CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 luglio 1963
Cassazione n. 14466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1963 avverso il decreto emesso il 20/05/2022 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 20 maggio 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto emesso in data 7 aprile 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e l'imposizione di una cauzione di euro 2.500,00. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, censurando con unico motivo la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata del proposto alla data di emissione del decreto applicativo della su indicata misura di prevenzione. Si assume, al riguardo: a) che la pericolosità sociale è stata ritenuta sulla base della ipotizzata appartenenza del proposto alla cd. "cosca Serraino" e della vicinanza temporale dei fatti, attestati al 27 marzo 2019, per i quali era stata applicata il 22 giugno 2020 una misura custodiale confermata sia dal Tribunale del riesame che dalla Corte di cassazione, poi revocata dal Giudice delle indagini preliminari in data 1 marzo 2021 per l'intervenuta cessazione delle esigenze cautelari; b) che tra i fatti oggetto del procedimento penale e la formulazione della proposta avanzata nel giudizio di prevenzione è trascorso, dunque, un apprezzabile intervallo temporale di due anni rispetto all'adozione del titolo custodiale poi revocato; c) che gli elementi indiziari addotti a sostegno della proposta, pur essendo stati ricavati dagli atti d'indagine che hanno fondato la contestazione della partecipazione associativa e di quella concernente il concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di un esercizio commerciale, dovevano ritenersi del tutto neutri ai fini del decidere, poiché, da un lato, risultano genericamente tratti dal contenuto di intercettazioni in realtà aperte a significati diversi rispetto a quelli valorizzati nel provvedimento impugnato, dall'altro lato, sono sforniti di riscontri individualizzanti alle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia; d) che nessun riferimento specifico alla predetta consorteria, all'ipotizzata intraneità del ricorrente e al ruolo che egli vi avrebbe ricoperto emergeva, infine, dai colloqui oggetto delle intercettazioni esaminate dalla Corte distrettuale. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge nel giudizio di legittimità.2. Costituisce, invero, ius receptum nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione la cui sfera semantica ricomprende la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con la deduzione di un elemento potenzialmente decisivo, la cui effettiva incidenza, singolarmente considerata, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Tale principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 159 del 2011, ma la cui formulazione è di certo valida anche nei procedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione personali o reali applicate nella vigenza delle disposizioni del richiamato d.lgs. - dato che l'art. 10, comma 3, d.lgs. cit., cui si fa riferimento anche nel successivo art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge -, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi già valutati dai giudici di merito. Possono rilevare, sotto tale profilo, solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quella in cui le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3. Alla luce di tale regula iuris, le su esposte doglianze devono considerarsi inammissibili in questa Sede, poiché attraverso la loro formulazione, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente, si mira a sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze procedimentali, finalizzata a togliere forza persuasiva alla trama argomentativa delineata nel decreto impugnato, caratterizzato, di contro, da una motivazione congrua ed esaustiva, in quanto tale idonea ad illustrare compiutamente le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza del complesso degli elementi dalla difesa prospettati nel gravame di merito.In particolare, la Corte di appello, dopo aver analiticamente ripercorso il complesso degli elementi indiziari ritenuti sintomatici della pericolosità qualificata e, in particolare, quelli desunti dall'ordinanza cautelare che ha individuato la presenza di gravi indizi di colpevolezza a sostegno della ritenuta intraneità del ricorrente alla cd. "cosca Serraino", quale articolazione territoriale della "ndrangheta" con una contestazione dei relativi addebiti "chiusa" alla data del 27 marzo 2019, ha evidenziato come, nel biennio successivo alla cessazione della misura cautelare (intervenuta per il venir meno delle relative esigenze e non dei gravi indizi), non sia venuta meno l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, sia in ragione della vicinanza temporale dei fatti di reato per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio in sede penale rispetto all'epoca di adozione del decreto applicativo della misura di prevenzione de qua (ossia per il reato associativo ed i reati-fine di cui agli artt. 110, 512-bis cod. pen., aggravati ex art. 416-bis 1 cod. pen.), sia in considerazione della concreta incidenza operativa della posizione funzionale da lui assunta nel sodalizio criminale e della rilevata assenza di elementi sintomatici del venir meno della sua appartenenza. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s