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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 21228/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 05/11/2021, cònfermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 13/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 'in relazione al reato di cui agli artt. 640 - 648 [OSCURATO:PERSONA]-0 Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) art. 606 lett. b), D), e) in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, CPP.

Si deduce il vizio di travisamento della prova con riguardo agli elementi modali della condotta di truffa e di ricettazione e in ordine ai presupposti di fatto che hanno originato le condotte delittuose (consegna assegno ad opera dell'imputato, esistenza del rapporto commerciale tra le parti ed inerenza del titolo consegnato rispetto ad un credito vantato nei confronti dell'imputato) ed alla valenza degli elementi addotti ai fini della riconducibilità della sottoscrizione del titolo alla grafia del ricorrente; 2) art. 606 lett. b), e) CPP in relazione all'art. 640 CP.; 3) art. 606 lett. b), e) CPP in relazione all'art. 648, comma 2, CP; 4) art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relaizone agli artt. 62 bis e 133 CP.

Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha insistito nei motivi addotti evidenziando l'assenza di profili di manifesta infondatezza del ricorso ai fini dell'assegnazione alla sezione ordinaria.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza poiché - a fronte di una motivazione resa con doppia conforme che ha ricondotto alla sfera giuridica dell'imputato, in forza delle dichiarazioni della p.o., la riconducibilità del titolo di provenienza illecita consegnato in pagamento di forniture di pane - il ricorrente ha omesso di allegare i necessari elementi confermativi del dedotto travisamento, a ciò non risultando sufficiente il mero richiamo della fonte di prova, dovendosi provvedere - trattandosi di questione non avente carattere processuale ma attinente al contenuto sostanziale dell'atto - alla trascrizione degli elementi dichiarativi più significativi che dimostrerebbero l'esistenza del vizio, ovvero allegare il relativo verbale nelle parti di stretto interesse (Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Rv. 253017; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023).

Quanto al rilievo relativo alla valenza della "sottoscrizione resa dall'imputato", la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa S.C. a mente del quale la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l'esame diretto della grafia addebitata all'imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato. (Sez. 5, Sentenza n. 42679 del 14/10/2010, Rv. 249143). - Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi.

Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno evidenziato come la consegna dell'assegno di provenienza delittuosa in pagamento della merce ricevuta fosse in realtà espressione di una ragionevole determinazione criminosa ex ante, stante l'esistenza dei rapporti negoziali già in essere tra le parti, sfruttati dall'imputato nell'ambito di un precostituito proposito di non adempiere, logicamente ascrivibile alle modalità di consegna e rilascio del titolo fornito in pagamento.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'elemento di disvalore individuato dal giudice del merito a fondamento del diniego dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 CP e consistente nell'elevato importo del titolo e del danno che avrebbe subito la p.o., costituisce - al di là della questione relativa all'effettiva possibilità di riscossione dell'assegno (sostenendosi che fosse già noto al sistema bancario del sua provenienza delittuosa - argomento coerente e idoneo in quanto espressivo, ai sensi dell'art. 133, comma 2, CP della capacità a delinquere dell'imputato e, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, della gravità delle modalità della condotta.

L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va, infatti, riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante; In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118; Sez. 1, Sentenza n. 33510 del 07/07/2010, Rv. 248119).

Il quarto motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena risultano giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Il richiamo di molteplici e gravi precedenti penali annoverato dal ricorrente, unitamente all'assenza di resipiscenza costituiscono sufficienti elementi giustificativi ai fini tanto del diniego delle generiche che della determinazione della pena.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 05/11/2021, cònfermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 13/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 'in relazione al reato di cui agli artt. 640 - 648 [OSCURATO:PERSONA]-0 Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) art. 606 lett. b), D), e) in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, CPP. Si deduce il vizio di travisamento della prova con riguardo agli elementi modali della condotta di truffa e di ricettazione e in ordine ai presupposti di fatto che hanno originato le condotte delittuose (consegna assegno ad opera dell'imputato, esistenza del rapporto commerciale tra le parti ed inerenza del titolo consegnato rispetto ad un credito vantato nei confronti dell'imputato) ed alla valenza degli elementi addotti ai fini della riconducibilità della sottoscrizione del titolo alla grafia del ricorrente; 2) art. 606 lett. b), e) CPP in relazione all'art. 640 CP.; 3) art. 606 lett. b), e) CPP in relazione all'art. 648, comma 2, CP; 4) art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relaizone agli artt. 62 bis e 133 CP. Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha insistito nei motivi addotti evidenziando l'assenza di profili di manifesta infondatezza del ricorso ai fini dell'assegnazione alla sezione ordinaria. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza poiché - a fronte di una motivazione resa con doppia conforme che ha ricondotto alla sfera giuridica dell'imputato, in forza delle dichiarazioni della p.o., la riconducibilità del titolo di provenienza illecita consegnato in pagamento di forniture di pane - il ricorrente ha omesso di allegare i necessari elementi confermativi del dedotto travisamento, a ciò non risultando sufficiente il mero richiamo della fonte di prova, dovendosi provvedere - trattandosi di questione non avente carattere processuale ma attinente al contenuto sostanziale dell'atto - alla trascrizione degli elementi dichiarativi più significativi che dimostrerebbero l'esistenza del vizio, ovvero allegare il relativo verbale nelle parti di stretto interesse (Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Rv. 253017; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023). Quanto al rilievo relativo alla valenza della "sottoscrizione resa dall'imputato", la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa S.C. a mente del quale la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l'esame diretto della grafia addebitata all'imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato. (Sez. 5, Sentenza n. 42679 del 14/10/2010, Rv. 249143). - Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi. Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno evidenziato come la consegna dell'assegno di provenienza delittuosa in pagamento della merce ricevuta fosse in realtà espressione di una ragionevole determinazione criminosa ex ante, stante l'esistenza dei rapporti negoziali già in essere tra le parti, sfruttati dall'imputato nell'ambito di un precostituito proposito di non adempiere, logicamente ascrivibile alle modalità di consegna e rilascio del titolo fornito in pagamento. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'elemento di disvalore individuato dal giudice del merito a fondamento del diniego dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 CP e consistente nell'elevato importo del titolo e del danno che avrebbe subito la p.o., costituisce - al di là della questione relativa all'effettiva possibilità di riscossione dell'assegno (sostenendosi che fosse già noto al sistema bancario del sua provenienza delittuosa - argomento coerente e idoneo in quanto espressivo, ai sensi dell'art. 133, comma 2, CP della capacità a delinquere dell'imputato e, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, della gravità delle modalità della condotta. L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va, infatti, riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante; In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118; Sez. 1, Sentenza n. 33510 del 07/07/2010, Rv. 248119). Il quarto motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena risultano giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il richiamo di molteplici e gravi precedenti penali annoverato dal ricorrente, unitamente all'assenza di resipiscenza costituiscono sufficienti elementi giustificativi ai fini tanto del diniego delle generiche che della determinazione della pena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend
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