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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07470/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26958/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore; -intimata – Oggetto: credito IVA Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5834/49/16 depositata in data 11/11/2016, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale con riguardo all’anno di imposta 2008 per maggiore iva, sanzioni e interessi; - la CTP di Bergamo accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR con la pronuncia qui impugnata rigettava l’appello in quanto riteneva il credito iva documentalmente provato, quindi da riconoscersi come legittimamente detraibile; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione proposto deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR lombarda mancato di esaminare il carattere controverso del credito IVA oggetto della lite, del quale invece ha ritenuto pacifica l’esistenza, mentre lo stesso è stato disconosciuto dall’Ufficio in quanto derivante da fatture per operazioni inesistenti; - il motivo è inammissibile; - invero, la CTR ha operato il proprio accertamento alla verifica della prova documentale del credito iva in discussione; credito iva formatosi in capo alla società controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistente, senza prendere in esame la circostanza, emersa invero nel corso del giudizio di merito e dedotta nell’appello dell’Ufficio, relativa alla Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione proprio dell’esistenza del credito iva formatosi in capo alla controllata; - tale contestazione aveva portato all’emissione di un apposito avviso di accertamento a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (come si evince anche da quanto trascritto in ricorso alle pagg. 14 e 15 dell’atto) nel quale la pretesa dei maggiori tributi conseguenti alla inesistenza del credito è stata manifestata; - ciò posto, va ricordato che per giurisprudenza costante di questa Corte (tra le più recenti si vedano le considerazioni di Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022) l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.

L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "unfatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate; - orbene, nel presente caso la circostanza relativa a quanto emerso invero nel corso del giudizio di merito e dedotta nell’appello dell’Ufficio, relativa alla contestazione proprio dell’esistenza del credito iva formatosi in capo alla controllata, costituisce in concreto mera difesa dell’Ufficio, e come tale è argomentazione o questione nel senso sopra precisato; correttamente, pertanto, la sua svalutazione in sede di motivazione non assume rilevanza, non costituendo ciò vizio di omesso esame; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a statuizione in ordine alle spese stante la mancata costituzione dell’intimata società contribuente; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - neppure vi sono i presupposti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari, in quanto parte ricorrente è Amministrazione dello Stato difesa dall’avvocatura e, come tale, ammessa a prenotazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26958/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore; -intimata – Oggetto: credito IVA Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5834/49/16 depositata in data 11/11/2016, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale con riguardo all’anno di imposta 2008 per maggiore iva, sanzioni e interessi; - la CTP di Bergamo accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR con la pronuncia qui impugnata rigettava l’appello in quanto riteneva il credito iva documentalmente provato, quindi da riconoscersi come legittimamente detraibile; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione proposto deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR lombarda mancato di esaminare il carattere controverso del credito IVA oggetto della lite, del quale invece ha ritenuto pacifica l’esistenza, mentre lo stesso è stato disconosciuto dall’Ufficio in quanto derivante da fatture per operazioni inesistenti; - il motivo è inammissibile; - invero, la CTR ha operato il proprio accertamento alla verifica della prova documentale del credito iva in discussione; credito iva formatosi in capo alla società controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistente, senza prendere in esame la circostanza, emersa invero nel corso del giudizio di merito e dedotta nell’appello dell’Ufficio, relativa alla Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione proprio dell’esistenza del credito iva formatosi in capo alla controllata; - tale contestazione aveva portato all’emissione di un apposito avviso di accertamento a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (come si evince anche da quanto trascritto in ricorso alle pagg. 14 e 15 dell’atto) nel quale la pretesa dei maggiori tributi conseguenti alla inesistenza del credito è stata manifestata; - ciò posto, va ricordato che per giurisprudenza costante di questa Corte (tra le più recenti si vedano le considerazioni di Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022) l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d. L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "unfatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate; - orbene, nel presente caso la circostanza relativa a quanto emerso invero nel corso del giudizio di merito e dedotta nell’appello dell’Ufficio, relativa alla contestazione proprio dell’esistenza del credito iva formatosi in capo alla controllata, costituisce in concreto mera difesa dell’Ufficio, e come tale è argomentazione o questione nel senso sopra precisato; correttamente, pertanto, la sua svalutazione in sede di motivazione non assume rilevanza, non costituendo ciò vizio di omesso esame; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a statuizione in ordine alle spese stante la mancata costituzione dell’intimata società contribuente; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - neppure vi sono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari, in quanto parte ricorrente è Amministrazione dello Stato difesa dall’avvocatura e, come tale, ammessa a prenotazione
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