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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 37206/2024

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4 giugno 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha confermato la decisione provvisoria emessa dal giudice relatore di concessione ex art. 678, comma 1ter, cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] della detenzione domiciliare ex art. 47 ord. pen.in relazione alla pena di mesi sei di arresto.

2. Avverso l ’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo.

Lamenta la violazione di legge processuale ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 678, comma 1 ter , cod. proc. p en., deducendo che, nonostante il Tribunale di sorveglianza avesse attestato che non era stata proposta opposizione dagli interessati, la difesa aveva proposto tempestiva opposizione in data 29/04/2024, che per errore non era stata portata a conoscenza delpredetto Tribunale.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

2. Il ricorrenteallega l’attestazione della cancelleria in data 10.6.2024, che dà atto del deposito dell’atto di opposizione sulla casella di posta elettronica certificata avvenuta il 20.5.2024.

Il regolare deposito dell’atto precludeva l’adozione del provvedimento di conferma della decisione provvisoria del magistrato relatore e imponeva la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. come previsto dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

Sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso perché proceda al giudizio nelle forme suddette.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per nuovo giudizio.

Cosìdeciso, il 27 settembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 giugno 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha confermato la decisione provvisoria emessa dal giudice relatore di concessione ex art. 678, comma 1ter, cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] della detenzione domiciliare ex art. 47 ord. pen.in relazione alla pena di mesi sei di arresto. 2. Avverso l ’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo. Lamenta la violazione di legge processuale ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 678, comma 1 ter , cod. proc. p en., deducendo che, nonostante il Tribunale di sorveglianza avesse attestato che non era stata proposta opposizione dagli interessati, la difesa aveva proposto tempestiva opposizione in data 29/04/2024, che per errore non era stata portata a conoscenza delpredetto Tribunale. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 2. Il ricorrenteallega l’attestazione della cancelleria in data 10.6.2024, che dà atto del deposito dell’atto di opposizione sulla casella di posta elettronica certificata avvenuta il 20.5.2024. Il regolare deposito dell’atto precludeva l’adozione del provvedimento di conferma della decisione provvisoria del magistrato relatore e imponeva la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. come previsto dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. Sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso perché proceda al giudizio nelle forme suddette. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per nuovo giudizio. Cosìdeciso, il 27 settembre 2024
Sentenza Cassazione n. 37206/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris