CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42449/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, con cui si censura la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, richiesta con l'atto di appello, è aspecifico perché non si confronta con la sentenza impugnata, che contiene ampia ed esaustiva motivazione sull'inidoneità della richiesta pena sostitutiva a svolgere una funzione rieducativa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M