CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1427/2023depositata il 26/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8282/2024Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 22368/2026Data pubblicazione 30/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. La vicenda processuale trova la propria genesi nell’opposizione aldecreto ingiuntivo n. 6654/2012, con il quale il Tribunale di Bresciaingiungeva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale debitriceprincipale, e ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCelestina Lorenzoni il pagamento della somma di € 538.474,91, inparte come saldo di conto corrente e in parte come residuo di duecontratti di mutuo chirografario, maturato a carico della societàdebitrice.2. A sostegno del proprio credito, BCC del Garda allegava una garanziafideiussoria dell’importo massimo di € 900.000, che risultava rilasciatain data 15 marzo 2011 dai medesimi. Inoltre, la banca faceva valereuna garanzia per avallo cambiario di € 300.000, che risultava rilasciatada [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il decreto ingiuntivo veniva opposto, sostenendo l’inesistenzasia della garanzia fideiussoria sia della garanzia per avallo.Gli opponenti disconoscevano espressamente le sottoscrizioni appostein calce alle lettere di fideiussione; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] anche la firma apposta per avallo sul contratto di mutuo esulla cambiale del 31.012011.Inoltre, venivano disconosciute tutte le sottoscrizioni presenti suidocumenti allegati al ricorso monitorio, eccependone la falsità. Gliopponenti chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna dell’istitutodi credito al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima azioneesecutiva, dall’iscrizione ipotecaria e dalla segnalazione dei loronominativi alla Centrale di [OSCURATO:PERSONA].3. Il Tribunale adito disponeva una CTU, al fine di verificare l’autenticitàdelle sottoscrizioni contestate, la quale accertava che esse non eranoriconducibili agli opponenti.Numero registro generale 8282/2024Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 22368/2026Data pubblicazione 30/06/20264. Nel frattempo, la banca produceva in giudizio altre due lettere difideiussione, datate 17.12.2001 e 23.11.2005, che risultavanosottoscritte dagli odierni ricorrenti. Anche tali sottoscrizioni venivanodisconosciute.5. L’istituto di credito formulava quindi una nuova istanza di verificazionee il CTU nominato riteneva che le firme apposte su tali documentifossero non riconducibili agli appellanti. L’istituto di credito rinunciava aldecreto ingiuntivo, ma insisteva sulla domanda di condanna basatasulle fideiussioni prodotte successivamente.6. Gli odierni ricorrenti accettavano la rinuncia, si opponevano alla nuovadomanda e insistevano nella richiesta di condanna della banca alrisarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite, compresoquello inerente all’ iscrizione ipotecaria dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ritenutapregiudizievole alla loro reputazione.7. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2815/2018, revocava il decretoingiuntivo opposto in ragione della rinuncia e ordinava alla banca diprovvedere alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria effettuata sullabase delle lettere di fideiussione allegate al ricorso monitorio.Rigettava, inoltre, la domanda risarcitoria degli opponenti, escludendola sussistenza di una condotta illecita della banca e dell’elementosoggettivo, anche alla luce dei rapporti familiari e societari intercorrentitra le parti e della pregressa prestazione di garanzie personali risultateautentiche.8. Riteneva, altresì, non provato il danno reputazionale e patrimonialerichiesto, rilevando sia la preesistenza di segnalazioni pregiudizievoli,sia la mancata dimostrazione dell’effettiva iscrizione alla Centrale diAllarme Interbancaria.9. Dichiarava inoltre inammissibile, perché tardiva, la domanda dipagamento proposta dalla banca sulla base delle lettere di fideiussioneprodotte in corso di causa, essendo la causa petendi originaria basataNumero registro generale 8282/2024Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 22368/2026Data pubblicazione 30/06/2026su diverse fideiussioni risultate apocrife. Poneva le spese della primaCTU a carico della banca e quella della seconda CTU a carico degliopponenti.10. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gravame, insistendo nella domanda riconvenzionale dirisarcimento del danno svolta dagli attori non accolta e impugnando lasentenza nella parte in cui poneva a carico degli attori opponenti lespese della seconda CTU.11. La corte di appello accoglieva parzialmente il gravame e, perl’effetto, poneva a carico dell’appellata banca le spese della secondaCTU del primo grado. Per il resto, confermava la sentenza impugnata,ritenendo non provato il danno lamentato.12. Con ricorso notificato il 26/03/2024, affidato a due motivi, i signoriMario Ferri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorsoper cassazione avvero la sentenza n. 1427/2023 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].13. B.C.C. del Garda ha proposto controricorso.14. I ricorrenti hanno depositato altresì atto che non può qualificarsimemoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., “violazione dell’art. 112 c.p.c. e comunque perdifetto assoluto di motivazione”.Il motivo è infondato.Il vizio di omessa pronuncia, causativo della nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato), ricorre quando vi sia omissione di decisionesu di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ognirichiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di unavolontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, inNumero registro generale 8282/2024Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 22368/2026Data pubblicazione 30/06/2026genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato inconclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia diaccoglimento o di rigetto (v. Cass. n. 17698 del 2011; n. 7653 del2012; 22799 del 2017; n. 28308 del 2017; n. 459 del 2021).Orbene nella specie corte d’appello ha invero esaminato la domandarisarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti sotto ogni profilo dedotto,rigettandola sul rilievo del difetto di prova del danno patrimoniale enon, collegato all’accertata apocrifia delle sottoscrizioni sullefideiussioni, motivando sulla questione della non rilevanzadell’iscrizione ipotecaria ai fini della produzione del danno, seconfrontata con altre iscrizioni pregiudizievoli apposte da altre banche eall’epoca compresenti, nonché sulla mancata prova del dannoconseguente alla segnalazione alla centrale rischi, con motivazionecostituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., “nullità della sentenza per violazione dell’art.2043 c.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116c.p.c., artt. 1225 e 1227 c.c.”.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione allacentrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regoleordinarie.Trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sial'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa delcreditore e danno.In tema di responsabilità civile il danno all'immagine «per illegittimasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]», in quanto costituente «dannoconseguenza», non può certamente ritenersi sussistente «in re ipsa»,Numero registro generale 8282/2024Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 22368/2026Data pubblicazione 30/06/2026dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento"(Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594).Tuttavia, il danno (patrimoniale e non patrimoniale) derivante daindebita segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia puòessere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendoconsistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilitàcommerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione deifinanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sulmercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasialtro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito, dopo averaccertato l’illegittimità della segnalazione per fatto imputabile allanegligenza della banca per avere escusso garanzie con firme risultateapocrife, ha negato il risarcimento del danno senza considerare, qualeelemento indiziario da cui dedurre il danno-evento, la allegata vicinanzatemporale tra la segnalazione a sofferenza e la mancata concessionedei finanziamenti chiesti dalle parti.Ciò implica una violazione dei principi anzidetti poiché è evidente cheuna tale danno può inferirsi dalle circostanze dedotte e, comunque, ilgiudice, una volta accertata la sua sussistenza ha il potere di liquidare ildanno in via equitativa, conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c., il qualecostituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c.:il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senzanecessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di dirittocaratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva odintegrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancatoaccertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancataindividuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi,peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso delNumero registro generale 8282/2024Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 22368/2026Data pubblicazione 30/06/2026danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltàsolo di un certo rilievo.In tali casi, non è, infatti, consentita al giudice del merito una decisionedi "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto,invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di unacondotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimitàdella relativa richiesta risarcitoria (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20345del 14/07/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022 ).3. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, rigettatoil 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, chein diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo deisuindicati disattesi principi applicazione.4. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;rigetta il 1° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello diBrescia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]