CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2021 la Corte di appello di Potenza ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari sofferta dal 30 settembre al 19 ottobre 2016. La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi del concorso nel furto di un'auto [OSCURATO:PERSONA], materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In ipotesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nel reato fornendo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] una centralina elettronica che, opportunamente modificata, consentiva di mettere in moto la macchina. Da questa accusa [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto «per non aver commesso il fatto» con sentenza del Tribunale di Matera del 26 novembre 2018, divenuta irrevocabile il 26 dicembre 2018. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. considerando rilevante in tal senso la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento. L'ordinanza rileva che, nell'interrogatorio di garanzia tenutosi il 4 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ammise di aver incontrato i coindagati e sostenne che uno di loro gli aveva chiesto la centralina, ma lui si era rifiutato di dargliela. Dichiarò, testualmente: «senti, io non te la do, perché si sa quello che fai con le centraline». Secondo la Corte territoriale queste dichiarazioni erano inattendibili perché dalle intercettazioni telefoniche eseguite il 25 maggio 2016 emergeva, in termini non equivoci, che la centralina era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2016, consumò il furto oggetto di imputazione proprio avvalendosi di una centralina. La Corte di appello sostiene che l'evidente falsità della versione dei fatti fornita nel corso dell'interrogatorio fu gravemente imprudente e determinò l'apparenza del consapevole coinvolgimento del ricorrente nella programmazione del furto dell'autovettura: ebbe dunque un ruolo causalmente efficiente nel determinare l'applicazione della misura cautelare e il suo protrarsi. 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell'imputato il quale deduce, con unico motivo, vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sostiene il ricorrente che, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello ha attribuito rilevanza causale a dichiarazioni successive all'emissione dell'ordinanza cautelare inidonee ad incidere sul quadro indiziario che è stato poi valutato insufficiente per l'affermazione della penale responsabilità. Sostiene, dunque, che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] - quand'anche colposo - non avrebbe dato causa, né concorso a dar causa, alla privazione della libertà personale. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Si deve riconoscere che la motivazione dell'ordinanza impugnata è scarna e fa rinvio alle ragioni dell'assoluzione senza illustrarle.Dalla stessa si evince, tuttavia: - che a [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato di aver consentito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di portare a buon fine il furto di un'auto fornendo loro una centralina che, opportunamente modificata, permetteva di mettere in moto il veicolo; - che, nell'interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] negò di aver dato la centralina a [OSCURATO:PERSONA] sostenendo di avergli detto: «io non te la do, perché si sa quello che fai con le centraline»; - che tali dichiarazioni, oltre ad essere incompatibili con l'esito delle intercettazioni (nelle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano in termini espliciti della centralina ricevuta da [OSCURATO:PERSONA]), potevano essere indicative della consapevolezza da parte dell'indagato dell'illecito utilizzo che di quella centralina poteva essere fatto. 3.1. Come noto, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Ancorché i due giudizi siano autonomi, infatti, è evidente che il dolo o la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Ne! caso che ci occupa, la sentenza di merito non ha escluso che la centralina sia stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA], ma ha sostenuto non esservi prova certa che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della destinazione che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intendevano dare a quell'apparecchio. L'ordinanza impugnata ha valorizzato, quale profilo di colpa ostativa, il fatto che, nell'interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] abbia negato di aver dato la centralina a [OSCURATO:PERSONA] e abbia sostenuto di non averlo fatto proprio perché era consapevole che questi avrebbe potuto utilizzarla a fini illeciti. La Corte territoriale ha ravvisato in questo comportamento una condotta negligente e imprudente, idonea a supportare il quadro indiziario raccolto, e tale valutazione non appare incongrua o contraddittoria né, tanto meno, manifestamente illogica. La consegna della centralina a [OSCURATO:PERSONA], infatti, è condotta che la sentenza di assoluzione non ha escluso e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio erano idonee a rafforzare il convincimento del G.i.p. in ordine alla sussistenza del dolo del reato, che il Tribunale ha ritenuto non provato anche alla luce delle diverse e più complete dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale. 4. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possa rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). Si è anche, opportunamente, sottolineato che il medacio può rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo se ha avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario. (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Nel caso di specie la, pur scarna, motivazione dell'ordinanza impugnata, consente di comprendere che, se l'imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare, ma li rafforzò, invece, con la mendace affermazione secondo cui, quando [OSCURATO:PERSONA] gli chiese la centralina, rifiutò di dargliela nella consapevolezza dell'uso illecito che poteva esserne fatto. 5. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decis