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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23467/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 24 novembre 2020, confermava la sentenza del tribunale di Arezzo del 18-12-2013 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. 1.2 ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'omesso accoglimento dell'istanza di rinvio presentata per l'udienza del 24-11-20 appare manifestamente infondate in relazione alla necessità per la corte di appello di procedere alla definizione del giudizio trattandosi di procedimento che proveniva da molteplici rinvii (4) e per il quale era prossimo il termine di scadenza della prescrizione; considerato pertanto che avuto riguardo a tali circostanze il difensore avrebbe dovuto nominare un sostituto processuale; che peraltro la doglianza appare manifestamente infondata in considerazione della presenza della difesa dell'imputato all'udienza di appello risultante dalla intestazione della sentenza che ne riporta le conclusioni rispetto alla quale il ricorso nulla prospetta; 1.3 ritenuto poi che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) cod.proc.pen. appare manifestamente infondato e reiteratívo di questioni già devolute alla corte di appello la quale icon motivazione logica e conducente iha sottolineato che le modalità realizzative della truffa dovevano fare escludere la possibilità di ritenere che il Mandolini avesse agito in difetto di capacità di intendere e volere, con valutazione che in quanto fondata su precise circostanze di fatto appare priva del lamentato vizio; che le doglianze in punto responsabilità e relative alla attendibilità della persona offesa fanno riferimento a circostanze mai emerse nel corso dei giudizi di merito; 1.4 che manifestamente infondati appaiono anche i motivi con i quali si deduce violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio perché non tradotto in alcuna illogicità della motivazione rilevante nel giudizio di legittimità ed in ordine alla determinazione della pena determinata in misura prossima ai minimi edittali nella discrezionalità del giudice di merito; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 2 maggio 2023 I [OSCURATO:PERSONA]. nfzi4Pua r [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 24 novembre 2020, confermava la sentenza del tribunale di Arezzo del 18-12-2013 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. 1.2 ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'omesso accoglimento dell'istanza di rinvio presentata per l'udienza del 24-11-20 appare manifestamente infondate in relazione alla necessità per la corte di appello di procedere alla definizione del giudizio trattandosi di procedimento che proveniva da molteplici rinvii (4) e per il quale era prossimo il termine di scadenza della prescrizione; considerato pertanto che avuto riguardo a tali circostanze il difensore avrebbe dovuto nominare un sostituto processuale; che peraltro la doglianza appare manifestamente infondata in considerazione della presenza della difesa dell'imputato all'udienza di appello risultante dalla intestazione della sentenza che ne riporta le conclusioni rispetto alla quale il ricorso nulla prospetta; 1.3 ritenuto poi che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) cod.proc.pen. appare manifestamente infondato e reiteratívo di questioni già devolute alla corte di appello la quale icon motivazione logica e conducente iha sottolineato che le modalità realizzative della truffa dovevano fare escludere la possibilità di ritenere che il Mandolini avesse agito in difetto di capacità di intendere e volere, con valutazione che in quanto fondata su precise circostanze di fatto appare priva del lamentato vizio; che le doglianze in punto responsabilità e relative alla attendibilità della persona offesa fanno riferimento a circostanze mai emerse nel corso dei giudizi di merito; 1.4 che manifestamente infondati appaiono anche i motivi con i quali si deduce violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio perché non tradotto in alcuna illogicità della motivazione rilevante nel giudizio di legittimità ed in ordine alla determinazione della pena determinata in misura prossima ai minimi edittali nella discrezionalità del giudice di merito; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 maggio 2023 I [OSCURATO:PERSONA]. nfzi4Pua r [OSCURATO:PERSONA]