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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09601/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13248-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di [OSCURATO:PERSONA], 97, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] -, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6158/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13248 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -2- Rg 13248/2020 [OSCURATO:PERSONA] Roma e Lazio c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] Roma e Lazio, sindacato pensionati italiano, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali anno 2013, ex art. 1 comma 335

I. 311/2004 )di immobile sito in Roma, microzona Esquilino, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo motivata la revisione del classamento dell'immobile, "giustificata dal significativo scostamento del rapporto fra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali" anche in relazione "alla qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito", alla "qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata", alla "presenza di siti di interesse artistico, storico culturale e monumentale".

"Unico elemento che appare generico e che giustifica l'abbassamento della classe da 4 a 3 è il semplice riferimento ai dati catastali degli immobili portati in comparazione che lasciano qualche elemento di incertezza sul risultato finale".

Da qui il parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 1 comma 335

I. n. 311/2004; art. 7 della L. 212/2000; art. 3 L. 241/90, norme in materia di motivazione degli atti, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c..

Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 1 comma 335

I. n. 311/2004 in combinato disposto con il DPR n. 138/1998, art. 8; art. 7 della L. 212/2000, ex art. 360 n. 4 c.p.c.; col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 1 comma 335

I. n. 311/2004 in combinato disposto con la

I. 662/1996, art. 3; con il DPR 138/1998, art. 8; art. 7 della IL. 212/2000, ex art. 360 n. 3 c.p.c.;col quarto motivo si deduce art. 7 della L. 212/2000; art. 3 L. 241/90, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c..

2. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati. 2.1.La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).

2.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n.249/2017, pur considerando non irragionevole la scelta del legislatore (art. 1 comma 335

I. 311/2004), ha evidenziato però che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che,, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento».

2.3. La CTR ha pertanto errato nel ritenere sufficiente ai fini della motivazione dell'atto di riclassamento "la qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito e la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata", e rilevante la "presenza di siti di interesse artistico, storico culturale e monumentale".

Ciò in quanto l'amministrazione comunale è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 8283/2020; Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).

2.4. Va altresì considerato che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (Cass. n. 8283/2020 cit.; nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015).

2.5. Anche sotto questo profilo la motivazione della sentenza impugnata non è coerente con gli indicati principi.

3. In conclusione il ricorso va accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese vanno compensate, in ragione dell'assestarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] Roma e [OSCURATO:PERSONA] le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13248-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di [OSCURATO:PERSONA], 97, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] -, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6158/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13248 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- Rg 13248/2020 [OSCURATO:PERSONA] Roma e Lazio c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] Roma e Lazio, sindacato pensionati italiano, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali anno 2013, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004 )di immobile sito in Roma, microzona Esquilino, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo motivata la revisione del classamento dell'immobile, "giustificata dal significativo scostamento del rapporto fra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali" anche in relazione "alla qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito", alla "qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata", alla "presenza di siti di interesse artistico, storico culturale e monumentale". "Unico elemento che appare generico e che giustifica l'abbassamento della classe da 4 a 3 è il semplice riferimento ai dati catastali degli immobili portati in comparazione che lasciano qualche elemento di incertezza sul risultato finale". Da qui il parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 1 comma 335 I. n. 311/2004; art. 7 della L. 212/2000; art. 3 L. 241/90, norme in materia di motivazione degli atti, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 1 comma 335 I. n. 311/2004 in combinato disposto con il DPR n. 138/1998, art. 8; art. 7 della L. 212/2000, ex art. 360 n. 4 c.p.c.; col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 1 comma 335 I. n. 311/2004 in combinato disposto con la I. 662/1996, art. 3; con il DPR 138/1998, art. 8; art. 7 della IL. 212/2000, ex art. 360 n. 3 c.p.c.;col quarto motivo si deduce art. 7 della L. 212/2000; art. 3 L. 241/90, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.. 2. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati. 2.1.La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019). 2.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n.249/2017, pur considerando non irragionevole la scelta del legislatore (art. 1 comma 335 I. 311/2004), ha evidenziato però che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che,, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento». 2.3. La CTR ha pertanto errato nel ritenere sufficiente ai fini della motivazione dell'atto di riclassamento "la qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito e la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata", e rilevante la "presenza di siti di interesse artistico, storico culturale e monumentale". Ciò in quanto l'amministrazione comunale è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 8283/2020; Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019). 2.4. Va altresì considerato che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (Cass. n. 8283/2020 cit.; nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015). 2.5. Anche sotto questo profilo la motivazione della sentenza impugnata non è coerente con gli indicati principi. 3. In conclusione il ricorso va accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese vanno compensate, in ragione dell'assestarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] Roma e [OSCURATO:PERSONA] le spe
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