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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43893/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso, il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], presentava per iscritto conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma applicava all'imputato ricorrente la pena concordata ritenendo inefficace la revoca del consenso dallo stesso prestato alla applicazione dell'art.599 bis cod. proc. pen.; la revoca era stata formalizzata dopo la acquisizione del consenso del pubblico ministero e prima dell'apertura del dibattimento.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: contrariamento a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il consenso alla applicazione della pena concordata può essere sempre revocato dato che l'accordo tra le parti non poteva essere assimilato ad un accordo bilaterale recettizio, tenuto conto della finalità pubblica del processo penale e del diritto dell'imputato a tutelare la sua libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, formatasi in materia di "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Sez. 1, Sentenza n. 48900 del 15/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265429; Sez. 4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371).

La revoca è stata ritenuta ammissibile solo nei casi in cui sopravvenga alla ratifica dell'accordo una legge più favorevole all'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 15231 del 08/04/2015 Cc. (dep. 13/04/2015 ) Rv. 263151; Sez. 4, Sentenza n. 11209 del 23/02/2012, Marotti, Rv. 252173): in tali casi si tratta infatti di garantire all'accusato l'applicazione delle lex mitior, ovveri un diritto che ha una matrice sovralegislativa, essendo tutelato sia dal diritto convenzionale, che da quello eurounitario.

L'orientamento in questione si è formato con riferimento al procedimento di applicazione della pena concordata previsto dall'art. 444 cod. proc. pen.; in tale caso l'accordo segna anche l'accesso ad un rito a prova contratta e la rinuncia alla sviluppo "ordinario" del procedimento.

Tale approdo ermeneutico può essere applicato anche al caso di c.d.

"concordato in appello", quando le parte rinunciano ai motivi sulla responsabilità e si accordano per l'eventuale rimodulazione della pena: anche in tale caso la rinuncia ai motivi sulla responsabilità integra un irretrattabile passaggio di fase che perde effetto - come previsto espressamente dall'art. 599 bis comma 3 cod. proc. pen.- solo nel caso in cui la Corte di appello ritenga di non potere accogliere la proposta di pena concordata.

Si è, del resto, già condivisibilmente affermato che la dichiarazione di rinuncia ai motivi proposti non è suscettibile di revoca, nemmeno implicita, in ragione della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2 - , Sentenza n. 27926 del 12/04/2019, Barrino, Rv. 276728 - 01; con riguardo all'originario "concordato in appello", nello stesso senso: Sez. 1, Sentenza n. 1379 del 14/12/1994, dep. 1995, Saraslic, Rv. 201416). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Si dispone altresì che il ricorrente rifonda alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado liquidate, tenuto conto dei parametri di legge, in euro 1755,00 oltre accessori.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese del grado liquidate in euro 1755,00 oltre accessori di legge.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso, il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], presentava per iscritto conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma applicava all'imputato ricorrente la pena concordata ritenendo inefficace la revoca del consenso dallo stesso prestato alla applicazione dell'art.599 bis cod. proc. pen.; la revoca era stata formalizzata dopo la acquisizione del consenso del pubblico ministero e prima dell'apertura del dibattimento. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: contrariamento a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il consenso alla applicazione della pena concordata può essere sempre revocato dato che l'accordo tra le parti non poteva essere assimilato ad un accordo bilaterale recettizio, tenuto conto della finalità pubblica del processo penale e del diritto dell'imputato a tutelare la sua libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, formatasi in materia di "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Sez. 1, Sentenza n. 48900 del 15/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265429; Sez. 4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371). La revoca è stata ritenuta ammissibile solo nei casi in cui sopravvenga alla ratifica dell'accordo una legge più favorevole all'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 15231 del 08/04/2015 Cc. (dep. 13/04/2015 ) Rv. 263151; Sez. 4, Sentenza n. 11209 del 23/02/2012, Marotti, Rv. 252173): in tali casi si tratta infatti di garantire all'accusato l'applicazione delle lex mitior, ovveri un diritto che ha una matrice sovralegislativa, essendo tutelato sia dal diritto convenzionale, che da quello eurounitario. L'orientamento in questione si è formato con riferimento al procedimento di applicazione della pena concordata previsto dall'art. 444 cod. proc. pen.; in tale caso l'accordo segna anche l'accesso ad un rito a prova contratta e la rinuncia alla sviluppo "ordinario" del procedimento. Tale approdo ermeneutico può essere applicato anche al caso di c.d. "concordato in appello", quando le parte rinunciano ai motivi sulla responsabilità e si accordano per l'eventuale rimodulazione della pena: anche in tale caso la rinuncia ai motivi sulla responsabilità integra un irretrattabile passaggio di fase che perde effetto - come previsto espressamente dall'art. 599 bis comma 3 cod. proc. pen.- solo nel caso in cui la Corte di appello ritenga di non potere accogliere la proposta di pena concordata. Si è, del resto, già condivisibilmente affermato che la dichiarazione di rinuncia ai motivi proposti non è suscettibile di revoca, nemmeno implicita, in ragione della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2 - , Sentenza n. 27926 del 12/04/2019, Barrino, Rv. 276728 - 01; con riguardo all'originario "concordato in appello", nello stesso senso: Sez. 1, Sentenza n. 1379 del 14/12/1994, dep. 1995, Saraslic, Rv. 201416). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Si dispone altresì che il ricorrente rifonda alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado liquidate, tenuto conto dei parametri di legge, in euro 1755,00 oltre accessori. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese del grado liquidate in euro 1755,00 oltre accessori di legge. Così deciso i