Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20013/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/5/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19/1/2021 dal locale Tribunale, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], confermandola, invece, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], entrambi imputati di condotte ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione il Pullara, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, contestato.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in assenza di qualunque prova circa la destinazione allo spaccio della sostanza, che sarebbe stata desunta soltanto da alcune condotte osservate dai verbalizzanti, peraltro in appena 15 minuti, e senza tener conto dell'assoluta modestia del quantitativo complessivo sequestrato, pari a 3,48 dosi medie singole, nonché della mancanza di strumenti per la pesatura o il confezionamento; - la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione sono poi dedotte quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La sentenza non avrebbe tenuto conto dell'effettiva modalità dei fatti, del ristretto quantitativo di droga leggera e, dunque, della evidente tenuità della violazione nel suo complesso; - erronea applicazione dell'art. 62, n. 4 1cod. pen.

Premessa la nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che ammette la compatibilità dell'attenuante in oggetto con la fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 contestato, si lamenta la motivazione della sentenza sul punto, che - contrariamente a quanto affermato - non avrebbe considerato che la somma di 205 euro sequestrata non sarebbe riferibile tutta alla presunta attività di spaccio, posto che il ricorrente vivrebbe nell'immobile insieme al proprio nucleo familiare e che, in ogni caso, le dosi sequestrate - si ribadisce: 3,48 - avrebbero consentito un profitto estremamente esiguo; - il vizio di motivazione, infine, è dedotto con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non terrebbe conto della condotta del Pullara, della sua incensuratezza e dello scarso profilo delinquenziale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, in punto di responsabilità, il Collegio ritiene che la destinazione allo spaccio della sostanza sia stata riconosciuta con una motivazione del tutto logica, priva di vizi e sostenuta da un'adeguata lettura degli elementi in fatto, peraltro estranei ad ogni contestazione.

4.1. In particolare, la pacifica ricostruzione della vicenda, quanto al Pullara, dava conto, per un verso, della detenzione di sostanza stupefacente all'interno del appartamento, e, per altro verso, della cessione dì "qualcosa" - da parte dello stesso ricorrente e dopo essere rientrato nell'appartamento medesimo - a soggetti, poi non identificati, che si erano presentati al portone dove il giovane stazionava, peraltro insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole anche di episodi di cessione.

4.2. Alla luce di questi elementi, ed in assenza di una qualunque ipotesi alternativa, le sentenze di merito - con motivazione non meritevole di censura - hanno quindi ritenuto che il Pullara detenesse lo stupefacente al fine di spaccio, rimanendo in strada in attesa degli acquirenti, per poi recarsi nello stesso appartamento, di volta in volta, per prelevare la sostanza; si trattava, evidentemente, di un meccanismo collaudato, peraltro messo in atto in un contesto di notevole traffico di stupefacenti, come riscontrato dai Carabinieri nel corso di tre ore di appostamento ed ampiamente riportato nella sentenza di primo grado.

4.3. Al riguardo, peraltro, non rilevano il modesto quantitativo di sostanza sequestrata, né l'assenza di strumenti da peso o da confezionamento, in quanto gli elementi individuati dagli operanti - ed ampiamente riportati in entrambe le decisioni - costituiscono argomento più che adeguato per confermare l'ipotesi accusatoria.

Analogamente, il richiamo ad altre persone che abitavano nello stesso immobile, ed alle quali, dunque, la sostanza sequestrata potrebbe essere riferita, risulta soltanto una congettura priva di ogni riscontro.

5. In ordine, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il Collegio ritiene che la sentenza di appello contenga ancora una motivazione adeguata e priva di vizi.

In particolare, è stato sottolineato che il giovane aveva contribuito fattivamente all'attività di spaccio in una nota piazza nel centro di Palermo, peraltro con l'accortezza di non tenere la sostanza con sé in strada, dove sostava aspettando acquirenti, ma di conservarla all'interno dell'appartamento.

La Corte di appello, dunque, ha compiuto quella valutazione complessiva che il ricorso lamenta essere invece sfuggita, considerando sia il quantitativo sequestrato che le modalità tutte della condotta.

6. Negli stessi termini, la motivazione risulta incensurabile anche con riguardo alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

L'assenza di un lucro di speciale tenuità, infatti, è stata motivata - con argomento non manifestamente illogico - in ragione non solo del quantitativo complessivo di sostanza rinvenuta, ma anche della somma di 205 euro sequestrata, che i Giudici del merito hanno ritenuto profitto della complessiva attività di spaccio, anche alla luce del taglio delle banconote rinvenute.

7. Infine, il Collegio ritiene che la motivazione sia ancora immune da censure quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello, infatti, ha sottolineato l'assenza di qualunque elemento favorevolmente valutabile, con riguardo sia alla condotta di reato che a quella successiva.

Gli elementi indicati nel ricorso, peraltro, oltre a connotarsi per un evidente profilo di fatto, non ammesso in questa sede (incensuratezza, giovane età, scarso profilo delinquenziale), trascurano le considerazioni già espresse in sentenza in ordine alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che "rispondono" agli stessi argomenti usati nel ricorso proprio nel quarto motivo.7.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/5/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19/1/2021 dal locale Tribunale, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], confermandola, invece, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], entrambi imputati di condotte ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il Pullara, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, contestato. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in assenza di qualunque prova circa la destinazione allo spaccio della sostanza, che sarebbe stata desunta soltanto da alcune condotte osservate dai verbalizzanti, peraltro in appena 15 minuti, e senza tener conto dell'assoluta modestia del quantitativo complessivo sequestrato, pari a 3,48 dosi medie singole, nonché della mancanza di strumenti per la pesatura o il confezionamento; - la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione sono poi dedotte quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La sentenza non avrebbe tenuto conto dell'effettiva modalità dei fatti, del ristretto quantitativo di droga leggera e, dunque, della evidente tenuità della violazione nel suo complesso; - erronea applicazione dell'art. 62, n. 4 1cod. pen. Premessa la nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che ammette la compatibilità dell'attenuante in oggetto con la fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 contestato, si lamenta la motivazione della sentenza sul punto, che - contrariamente a quanto affermato - non avrebbe considerato che la somma di 205 euro sequestrata non sarebbe riferibile tutta alla presunta attività di spaccio, posto che il ricorrente vivrebbe nell'immobile insieme al proprio nucleo familiare e che, in ogni caso, le dosi sequestrate - si ribadisce: 3,48 - avrebbero consentito un profitto estremamente esiguo; - il vizio di motivazione, infine, è dedotto con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non terrebbe conto della condotta del Pullara, della sua incensuratezza e dello scarso profilo delinquenziale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, in punto di responsabilità, il Collegio ritiene che la destinazione allo spaccio della sostanza sia stata riconosciuta con una motivazione del tutto logica, priva di vizi e sostenuta da un'adeguata lettura degli elementi in fatto, peraltro estranei ad ogni contestazione. 4.1. In particolare, la pacifica ricostruzione della vicenda, quanto al Pullara, dava conto, per un verso, della detenzione di sostanza stupefacente all'interno del appartamento, e, per altro verso, della cessione dì "qualcosa" - da parte dello stesso ricorrente e dopo essere rientrato nell'appartamento medesimo - a soggetti, poi non identificati, che si erano presentati al portone dove il giovane stazionava, peraltro insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole anche di episodi di cessione. 4.2. Alla luce di questi elementi, ed in assenza di una qualunque ipotesi alternativa, le sentenze di merito - con motivazione non meritevole di censura - hanno quindi ritenuto che il Pullara detenesse lo stupefacente al fine di spaccio, rimanendo in strada in attesa degli acquirenti, per poi recarsi nello stesso appartamento, di volta in volta, per prelevare la sostanza; si trattava, evidentemente, di un meccanismo collaudato, peraltro messo in atto in un contesto di notevole traffico di stupefacenti, come riscontrato dai Carabinieri nel corso di tre ore di appostamento ed ampiamente riportato nella sentenza di primo grado. 4.3. Al riguardo, peraltro, non rilevano il modesto quantitativo di sostanza sequestrata, né l'assenza di strumenti da peso o da confezionamento, in quanto gli elementi individuati dagli operanti - ed ampiamente riportati in entrambe le decisioni - costituiscono argomento più che adeguato per confermare l'ipotesi accusatoria. Analogamente, il richiamo ad altre persone che abitavano nello stesso immobile, ed alle quali, dunque, la sostanza sequestrata potrebbe essere riferita, risulta soltanto una congettura priva di ogni riscontro. 5. In ordine, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il Collegio ritiene che la sentenza di appello contenga ancora una motivazione adeguata e priva di vizi. In particolare, è stato sottolineato che il giovane aveva contribuito fattivamente all'attività di spaccio in una nota piazza nel centro di Palermo, peraltro con l'accortezza di non tenere la sostanza con sé in strada, dove sostava aspettando acquirenti, ma di conservarla all'interno dell'appartamento. La Corte di appello, dunque, ha compiuto quella valutazione complessiva che il ricorso lamenta essere invece sfuggita, considerando sia il quantitativo sequestrato che le modalità tutte della condotta. 6. Negli stessi termini, la motivazione risulta incensurabile anche con riguardo alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. L'assenza di un lucro di speciale tenuità, infatti, è stata motivata - con argomento non manifestamente illogico - in ragione non solo del quantitativo complessivo di sostanza rinvenuta, ma anche della somma di 205 euro sequestrata, che i Giudici del merito hanno ritenuto profitto della complessiva attività di spaccio, anche alla luce del taglio delle banconote rinvenute. 7. Infine, il Collegio ritiene che la motivazione sia ancora immune da censure quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello, infatti, ha sottolineato l'assenza di qualunque elemento favorevolmente valutabile, con riguardo sia alla condotta di reato che a quella successiva. Gli elementi indicati nel ricorso, peraltro, oltre a connotarsi per un evidente profilo di fatto, non ammesso in questa sede (incensuratezza, giovane età, scarso profilo delinquenziale), trascurano le considerazioni già espresse in sentenza in ordine alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che "rispondono" agli stessi argomenti usati nel ricorso proprio nel quarto motivo.7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20013/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris