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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 05625/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20/12/2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Al riguardo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 157 cod. pen., risultando la ricettazione - commessa tra il 3 ed il 14 febbraio 2004 - estinta per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata, a nulla valendo il richiamo da parte della sentenza impugnata alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. in quanto il fatto risultava commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 che ha attributo rilievo alla circostanza ad effetto speciale nella determinazione del calcolo del termine di prescrizione.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/11/2021, ritenendo il ricorso fondato, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, doveva farsi applicazione della disposizione più favorevole di cui all'art. 157 cod. pen. nel testo in vigore al momento del fatto in quanto più favorevole all'imputato, posto che il comma 3 dell'art. 157 cod. pen, stabiliva che "Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69".

Avendo il primo giudice concesso all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ne consegue che nessun aumento doveva apportarsi al termine ordinario di prescrizione all'epoca stabilito in dieci anni che, in virtù dell'aumento previsto dall'art. 161 cod. pen. (pari alla metà), andava complessivamente determinato in anni quindici, interamente decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi di diritto consolidati, consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso il 30/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iolli Giovanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20/12/2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 157 cod. pen., risultando la ricettazione - commessa tra il 3 ed il 14 febbraio 2004 - estinta per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata, a nulla valendo il richiamo da parte della sentenza impugnata alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. in quanto il fatto risultava commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 che ha attributo rilievo alla circostanza ad effetto speciale nella determinazione del calcolo del termine di prescrizione. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/11/2021, ritenendo il ricorso fondato, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 3. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, doveva farsi applicazione della disposizione più favorevole di cui all'art. 157 cod. pen. nel testo in vigore al momento del fatto in quanto più favorevole all'imputato, posto che il comma 3 dell'art. 157 cod. pen, stabiliva che "Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69". Avendo il primo giudice concesso all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ne consegue che nessun aumento doveva apportarsi al termine ordinario di prescrizione all'epoca stabilito in dieci anni che, in virtù dell'aumento previsto dall'art. 161 cod. pen. (pari alla metà), andava complessivamente determinato in anni quindici, interamente decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi di diritto consolidati, consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Motivazione semplificata. Così deciso il 30/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iolli Giovanna
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