CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 12708/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 17378/2019 e 17397/2019 R.G., proposto, il primo (n. 17378/2019 R.G.), da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale mor- [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale pepe.francescopaolo@avvocatifoggia.le- galmail.it - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RANO, [OSCURATO:PERSONA] - intimati - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17378/2019 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 12708/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 e proposto, il secondo (n. 17397/2019 R.G.), da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale morlini.luciamariarosaria@avvocatifog- gia.legalmail.it - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale pepe.francescopaolo@avvocatifoggia.le- galmail.it - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RANO, [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. n. 548 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: − preliminarmente, si dà atto dell’intervenuta riunione – disposta con separata ordinanza in data odierna, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. – del ricorso rubricato al n. 17397/2019 R.G. al ricorso iscritto al n. 17378/2019 R.G.; − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione all’esecuzione minacciata nei loro confronti con atto di precetto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di Società per la Gestione 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17378/2019 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 12708/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]., fondato sul decreto ingiuntivo n. 1569/1992 del Tribunale di Foggia (già oggetto di opposizione, definitivamente respinta con la sentenza n. 780 del 28/6/2007 della Corte d’appello di Bari) emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; − nel giudizio gli opponenti deducevano che la cessione del credito azionato, originariamente vantato da [OSCURATO:SOCIETA], non era stata loro notificata, né dagli stessi accettata, e che, comunque, la pretesa creditoria doveva ritenersi prescritta in mancanza di atti interruttivi tra il 31/12/1996 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; − inoltre, in relazione alle difese dell’opposta – che aveva affermato l’intervenuta cessione del credito in data 31/12/1996 sulla scorta del D.L. n. 497 del 1996, convertito dalla legge n. 588 del 1996, e dell’art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, nonché la decorrenza del termine di prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza di (rigetto dell’) opposizione al provvedimento monitorio – gli Scopece eccepivano l’inapplicabilità della menzionata disposizione del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia, in quanto il credito ceduto era anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legislativo (1/1/1994) e, dunque, doveva trovare applicazione esclusivamente l’art. 1264 cod. civ.; − con la sentenza n. 1766 del 28/7/2014 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione; − avverso la predetta decisione gli opponenti proponevano appello, che la Corte d’appello di Bari respingeva con la sentenza n. 548 del 4/3/2019: il giudice dell’impugnazione affermava che la cessione dei crediti, distinta dalla cessione del contratto, doveva ritenersi disciplinata dall’art. 58 T.U.B. e sottratta dalla clausola di salvaguardia della disciplina previgente (ex art. 161 D.Lgs. n. 385 del 1993), con conseguente sufficienza della pubblicazione sulla G.U. ai fini dell’operatività della cessione; inoltre, il termine di prescrizione doveva reputarsi sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore cedente, 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17378/2019 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 12708/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 sebbene al relativo giudizio non avesse preso parte la società cessionaria; − la pronuncia di secondo grado veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella dichiarata qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) e, con distinto ricorso (riunito al precedente in data odierna), da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; − ad ogni ricorso resisteva, con distinti controricorsi, la Società per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA].; − si rileva, infine, che nei ricorsi introduttivi – notificati «agli eredi e/o chiamati all’eredità impersonalmente» all’indirizzo p.e.c. del difensore di [OSCURATO:PERSONA] in grado d’appello – risultano indicati quali controparti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asseritamente «chiamati all’eredità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]», i quali non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]: − ciascuno dei ricorsi e i singoli motivi sono inammissibili per viola- zione dell’art. 366 cod. proc. civ., sotto il duplice profilo della mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di spe- cificità delle censure svolte; − come recentemente statuito da questa stessa Sezione con riferi- mento ad analogo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con argomentazioni che ben si attagliano anche a questo giudizio (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4435 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), «Il ricorrente, infatti, si dilunga in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed inciden- tali proprie valutazioni, intersecate da stralci degli atti processuali propri e delle controparti, … e ancora riportando stralci della motivazione della sentenza di primo e (soprattutto) di secondo grado, … ritenendo di do- ver informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così fi- nendo per rendere praticamente incomprensibile una vicenda proces- suale che, complessa quanto si vuole, è pur sempre una ordinaria» 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17378/2019 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 12708/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 azione risarcitoria; «Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricor- rente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affliggono la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. In particolare, l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo or- mai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice ac- cezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice …). … Sul versante opposto, concer- nente l’eccesso di esposizione (ossia, quello che qui viene in rilievo), numerose pronunce hanno avuto ad oggetto la tecnica della c.d. “spil- latura” o del c.d. “assemblaggio”, consistenti nella riproduzione, mec- canica o informatica, di una serie di atti processuali e documenti all’in- terno del ricorso; in proposito, Cass., Sez. Un. n. 16628/2009, ha affer- mato che “La prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve conte- nere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del conten- dere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di cen- sura”; e ancora, secondo Cass., Sez. Un. n. 5698/2012, “In tema di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17378/2019 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 12708/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 ricorso per cassazione, affini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc, civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto de- gli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a sod- disfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equi- vale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettiva- mente rileva in ordine ai motivi di ricorso. …” (i suddetti principi sono stati affermati, ex multis, da Cass. n. 3385/2016 e Cass. n. 12641/2017). Costituisce naturale evoluzione del consolidato insegna- mento giurisprudenziale quella secondo cui la descritta tecnica esposi- tiva non può utilizzarsi neanche nella mera illustrazione dei motivi di ricorso. Così, da ultimo, Cass. n. 26837/2020 …»; − anche in ognuno dei due ricorsi di questo giudizio, come nel citato precedente (Cass. 4435/2022), si deve concludere che «così inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso, ritiene la Corte che il ricorrente [nella fattispecie, i ricorrenti] sia incorso in una eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) che da un lato implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irri- levanti ai fini della decisione, e che dall’altro rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (v. Cass. n. 8245/2018), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, stante la stretta concatenazione tra frasi, contenuto di atti e provvedi- menti tra virgolette, considerazioni incidentali e quant’altro, prima de- scritta. Una tale tecnica espositiva rende, dunque, particolarmente “in- daginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, im- propriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17378/2019 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 12708/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. la già citata Cass., Sez. Un., n. 16628/2009).»; − anche singolarmente considerati, i motivi dei due ricorsi, tra loro sovrapponibili, sono inammissibili; − infatti, la prima censura articola in un singolo motivo eterogenei profili di doglianza (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.) tra loro cumulati in modo tale da rendere impossibile distin- guerli (si veda, in proposito, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01); − con essa, inoltre, si deduce – oltre alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – la violazione e falsa/errata ap- plicazione di numerose disposizioni normative (segnatamente, degli artt. 6, 58, 161, 162 d.lgs. n. 385 del 1993 e 1264 cod. civ., del D.L. n. 497 del 1996, convertito dalla legge n. 588 del 1996, del Trattato CEE e della Decisione della Commissione Europea del 29/7/1998 relativa all’approvazione condizionata di aiuto concesso dall’Italia al [OSCURATO:SOCIETA]., degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 3, 11, 24, 41, 42, 97, 101, 11, 117 Cost. e 11 preleggi), senza esaminare il contenuto precettivo delle norme citate e senza raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, così omettendo di di- mostrare che queste ultime contrastano col disposto normativo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01); − inconsistente e pretestuoso è il secondo motivo di ciascun ricorso, col quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione delle norme sulla legittimazione processuale e sulla titola- rità della posizione soggettiva oggetto dell’azione, nonché per «omis- sione processuale» per la mancata indicazione di una parte, asserita- mente dimostrativa di un contraddittorio non regolarmente costituito: il fatto che nell’epigrafe della sentenza non risulti espressamente menzio- nata la Società per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]. quale parte 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17378/2019 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 12708/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 processuale intervenuta in appello, ma soltanto come mandante di In- tesa [OSCURATO:SOCIETA]., non indica affatto che il contraddittorio non sia stato integro o la pronuncia resa anche nei suoi confronti, né inficia in alcun modo il decisum; − parimenti inammissibile è il terzo motivo di ognuno dei ricorsi, che – senza confrontarsi con la decisione sfavorevole agli odierni ricorrenti – assume la violazione delle norme processuali sulle spese di lite, degli artt. 24 e 111 Cost. e 96 cod. proc. civ., per essere stata pronunciata condanna degli opponenti alla rifusione dei costi del giudizio; − a dispetto delle statuizioni della Corte d’appello, i ricorrenti con- testano la propria soccombenza (per le ragioni esposte nei motivi nei rispettivi ricorsi) e addirittura pretendono, per la vittoriosa Società per la Gestione di Attività, una sanzione per lite temeraria; − con la medesima censura si cumula, poi, una confusa denuncia di invalidità della sentenza impugnata per la pretesa nullità del provvedi- mento di rimessione della causa in decisione per difetto di sottoscrizione del verbale di precisazione delle conclusioni da parte del presidente del collegio, senza tuttavia riportare il testo dell’atto asseritamente viziato e svolgere una ragionata critica alla motivazione sul punto fornita dal giudice d’appello; − all’inammissibilità di ciascuno dei distinti ricorsi, riuniti, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198-01, non spetta a questa Corte la competenza a provvedere sulla eventuale revoca del provvedimento di ammissione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato: la valutazione sulla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell’ammissione spetta alla 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17378/2019 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 12708/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 Corte d’appello di Bari (giudice che ha pronunciato la sentenza impu- gnata), alla quale la copia di questa sentenza deve essere trasmessa ai sensi dell’art. 388 cod. proc. civ.; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dato atto della riunione delle impugnazioni indicate in epigrafe, dichiara inammissibili entrambi i ricorsi; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricor- rente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.200,00 per com- pensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso arti- colo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :