CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41259/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05794DR ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale: che, infatti il collegio di merito ha valorizzato il fatto che oggetto della contestata ricettazione (capo 1) era un motociclo e cioè un bene di valore intrinsecamente non esiguo e strumentale alla esplicazione di esigenze personali del derubato (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), così correttamente applicando il principio di diritto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, il valore della cosa è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre