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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29836/2026

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ale di sorveglianza di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con ordinanza del 10 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza disemilibertà formulata dall’odierno ricorrente in ragione della “notevolepericolosità sociale” del medesimo desunta: dalla pendenza di numerosiprocedimenti penali, anche per fatti molto gravi; dal parere negativo formulatodal GOT, il quale, pur avendo riferito in ordine a miglioramenti sotto il profilopsicologico e comportamentale, riteneva, tuttavia, necessario assicuraregradualità nel trattamento; dal reato commesso in carcere nel febbraio 2026 peravere utilizzato un telefono cellulare;rilevato che la difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza sulla base di due motivi: con il primo motivo lamenta: che ilTribunale di sorveglianza abbia motivato il rigetto sulla base della solapericolosità sociale senza riferimento all’attività trattamentale e ai miglioramenticonseguiti, così omettendo un elemento fondamentale nel giudizio prognostico;che il Tribunale abbia considerato ostativo un fatto del 2015, ritenendonecessario attendere l’esito del processo, pur in assenza di qualsiasi mutamentodel quadro informativo; con il secondo motivo, osserva che non risulta essersiverificato alcun episodio avente ad oggetto un telefono cellulare nel 2026.L’unico episodio è del 2024 ed è stato già valutato;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto proposto per motivimanifestamente infondati: quanto al primo motivo, non si confronta con leargomentazione del Tribunale, il quale, sulla base di argomentazioni che nonpresentano profili di evidente illogicità o contraddittorietà, ha ritenuto fondato ilpericolo di recidiva basato sulla pericolosità sociale desunta dai gravi precedentie dalle gravi pendenze, pur tenendo conto del percorso positivo intramurario; intal modo, sostanzialmente, sollecita una rilettura delle circostanze di fatto nonammissibile in questa sede; quanto al secondo motivo, si tratta di motivoespresso ad adiuvandum, non essendo neanche sviluppato il relativo tema.

Lasua e l iminaz ione, per tanto, non potrebbe scard inare la log icade l l ’a rgomentaz ione d i r iget to;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di sorveglianza di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con ordinanza del 10 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza disemilibertà formulata dall’odierno ricorrente in ragione della “notevolepericolosità sociale” del medesimo desunta: dalla pendenza di numerosiprocedimenti penali, anche per fatti molto gravi; dal parere negativo formulatodal GOT, il quale, pur avendo riferito in ordine a miglioramenti sotto il profilopsicologico e comportamentale, riteneva, tuttavia, necessario assicuraregradualità nel trattamento; dal reato commesso in carcere nel febbraio 2026 peravere utilizzato un telefono cellulare;rilevato che la difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza sulla base di due motivi: con il primo motivo lamenta: che ilTribunale di sorveglianza abbia motivato il rigetto sulla base della solapericolosità sociale senza riferimento all’attività trattamentale e ai miglioramenticonseguiti, così omettendo un elemento fondamentale nel giudizio prognostico;che il Tribunale abbia considerato ostativo un fatto del 2015, ritenendonecessario attendere l’esito del processo, pur in assenza di qualsiasi mutamentodel quadro informativo; con il secondo motivo, osserva che non risulta essersiverificato alcun episodio avente ad oggetto un telefono cellulare nel 2026.L’unico episodio è del 2024 ed è stato già valutato;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto proposto per motivimanifestamente infondati: quanto al primo motivo, non si confronta con leargomentazione del Tribunale, il quale, sulla base di argomentazioni che nonpresentano profili di evidente illogicità o contraddittorietà, ha ritenuto fondato ilpericolo di recidiva basato sulla pericolosità sociale desunta dai gravi precedentie dalle gravi pendenze, pur tenendo conto del percorso positivo intramurario; intal modo, sostanzialmente, sollecita una rilettura delle circostanze di fatto nonammissibile in questa sede; quanto al secondo motivo, si tratta di motivoespresso ad adiuvandum, non essendo neanche sviluppato il relativo tema. Lasua e l iminaz ione, per tanto, non potrebbe scard inare la log icade l l ’a rgomentaz ione d i r iget to;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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