CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto Aurei-4 Rilevato chekGilberto) Brianti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso, che contestano il primo la revoca dell'affidamento in prova il secondo la decorrenza della stessa, sono manifestamente infondati, in quanto, essendo formulati per relationem ad una memoria depositata nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza che secondo il ricorrente non sarebbe stata adeguatamente considerata, non consentono di comprendere quale sia la critica argomentata al percorso logico della decisione impugnata che il ricorso deve contenere a pena di aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), e sono, pertanto, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato. In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione" (Sez. 5, Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 d