo danno all’Erario.Osservava che il reato contestato è un reato di pericolo, a consumazioneanticipata, che non necessita per la consumazione del verificarsi del dannoerariale e sottolineava che il cittadino è sempre tenuto al pagamento delleimposte dovute, spettando all’amministrazione finanziaria calcolare ex postl’an e il quantum dell’eventuale detrazione e non già al cittadino determinareex ante il diritto alla detrazione. Tali considerazioni, condivise dal giudiceterritoriale, escludono la fondatezza della questione relativa alla mancanza didolo di frode nel militare. Anzi l’odierno ricorrente, proprio in ragione dellaqualità professionale, doveva ben sapere che non spettava a lui sostituirsialla amministrazione finanziaria nel determinare se e in che limiti potevavantare crediti d’imposta da compensare.Quanto alla mancata motivazione sul presunto accordo intercorso tra ilricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] finalizzato ad un affitto a sconto del prezzo diuna futura vendita (riferito in sentenza), circostanza dedotta al fine diescludere il dolo, non risulta effettivamente alcuna esplicita motivazione.Tuttavia, la circostanza non può costituire motivo di annullamento dellasentenza impugnata. Ciò in quanto il rigetto dell’argomento difensivo deveritenersi assorbito dalle considerazioni effettuate sulla natura del reato, aconsumazione anticipata e di pericolo, argomenti rispetto ai qualil’argomento in oggetto non forniva elementi utili a scardinare ilragionamento della Corte; e ciò a prescindere dal fatto che, in ogni caso, oveanche l’accordo fosse stato quello menzionato, ciò non esonerava ilricorrente dagli obblighi fiscali di dichiarazione delle somme percepite,secondo quanto desunto correttamente dal Procuratore generale nellarequisitoria. Si aggiunga, ad ulteriore conferma, il principio consolidatoespresso da questa Corte, secondo il quale non costituisce causa diannullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo diappello che risulti manifestamente infondato.Quanto, infine, alle somme in contanti confluite sul conto corrente, inordine alle quali si è riferito in sentenza, la difesa evidenzia che nessunaprovenienza illecita del denaro sia stata provata e che la somma ècompatibile con i canoni percepiti “in nero”. Sul punto, si osserva che lapresenza di versamenti in contanti è stata riferita quale dato emersodall’istruttoria, ma nulla si è dedotto da tale elemento ai fini della prova delreato contestato. Era, quindi, superflua ogni motivazione sul punto.4. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al procedimentodisciplinare cui è stato sottoposto l’imputato e alla sanzione inflitta, dai qualila Corte territoriale ha desunto argomenti comprovanti la gravità dellacondotta e negato, quindi, la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ladifesa obietta che si tratta di sanzione conservativa, di durata modesta (tremesi) che, quindi, non depone nel senso della gravità del fatto ed haosservato che la limitata gravità dell’illecito disciplinare, come valutata dallastessa Amministrazione interessata, rende condivisibile l’interpretazionerestrittiva della fattispecie incriminatrice adottata dal giudice di primo gradoe, al contrario, erronea quella della Corte territoriale militare.Il motivo non convince. Il giudice di primo grado ha applicato unainterpretazione adeguatrice della norma sul presupposto di una suairragionevole severità, ma non individua neanche i temini di comparazionealla luce dei quali stabilire se la pena è eccessiva o meno rispetto allafattispecie quale risultante dal testo normativo. Ciò comporta che restiaffidato alla “sensibilità” del singolo giudice la valutazione circa la maggioreo minore gravità della fattispecie e, conseguentemente, la necessità diapplicare “correttivi”. Tale opzione ermeneutica è incompatibile con lanecessaria certezza del diritto ed introduce potenziali ingiustificate disparitàdi trattamento.In ogni caso, l’interpretazione adottata dal giudice, il quale ha ritenutonecessario, per configurare la fattispecie, che il militare agisca in violazionedi doveri d’ufficio, confligge con la lettera della norma e con la sua ratiocome illustrata in anni di coerenti pronunce di legittimità, sopra riportate.La Corte territoriale ha contestato la soluzione ermeneutica adottata dalgiudicante con congrua motivazione fondata sui principi espressi dalla Cortecostituzionale, da ultimo con la sentenza n. 113 del 2025, osservando che ilpercorso tracciato dalla Corte presuppone: che il giudice verifichi se il datonormativo consenta una interpretazione adeguatrice, altrimenti devesollevare questione di legittimità costituzionale; che la interpretazione noncomporti una disapplicazione della norma con conseguente impunità toutcourt del fatto; che egli individui un riferimento sanzionatorio diverso daapplicare. Nel caso in esame, invece, il giudice ha operato unainterpretazione che modifica l’elemento oggettivo del reato inserendo unelemento, la violazione dei doveri d’ufficio, non previsto dalla norma e nondesumibile dal significato del termine “collusione”, che non implica affatto, insé, la violazione dei doveri inerenti la funzione. La motivazione sul punto ècongrua e condivisibile e la censura, quindi, infondata.Il richiamo al procedimento disciplinare fatto in sentenza costituisceargomento ad adiunvandum, apportato per motivare la gravità dellacondotta e nulla aggiunge o toglie alla forza degli argomenti che negano lafondatezza della tesi del giudice di primo grado.5. Quanto al terzo motivo di ricorso, il richiamo alla sentenza del2025, n. 461 è stato fatto per individuare gli elementi costitutivi del reato ela pronuncia costituisce precedente del tutto aderente all’approdoermeneutico cui è pervenuto questo Collegio.Quanto alla sentenza del 2009 n. 37 delle Corte di appello militare, dallecui conclusioni la sentenza impugnata si sarebbe discostata, si osserva che lasentenza non è allegata ai fini dell’autosufficienza del ricorso. In ogni caso,la Corte territoriale ha motivato con ampi richiami alla giurisprudenza diquesta Corte di legittimità in ordine alle ragioni per le quali ha ritenutosufficiente ad integrare il reato la qualità di militare della guardia di finanza,indipendentemente dal fatto che la condotta sia avvenuta nell’esercizio dellefunzioni.6. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]