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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02858/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8914/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5747/2016 depositata il 30/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal PresidentePIETRO CAMPANILE. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 10914 depositata in data 28 maggio 2012 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore dell’a.g.a., in relazione alla domanda di retrocessione di un compendio immobiliare, già oggetto di espropriazione nell’anno 2002, avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Comune di Roma(ora [OSCURATO:PERSONA]).

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello capitolina ha rigettato il gravame proposto dalla società, rilevando, in primo luogo, che non era dubitabile che il p rocedimento espropriativo fosse stato emesso nell’esercizio di un pubblico potere, anche perché, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, nella delibera del Consiglio comunale contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera i termini di cui all’art. 13 della l. n. 2359 del 1865 risultavano chiaramente precisati.

E’ stato poi rilevato che, in presenza di un’espropriazione di un più vasto numero di beni, non essendo stato dimostrato il mancato inizio dei lavori sull’intera area, veniva in considerazione una domanda di retrocessione parziale, cui era sotteso un mero interesse legittimo, tale da comportare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

Per la cassazione di tale decisione la società Asha propone ricorso, affidato a sei motivi, illustrati da memoria.

L’ente intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 53 del d.P.R. n. 327/2001, 13 della l. n. 2359 del 1865 e 133 del c.p.a.: nella specie, la mancata indicazione dei termini previsti dall’art. 13 della legge n. 2359/1865 renderebbero la dichiarazione di pubblica utilità radicalmente nulla, con conseguente competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

La doglianza, a prescindere dalla presenza o meno dei termini per l’inizio e il compimento dell’opera nella delibera consiliare n. 226 del 1994 (termini ritenuti “chiaramente previsti” nella sentenza impugnata), non assume rilievo ai fini dell’attribuzione della giurisdizione.

Invero, al di là del precedente orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso, deve trovare applicazione il principio, ormai consolidato, secondo cui la controversia avente ad oggetto la restituzione di un suolo, ovvero il risarcimento del danno per la perdita di proprietà del medesimo, occupato d’urgenza in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima (per carenza dei termini iniziale e finale dei lavori e delle procedure di esproprio), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento della realizzazione dell’opera fonte di danno con la dichiarazione suddetta, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta quest’ultima (Cass. Sez.

U, 25 luglio 2016, n. 15284; Cass. Sez.

U, 18 gennaio 2017, n. 1092, in tema di retrocessione; Cass., Sez.

U., 16 aprile 2018, n. 9334; Cass., Sez.

U, 17 settembre 2019, n. 23102; Cass. Sez.

U, n. 23102).

Valebene precisare che, essendosi le Sezioni unite di questa Corte già pronunciate in merito alla questione di giurisdizione in esame, la stessa può essere trattata in questa sede (Cass., Sez.

U., 19 gennaio 2022, n. 1599).

La seconda censura, con la quale si deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe affermato che i termini di cui all’art. 13 della l. n. 2359 del 1865 sarebbero stati “chiaramente previsti” nella delibera consiliare n. 226/1994, rimane evidentemente assorbita sulla base di quanto rilevato in ordine al primo motivo.

Asha.retrocessione Con il terzo mezzo si deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. 63 della l. n. 2359/1865, nonché dei principi in tema di retrocessione.

Si sostiene, sempre in relazione alla questione di giurisdizione, che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che si tratterebbe di un immobile facente parte di un più ampio compendio acquisito dal Comune di Roma, e che non sarebbe stata fornita la prova del mancato inizio dei lavori nell’intera area oggetto dell’espropriazione.

In proposito si rileva che il riferimento alla mancata realizzazione dell’opera su beni diversi da quello espropriato alla ricorrente non comporterebbe la configurabilità di una retrocessione parziale, dovendosi considerare irrilevante l’esecuzione di lavori su aree appartenenti ad altri proprietari.

Viene per altro stigmatizzata l’utilizzazione dell’espressione “mancato inizio dei lavori”, sempre con riferimento all’intero compendio espropriato, laddove dovrebbe tenersi conto unicamente della realizzazione dell’opera.

Il motivo è infondato.

Com’è noto, la ripartizione della giurisdizione, in materia di retrocessione di beni espropriati, è fondata sulla distinzione fra retrocessione totale e parziale, dovendosi la prima attribuire al giudice ordinario e la seconda a quello amministrativo.

Il rilievo attribuito a tale distinzione consiste nella circostanza che nella retrocessione parziale l’opera pubblica programmata in base alla dichiarazione di pubblica utilità ha trovato esecuzione mediante l’impiego dei beni espropriati per quello scopo, sebbene parte o taluni di essi non siano stati materialmente impegnati, ma anche perché rispetto ai beni non ancora utilizzati, e che l’espropriato avrebbe interesse a riacquistare, tuttora può esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell’opera realizzata (Cass., Sez.

U, 7 agosto 2001, n. 10894, in motivazione).

Secondo la giurisprudenza della Sezioni unite di questa Corte, nel caso in cui per la realizzazione dell'opera pubblica siano stati espropriati immobili appartenenti a diversi proprietari, al fine di stabilire se la mancata utilizzazione del bene espropriato configuri un'ipotesi di retrocessione totale o parziale, di cui agli art. 63 e 60 della l. 25 giugno 1865 n. 2359, si deve avere riguardo all'opera programmata con la dichiarazione di pubblica utilità; ricorre pertanto la prima ipotesi quando la mancata utilizzazione del bene espropriato derivi dalla mancata tempestiva realizzazione di detta opera, ovvero dalla realizzazione di un'opera qualitativamente diversa, mentre si verifica la seconda ipotesi quando l'opera medesima sia stata eseguita anche se in termini quantitativamente diversi rispetto a quelli originariamente previsti, con la conseguenza che ricorre la seconda ipotesi, anche quando uno dei fondi, appartenenti al compendio immobiliare espropriato, resti completamente inutilizzato, essendo stata realizzata l'opera pubblica su altri fondi compresi su tale compendio (Cass., Sez.

U, 8 luglio 1994, n. 6459; Cass. Sez.

U, 15 luglio 1999, n. 396; Cass., Sez.

U, 11 novembre 2009, n. 23823; Sez.

U, 16 maggio 2014, n. 10824).

Quanto all’espressione “mancato inizio dei lavori”, contenuta nella decisione impugnata, e di per sé insufficiente ai fini della ricorrenza di una retrocessione parziale, va premesso che in ordine ai motivi attinenti allagiurisdizione ex art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc, civ., la Corte dicassazione è giudice anche del fatto , cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione (Cass. Sez.

U, 5 novembre 2019, n. 28332).

Mette quindi conto di rilevare che, prescindendo dall’improprio riferimento, da parte della corte capitolina, all’inizio dei lavori, in ogni caso non risulta che la ricorrente abbia mai dedotto, né tantomeno dimostrato, che nell’intero compendio espropriato non era stata realizzata, neppure in parte, opera alcuna.

Sotto tale profilo deve ribadirsi il principio, correttamente richiamato dalla corte territoriale, e già affermato da questa Corte, secondo cui l'oneredella prova in relazione ai presupposti della domanda di retrocessione grava sull'attore, sicché è lo stesso proprietario espropriato a dover provare che l'opera dichiarata di pubblica utilità non sia stata eseguita (Cass., 14 maggio 2014, n. 10461).

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ, nonché l’omesso esame di una fatto decisivo ai fini dell’attribuzione della giurisdizione, sostenendosi che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe eccepito che l’inizio dei lavori fosse avvenuto su beni diversi dal fondo espropriato ad [OSCURATO:SOCIETA]..

La censura non appare meritevole di positivo apprezzamento, in quanto, al lume delle superiori considerazioni in merito all’onere della prova in capo alla ricorrente circa la mancata esecuzione, anche se in termini quantitativamente diversi, dell’opera programmata, si trattava, e si tratta in questa sede ai fini dell’individuazione della competenza giurisdizionale, di stabilire se sia configurabile una retrocessione totale o parziale, sulla base delle risultanze processuali acquisite, ed indipendentemente dalle eccezioni delle parti.

La quinta censura, con la quale si deduce violazione degli artt.2967 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., è inammissibile sia perché la ricorrente, nel richiamare il principio di non contestazione e il mancato ricorso a presunzioni semplici, sembra comunque riferirsi a proprie deduzioni, anche in primo grado, “all’assenza di qualsivoglia attività edilizia sul bene espropriato”, come tali, per le ragioni esposte, inadeguate; sia perché omette del tutto di indicare, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quali termini ed in quali atti avrebbe esposto quelle circostanze non specificatamente contestate dalla controparte.

Né appare condivisibile l’invocazione del principio di “vicinanza della prova”, la cui violazione, per altro, avrebbe dovuto essere dedotta come motivo di appello: tale principio non autorizza deroghe alla regola di ripartizione dei temi di prova, che impone all’attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva fatta valere (Cass., 22 aprile 2022, n. 12910), trattandosi, del resto, di circostanza non estranea alla possibile conoscenza, anche attraverso le regole dell’accesso agli atti della P.A., da parte della ricorrente.

Inammissibile, infine, è il sesto motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1, 2 e 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto, non deducendosi il superamento dei limiti massimi previsti dalle relative tabelle, ma soltanto, in termini generici, la concreta liquidazione, in relazione all’importanza, alla natura e alla difficoltà dell’affare, si impinge contro il principio secondo cui, n tema di liquidazione delle spese processuali, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito contenuto fra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità (Cass., 10 maggio 2019, n. 12537; Cass., 31 gennaio 2017, n. 2386.

Non si provvede in ordine al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8914/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5747/2016 depositata il 30/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal PresidentePIETRO CAMPANILE. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 10914 depositata in data 28 maggio 2012 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore dell’a.g.a., in relazione alla domanda di retrocessione di un compendio immobiliare, già oggetto di espropriazione nell’anno 2002, avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Comune di Roma(ora [OSCURATO:PERSONA]). Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello capitolina ha rigettato il gravame proposto dalla società, rilevando, in primo luogo, che non era dubitabile che il p rocedimento espropriativo fosse stato emesso nell’esercizio di un pubblico potere, anche perché, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, nella delibera del Consiglio comunale contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera i termini di cui all’art. 13 della l. n. 2359 del 1865 risultavano chiaramente precisati. E’ stato poi rilevato che, in presenza di un’espropriazione di un più vasto numero di beni, non essendo stato dimostrato il mancato inizio dei lavori sull’intera area, veniva in considerazione una domanda di retrocessione parziale, cui era sotteso un mero interesse legittimo, tale da comportare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Per la cassazione di tale decisione la società Asha propone ricorso, affidato a sei motivi, illustrati da memoria. L’ente intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 53 del d.P.R. n. 327/2001, 13 della l. n. 2359 del 1865 e 133 del c.p.a.: nella specie, la mancata indicazione dei termini previsti dall’art. 13 della legge n. 2359/1865 renderebbero la dichiarazione di pubblica utilità radicalmente nulla, con conseguente competenza giurisdizionale del giudice ordinario. La doglianza, a prescindere dalla presenza o meno dei termini per l’inizio e il compimento dell’opera nella delibera consiliare n. 226 del 1994 (termini ritenuti “chiaramente previsti” nella sentenza impugnata), non assume rilievo ai fini dell’attribuzione della giurisdizione. Invero, al di là del precedente orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso, deve trovare applicazione il principio, ormai consolidato, secondo cui la controversia avente ad oggetto la restituzione di un suolo, ovvero il risarcimento del danno per la perdita di proprietà del medesimo, occupato d’urgenza in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima (per carenza dei termini iniziale e finale dei lavori e delle procedure di esproprio), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento della realizzazione dell’opera fonte di danno con la dichiarazione suddetta, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta quest’ultima (Cass. Sez. U, 25 luglio 2016, n. 15284; Cass. Sez. U, 18 gennaio 2017, n. 1092, in tema di retrocessione; Cass., Sez. U., 16 aprile 2018, n. 9334; Cass., Sez. U, 17 settembre 2019, n. 23102; Cass. Sez. U, n. 23102). Valebene precisare che, essendosi le Sezioni unite di questa Corte già pronunciate in merito alla questione di giurisdizione in esame, la stessa può essere trattata in questa sede (Cass., Sez. U., 19 gennaio 2022, n. 1599). La seconda censura, con la quale si deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe affermato che i termini di cui all’art. 13 della l. n. 2359 del 1865 sarebbero stati “chiaramente previsti” nella delibera consiliare n. 226/1994, rimane evidentemente assorbita sulla base di quanto rilevato in ordine al primo motivo. Asha.retrocessione Con il terzo mezzo si deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. 63 della l. n. 2359/1865, nonché dei principi in tema di retrocessione. Si sostiene, sempre in relazione alla questione di giurisdizione, che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che si tratterebbe di un immobile facente parte di un più ampio compendio acquisito dal Comune di Roma, e che non sarebbe stata fornita la prova del mancato inizio dei lavori nell’intera area oggetto dell’espropriazione. In proposito si rileva che il riferimento alla mancata realizzazione dell’opera su beni diversi da quello espropriato alla ricorrente non comporterebbe la configurabilità di una retrocessione parziale, dovendosi considerare irrilevante l’esecuzione di lavori su aree appartenenti ad altri proprietari. Viene per altro stigmatizzata l’utilizzazione dell’espressione “mancato inizio dei lavori”, sempre con riferimento all’intero compendio espropriato, laddove dovrebbe tenersi conto unicamente della realizzazione dell’opera. Il motivo è infondato. Com’è noto, la ripartizione della giurisdizione, in materia di retrocessione di beni espropriati, è fondata sulla distinzione fra retrocessione totale e parziale, dovendosi la prima attribuire al giudice ordinario e la seconda a quello amministrativo. Il rilievo attribuito a tale distinzione consiste nella circostanza che nella retrocessione parziale l’opera pubblica programmata in base alla dichiarazione di pubblica utilità ha trovato esecuzione mediante l’impiego dei beni espropriati per quello scopo, sebbene parte o taluni di essi non siano stati materialmente impegnati, ma anche perché rispetto ai beni non ancora utilizzati, e che l’espropriato avrebbe interesse a riacquistare, tuttora può esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell’opera realizzata (Cass., Sez. U, 7 agosto 2001, n. 10894, in motivazione). Secondo la giurisprudenza della Sezioni unite di questa Corte, nel caso in cui per la realizzazione dell'opera pubblica siano stati espropriati immobili appartenenti a diversi proprietari, al fine di stabilire se la mancata utilizzazione del bene espropriato configuri un'ipotesi di retrocessione totale o parziale, di cui agli art. 63 e 60 della l. 25 giugno 1865 n. 2359, si deve avere riguardo all'opera programmata con la dichiarazione di pubblica utilità; ricorre pertanto la prima ipotesi quando la mancata utilizzazione del bene espropriato derivi dalla mancata tempestiva realizzazione di detta opera, ovvero dalla realizzazione di un'opera qualitativamente diversa, mentre si verifica la seconda ipotesi quando l'opera medesima sia stata eseguita anche se in termini quantitativamente diversi rispetto a quelli originariamente previsti, con la conseguenza che ricorre la seconda ipotesi, anche quando uno dei fondi, appartenenti al compendio immobiliare espropriato, resti completamente inutilizzato, essendo stata realizzata l'opera pubblica su altri fondi compresi su tale compendio (Cass., Sez. U, 8 luglio 1994, n. 6459; Cass. Sez. U, 15 luglio 1999, n. 396; Cass., Sez. U, 11 novembre 2009, n. 23823; Sez. U, 16 maggio 2014, n. 10824). Quanto all’espressione “mancato inizio dei lavori”, contenuta nella decisione impugnata, e di per sé insufficiente ai fini della ricorrenza di una retrocessione parziale, va premesso che in ordine ai motivi attinenti allagiurisdizione ex art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc, civ., la Corte dicassazione è giudice anche del fatto , cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione (Cass. Sez. U, 5 novembre 2019, n. 28332). Mette quindi conto di rilevare che, prescindendo dall’improprio riferimento, da parte della corte capitolina, all’inizio dei lavori, in ogni caso non risulta che la ricorrente abbia mai dedotto, né tantomeno dimostrato, che nell’intero compendio espropriato non era stata realizzata, neppure in parte, opera alcuna. Sotto tale profilo deve ribadirsi il principio, correttamente richiamato dalla corte territoriale, e già affermato da questa Corte, secondo cui l'oneredella prova in relazione ai presupposti della domanda di retrocessione grava sull'attore, sicché è lo stesso proprietario espropriato a dover provare che l'opera dichiarata di pubblica utilità non sia stata eseguita (Cass., 14 maggio 2014, n. 10461). Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ, nonché l’omesso esame di una fatto decisivo ai fini dell’attribuzione della giurisdizione, sostenendosi che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe eccepito che l’inizio dei lavori fosse avvenuto su beni diversi dal fondo espropriato ad [OSCURATO:SOCIETA].. La censura non appare meritevole di positivo apprezzamento, in quanto, al lume delle superiori considerazioni in merito all’onere della prova in capo alla ricorrente circa la mancata esecuzione, anche se in termini quantitativamente diversi, dell’opera programmata, si trattava, e si tratta in questa sede ai fini dell’individuazione della competenza giurisdizionale, di stabilire se sia configurabile una retrocessione totale o parziale, sulla base delle risultanze processuali acquisite, ed indipendentemente dalle eccezioni delle parti. La quinta censura, con la quale si deduce violazione degli artt.2967 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., è inammissibile sia perché la ricorrente, nel richiamare il principio di non contestazione e il mancato ricorso a presunzioni semplici, sembra comunque riferirsi a proprie deduzioni, anche in primo grado, “all’assenza di qualsivoglia attività edilizia sul bene espropriato”, come tali, per le ragioni esposte, inadeguate; sia perché omette del tutto di indicare, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quali termini ed in quali atti avrebbe esposto quelle circostanze non specificatamente contestate dalla controparte. Né appare condivisibile l’invocazione del principio di “vicinanza della prova”, la cui violazione, per altro, avrebbe dovuto essere dedotta come motivo di appello: tale principio non autorizza deroghe alla regola di ripartizione dei temi di prova, che impone all’attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva fatta valere (Cass., 22 aprile 2022, n. 12910), trattandosi, del resto, di circostanza non estranea alla possibile conoscenza, anche attraverso le regole dell’accesso agli atti della P.A., da parte della ricorrente. Inammissibile, infine, è il sesto motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1, 2 e 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto, non deducendosi il superamento dei limiti massimi previsti dalle relative tabelle, ma soltanto, in termini generici, la concreta liquidazione, in relazione all’importanza, alla natura e alla difficoltà dell’affare, si impinge contro il principio secondo cui, n tema di liquidazione delle spese processuali, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito contenuto fra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità (Cass., 10 maggio 2019, n. 12537; Cass., 31 gennaio 2017, n. 2386. Non si provvede in ordine al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorr
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