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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 33820/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1066/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2022n. 1066sez.

M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -2- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di PERUGIA n. 641/2020 depositata il 23/06/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia che, in materia di equa riparazione, ha rigettato l’opposizione del Ministero della Giustizia contro il decreto del giudice monocratico che aveva riconosciuto alla parte privata l’indennizzo per l’irragionevole durata di giudizio “Pinto” presupposto.

In particolare, il giudizio presupposto si era svolto sia nella fase di cognizione, sia nella fase di esecuzione, quest’ultima caratterizzata dalla proposizione prima di un pignoramento presso terzi in sede civile, definito con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, e, successivamente, in mancanza di adempimento, di un successivo giudizio di ottemperanza.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato adue motivi.

Con il primo motivo, il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell’art. 4 l. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU, in Ric. 2022n. 1066sez.

M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -3- relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il termine semestrale per la proposizione del secondo giudizio “Pinto” avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dalla definizione della procedura esecutiva promossa in sede civile, che aveva a dire del ricorrente integralmente soddisfatto l’interesse dei creditori, e non dalla definizione del successivo giudizio di ottemperanza.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che il giudizio di ottemperanza promosso contro lo Stato-debitore per ottenere il pagamento dell’equo indennizzo è equiparabile sul piano funzionale e strutturale al procedimento esecutivo (cfr. Cass.

S.U. 19883/2019).

In assenza di adempimento, la semplice emissione dell’ordinanza di assegnazione in sede civile non può dirsi satisfattiva del credito dei controricorrenti.

Pertanto, in ragione dell’unitarietà della fase di cognizione e della fase esecutiva, la domanda di equa riparazione presentata entro il termine semestrale dalla definizione del giudizio di ottemperanza risulta tempestiva.

Con il secondo motivo, il Ministero della Giustizia denuncia la violazione dell’art. 3 l. n. 89 del 2001, dolendosi del rigetto della eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.

La censura è infondata.

Infatti, nella fattispecie è il Ministero della Giustizia ad essere risultato inadempiente, e il giudizio di ottemperanza è stato intentato proprio al fine di porre rimedio a tale inadempimento, per ottenere coattivamente l’indennizzo come riconosciuto nel giudizio presupposto.

Ric. 2022n. 1066sez.

M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -4-

3. Il Ministero ricorrente ha depositato memoria , con la quale ha ribaditola richiesta di accoglimento del ricorso.

4. Il collegio, ritenuto che la decisione sulla questione della legittimazione del Ministero della Giustizia o del Ministero dell’Economia con riferimento al segmento processuale del giudizio di ottemperanza è stata rinviata alla pubblica udienza dell’8 novembre p.v., rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1066/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2022n. 1066sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -2- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di PERUGIA n. 641/2020 depositata il 23/06/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia che, in materia di equa riparazione, ha rigettato l’opposizione del Ministero della Giustizia contro il decreto del giudice monocratico che aveva riconosciuto alla parte privata l’indennizzo per l’irragionevole durata di giudizio “Pinto” presupposto. In particolare, il giudizio presupposto si era svolto sia nella fase di cognizione, sia nella fase di esecuzione, quest’ultima caratterizzata dalla proposizione prima di un pignoramento presso terzi in sede civile, definito con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, e, successivamente, in mancanza di adempimento, di un successivo giudizio di ottemperanza. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato adue motivi. Con il primo motivo, il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell’art. 4 l. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU, in Ric. 2022n. 1066sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -3- relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il termine semestrale per la proposizione del secondo giudizio “Pinto” avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dalla definizione della procedura esecutiva promossa in sede civile, che aveva a dire del ricorrente integralmente soddisfatto l’interesse dei creditori, e non dalla definizione del successivo giudizio di ottemperanza. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che il giudizio di ottemperanza promosso contro lo Stato-debitore per ottenere il pagamento dell’equo indennizzo è equiparabile sul piano funzionale e strutturale al procedimento esecutivo (cfr. Cass. S.U. 19883/2019). In assenza di adempimento, la semplice emissione dell’ordinanza di assegnazione in sede civile non può dirsi satisfattiva del credito dei controricorrenti. Pertanto, in ragione dell’unitarietà della fase di cognizione e della fase esecutiva, la domanda di equa riparazione presentata entro il termine semestrale dalla definizione del giudizio di ottemperanza risulta tempestiva. Con il secondo motivo, il Ministero della Giustizia denuncia la violazione dell’art. 3 l. n. 89 del 2001, dolendosi del rigetto della eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. La censura è infondata. Infatti, nella fattispecie è il Ministero della Giustizia ad essere risultato inadempiente, e il giudizio di ottemperanza è stato intentato proprio al fine di porre rimedio a tale inadempimento, per ottenere coattivamente l’indennizzo come riconosciuto nel giudizio presupposto. Ric. 2022n. 1066sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -4- 3. Il Ministero ricorrente ha depositato memoria , con la quale ha ribaditola richiesta di accoglimento del ricorso. 4. Il collegio, ritenuto che la decisione sulla questione della legittimazione del Ministero della Giustizia o del Ministero dell’Economia con riferimento al segmento processuale del giudizio di ottemperanza è stata rinviata alla pubblica udienza dell’8 novembre p.v., rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo
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