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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45060/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si mette in discussione la ritenuta responsabilità per i delitti di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sono generici e riproduttivi di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere il ricorrente responsabile delle imputazioni contestate (pag. 4) rilevando come la sostanza stupefacente, per quantità, tipologia, presenza di materiale per il confezionamento e la pesatura non fosse destinata ad un uso esclusivamente personale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si mette in discussione la ritenuta responsabilità per i delitti di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sono generici e riproduttivi di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere il ricorrente responsabile delle imputazioni contestate (pag. 4) rilevando come la sostanza stupefacente, per quantità, tipologia, presenza di materiale per il confezionamento e la pesatura non fosse destinata ad un uso esclusivamente personale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10
Sentenza Cassazione n. 45060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris