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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 27947/2022

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nte sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per il riconoscimento della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa il 24 gennaio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei t,/ confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; reato commesso dal marzo 2019 all'ottobre 2019.

Si contesta all'indagata di avere, nella qualità di pubblico funzionario della Motorizzazione Civile di Napoli, responsabile dell'area veicoli, rilasciato indebitamente un duplicato della patente a favore di [OSCURATO:PERSONA], alla quale il documento di guida era stato sospeso per due anni nel 2017, a seguito dell' accertamento della commissione del reato di guida in stato di ebrezza.

A fronte del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, la Mattiello riceveva da [OSCURATO:PERSONA], intermediario della Pesante, il pagamento di un soggiorno di quattro notti presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Capri a favore di una coppia di giovani sposi a lei molto vicina, del valore di circa 1.250,00 euro.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, la Mattiello ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad effettuare una visura al sistema informativo SIMOT (che gestisce i dati dei conducenti abilitati alla guida) senza inserire alcun dato.

Manca la prova della relazione funzionale tra il contributo espresso dalla indagata al rilascio del duplicato della patente della Pesante e l'offerta del [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, in più circostanze ha mentito ai suoi interlocutori.

Le investigazioni difensive dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto la provvista ancor prima di effettuare i pagamenti (fu la sorella della Mattiello ad effettuare il prelievo bancario). [OSCURATO:PERSONA] si occupò unicamente di ottenere un prezzo vantaggioso presso l'Hotel di Capri.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

L'indagata è sottoposta a procedimento disciplinare ed è stata trasferita presso gli uffici periferici di Benevento.

Il Tribunale, nel motivare la sussistenza delle esigenze cautelari, ha fatto riferimento a formule di stile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari.

2. Va premesso che, secondo un pacifico principio, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (tra tante, Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

E' stato anche sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

Pertanto, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

3. Ciò premesso, deve rilevarsi come il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia generico, e, comunque, manifestamente infondato.

Come puntualmente evidenziato dal Collegio della cautela, dalle intercettazioni e dagli esiti del monitoraggio tecnico emergono pacificamente i gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] risulta, infatti, essersi adoperato per sistemare la pratica della Pesante, facendosi carico dei rapporti con la Mattiello per ottenere la falsa annotazione nel sistema informatico - in uso alla Motorizzazione civile - dell'avvenuto ritiro della patente di guida da parte della cliente, ritiro, in realtà, mai avvenuto, anche perché, per poterlo conseguire lecitamente, la Pesante avrebbe dovuto sostenere le visite mediche alle quali, in realtà, non si era mai sottoposta.

Emerge, inoltre, con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA], su indicazione dell'indagata, aveva richiesto al complice poliziotto, [OSCURATO:PERSONA], di predisporre una falsa denuncia di smarrimento della patente di guida della Pesante.

Risulta, infine, che [OSCURATO:PERSONA] aveva regalato alla Mattiello, su sua richiesta, vista la disponibilità manifestata in occasione del rilascio illecito del duplicato di patente, un soggiorno di quattro notti a Capri del quale avevano usufruito due giovani sposi intimi dell'indagata.Il Tribunale del riesame, con motivazione immune da vizi logici sindacabili in questa sede, ha messo evidenza come, dalle conversazioni intercettate, emerga uno stretto collegamento tra il pagamento di tale soggiorno e i favori che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dall'indagata (si vedano le conversazioni nel corso delle quali il predetto fa presente ai complici di avere personalmente pagato l'albergo e quattro cene a Capri, ovvero le conversazioni, nel corso delle quali gli sposi contattano direttamente [OSCURATO:PERSONA] per avere la conferma che "è tutto pagato").

3. Il ricorso merita, invece, accoglimento quanto al profilo relativo alle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame, limitandosi a evidenziare, con formule stereotipate, la gravità del fatto e la spregiudicatezza della donna, non ha adeguatamente motivato in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari: ed invero, a fronte di un quadro probatorio di tipo documentale, ormai cristallizzato e non contestabile nella sua oggettività (messaggi e conversazioni captate, acquisizione di documentazione rilevante, testimonianze, parziali ammissioni, ecc.), dinanzi all'argomentazione difensiva, per cui la ricorrente risulta rispondere di un episodio circoscritto ed è stata attinta da un trasferimento disciplinare, che ha comportato un incarico diverso da quello oggetto di contestazione nel procedimento de quo, appare incongruamente motivata l'affermata sussistenza di un pericolo di reiterazione, quest'ultimo peraltro improbabile visto che il nuovo incarico sarebbe plausibilmente inidoneo ad ingenerare altre analoghe problematiche corruttive.

4. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per il riconoscimento della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa il 24 gennaio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei t,/ confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; reato commesso dal marzo 2019 all'ottobre 2019. Si contesta all'indagata di avere, nella qualità di pubblico funzionario della Motorizzazione Civile di Napoli, responsabile dell'area veicoli, rilasciato indebitamente un duplicato della patente a favore di [OSCURATO:PERSONA], alla quale il documento di guida era stato sospeso per due anni nel 2017, a seguito dell' accertamento della commissione del reato di guida in stato di ebrezza. A fronte del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, la Mattiello riceveva da [OSCURATO:PERSONA], intermediario della Pesante, il pagamento di un soggiorno di quattro notti presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Capri a favore di una coppia di giovani sposi a lei molto vicina, del valore di circa 1.250,00 euro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, la Mattiello ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad effettuare una visura al sistema informativo SIMOT (che gestisce i dati dei conducenti abilitati alla guida) senza inserire alcun dato. Manca la prova della relazione funzionale tra il contributo espresso dalla indagata al rilascio del duplicato della patente della Pesante e l'offerta del [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, in più circostanze ha mentito ai suoi interlocutori. Le investigazioni difensive dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto la provvista ancor prima di effettuare i pagamenti (fu la sorella della Mattiello ad effettuare il prelievo bancario). [OSCURATO:PERSONA] si occupò unicamente di ottenere un prezzo vantaggioso presso l'Hotel di Capri. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'indagata è sottoposta a procedimento disciplinare ed è stata trasferita presso gli uffici periferici di Benevento. Il Tribunale, nel motivare la sussistenza delle esigenze cautelari, ha fatto riferimento a formule di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Va premesso che, secondo un pacifico principio, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (tra tante, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). E' stato anche sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Pertanto, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 3. Ciò premesso, deve rilevarsi come il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia generico, e, comunque, manifestamente infondato. Come puntualmente evidenziato dal Collegio della cautela, dalle intercettazioni e dagli esiti del monitoraggio tecnico emergono pacificamente i gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] risulta, infatti, essersi adoperato per sistemare la pratica della Pesante, facendosi carico dei rapporti con la Mattiello per ottenere la falsa annotazione nel sistema informatico - in uso alla Motorizzazione civile - dell'avvenuto ritiro della patente di guida da parte della cliente, ritiro, in realtà, mai avvenuto, anche perché, per poterlo conseguire lecitamente, la Pesante avrebbe dovuto sostenere le visite mediche alle quali, in realtà, non si era mai sottoposta. Emerge, inoltre, con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA], su indicazione dell'indagata, aveva richiesto al complice poliziotto, [OSCURATO:PERSONA], di predisporre una falsa denuncia di smarrimento della patente di guida della Pesante. Risulta, infine, che [OSCURATO:PERSONA] aveva regalato alla Mattiello, su sua richiesta, vista la disponibilità manifestata in occasione del rilascio illecito del duplicato di patente, un soggiorno di quattro notti a Capri del quale avevano usufruito due giovani sposi intimi dell'indagata.Il Tribunale del riesame, con motivazione immune da vizi logici sindacabili in questa sede, ha messo evidenza come, dalle conversazioni intercettate, emerga uno stretto collegamento tra il pagamento di tale soggiorno e i favori che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dall'indagata (si vedano le conversazioni nel corso delle quali il predetto fa presente ai complici di avere personalmente pagato l'albergo e quattro cene a Capri, ovvero le conversazioni, nel corso delle quali gli sposi contattano direttamente [OSCURATO:PERSONA] per avere la conferma che "è tutto pagato"). 3. Il ricorso merita, invece, accoglimento quanto al profilo relativo alle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, limitandosi a evidenziare, con formule stereotipate, la gravità del fatto e la spregiudicatezza della donna, non ha adeguatamente motivato in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari: ed invero, a fronte di un quadro probatorio di tipo documentale, ormai cristallizzato e non contestabile nella sua oggettività (messaggi e conversazioni captate, acquisizione di documentazione rilevante, testimonianze, parziali ammissioni, ecc.), dinanzi all'argomentazione difensiva, per cui la ricorrente risulta rispondere di un episodio circoscritto ed è stata attinta da un trasferimento disciplinare, che ha comportato un incarico diverso da quello oggetto di contestazione nel procedimento de quo, appare incongruamente motivata l'affermata sussistenza di un pericolo di reiterazione, quest'ultimo peraltro improbabile visto che il nuovo incarico sarebbe plausibilmente inidoneo ad ingenerare altre analoghe problematiche corruttive. 4. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammis
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