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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 48182/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 05/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Modena resa in data 21/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640 comma secondo n. 2, 61 n. 5 cod. pen. considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena impugnata, non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.in sede di legittimità, in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 05/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Modena resa in data 21/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640 comma secondo n. 2, 61 n. 5 cod. pen. considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena impugnata, non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.in sede di legittimità, in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48182/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris