CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 18575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2746-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 570 che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. 1480/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con separati ricorsi del novembre 2011, dipoi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi appartenenti alle [OSCURATO:PERSONA], adivano la Corte d'appello di Perugia per ottenere l'equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/01, per la durata irragionevole d'un processo amministrativo svoltosi innanzi al TAR Lazio tra il 1995 ed il 2009, conclusosi con sentenza di rigetto della loro domanda. La Corte territoriale, in parziale accoglimento della domanda, liquidava la somma di C 749,66 pro capite, ritenuto indennizzabile un anno e mezzo circa di durata eccedente. Osservava, al riguardo, la Corte perugina che la domanda proposta nel giudizio presupposto, intesa ad ottenere l'equiparazione del trattamento economico e normativo dei sottoufficiali delle [OSCURATO:PERSONA] con il personale dell'Arma dei Carabinieri, era basata sull'asserita illegittimità costituzionale degli artt. 34 D.Lgs. n. 196/1995 e 46 D.Lgs. n. 198/95, per ingiustificata disparità tra le due categorie, e che non era stata depositata istanza di prelievo, ma reiterata nel gennaio 2009 l'istanza di fissazione dell'udienza. Rilevava, quindi, che già con ordinanza n. 331/99 la Corte costituzionale aveva stabilito che le variazioni dell'assetto organizzativo delle articolazioni della P.A. rientrava nella discrezionalità del legislatore, non ravvisandosi alcuna violazione né dell'art. 36 né dell'art. 3 Cost., in ragione della diversità di funzioni assegnate ai singoli corpi dello Stato. Principio ribadito da Corte cost. nn. 151/99 e 296/00, la quale ultima, in tema di asserita sperequazione tra sottoufficiali dell'Esercito e parigrado dell'Arma dei carabinieri, aveva affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. A tale giurisprudenza costituzionale si era, poi, uniformata quella amministrativa del TAR Lazio (n. 3479/99) e del Consiglio di Stato (n. 665/00). Da ciò la Corte distrettuale deduceva che a partire dalla pronuncia n. 296/00 della Corte costituzionale i ricorrenti avessero acquisito piena consapevolezza della sorte inevitabilmente sfavorevole dei loro ricorsi. Pertanto, detratti i tre anni di durata ragionevole, il periodo eccedente doveva essere determinato in un anno e sei mesi. La cassazione di tale decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis. l c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L'unico motivo di ricorso, composto da due censure, lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 89/01 e dell'art. 6, par. 1 CEDU, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e il "vizio di motivazione" in rapporto al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Con la prima doglianza si sostiene che la decisione impugnata si ponga in contrasto con i consolidati principi espressi in materia da questa Corte, e in particolare con la pronuncia n. 18834/15, secondo cui in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la manifesta infondatezza della domanda nel giudizio presupposto, ove non qualificata dal requisito soggettivo della temerarietà o abusività della lite, non rientra tra le cause di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della 1. n. 89 del 2001. Si aggiunge che è onere dell'Amministrazione erariale fornire prova di fatti costituenti abuso del processo, non essendo sufficiente che la domanda sia stata dichiarata manifestamente infondata. La seconda critica afferma che, in ordine alla quantificazione del pregiudizio, il moltiplicatore annuo non deve essere inferiore a 750,00 euro, per i primi tre anni di ritardo, e a 1.000,00 euro per i successivi. 2. - Il motivo è infondato in ciascuna delle censure in cui si articola. 2.1. - Premesso che la fattispecie è soggetta, ratione temporis, all'applicazione della legge n. 89/01 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, restando esclusa, a fortiori, anche l'applicabilità della legge n. 208/15 (su cui, v. n. 25542/19); e in disparte l'inammissibilità del profilato vizio motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., non più denunciabile a partire dai ricorsi presentati avverso provvedimenti pubblicati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83/12 (art. 54, terzo comma, detto D.L.); va osservato che il mezzo richiama giurisprudenza di questa Corte non pertinente alla fattispecie (e per di più riferita all'art. 2, comma 2-quinquies, non applicabile ad un ricorso del 2011) né correlata alla ratto decidendi del decreto impugnato. 11 quale, infatti, si basa non sul diniego di tutela per la manifesta infondatezza originaria della domanda, ma sull'esatto contrario, tant'è che sia pure per un anno e mezzo di durata eccedente la Corte perugina ha riconosciuto il diritto all'equa riparazione. Ed invero, questa Corte sin dal 2015, in analoga fattispecie di ricorso ex lege n. 89/01 presentato nel 2010, e dunque soggetto al medesimo quadro normativo, ha affermato che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il paterna d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza (n. 4890/15). Principio riconfermato, poi, in rapporto ad un ricorso del 2011, nel senso che l'infondatezza della domanda nel giudizio presupposto non è, di per sé, causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, all'uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria - allorché proponga una lite temeraria - o sopravvenuta, - ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole - come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata (n. 665/17). Di tale orientamento la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione, che il motivo di ricorso è inidoneo a confutare. 2.2. - Del pari, la seconda censura non considera che anche prima delle modifiche di cui sopra, la legge n. 89/01, nell'interpretazione di questa Corte, consentiva liquidazioni dell'indennizzo in misura corrispondente a quella applicata nella specie. Sempre in rapporto a domande proposte in epoca anteriore al D.L. n. 83/12, e proprio con specifico riferimento a giudizi amministrativi in materia di pubblico impiego, aventi ad oggetto pretese economiche basate sulla deduzione d'illegittimità costituzionale di norme di legge di senso opposto, è stato, infatti, affermato che è legittima la liquidazione di un indennizzo inferiore alla soglia minima (pari ad € 500,00 per anno) ove tale riduzione sia motivata dalla specifica natura e rilevanza dell'oggetto del giudizio (ed, in particolare, dall'aleatorietà della domanda, dalla natura collettiva della controversia e dall'entità della posta in gioco), nonché dal comportamento processuale delle parti (stante la presentazione dell'istanza di prelievo a distanza di molti anni dal deposito del ricorso) (n. 2995/17; in senso analogo, cfr. nn. 20617/14, 20862/14 e 5912/15).Dunque, anche in tal caso, è da escludere che il provvedimento impugnato sia incorso nella violazione denunciata, vista, appunto, la natura della controversia e il suo carattere sostanzialmente aleatorio, per l'esistenza di norme di legge di contenuto opposto alla pretesa, la rilevata assenza di istanze di prelievo e l'iterazione dell'istanza di fissazione dell'udienza soltanto nel gennaio del 2009, vale a dire circa dieci mesi prima della decisione e quando ormai l'esito della lite doveva ritenersi segnato in senso sfavorevole ai ricorrenti. 3. - Il ricorso va, dunque, respinto. 4. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e pone a carico dei ricorrenti le spese, che liquida in E 700,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di C