CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 43896/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI FOGGIAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 321, comma 1, cod.proc.pen.". Il ricorrente premette che il sequestro preventivo ha a oggetto il sequestro di un immobile condotto in locazione da Menichini che ha interrotto il pagamento dei canoni, minacciando al proprietario/locatore di distruggere l'immobile in caso di iniziative giudiziarie e in caso di mancato pagamento di una cospicua somma di denaro quale corrispettivo del rilascio. Il Pubblico ministero ricorrente precisa che -in conseguenza della condotta ora descritta- [OSCURATO:PERSONA] ha protratto senza titolo il godimento del bene. Aggiunge, perciò, di avere «ritenuto che tale ultima circostanza integrasse una conseguenza del reato suscettibile di protrazione (o, al limite, di aggravamento) e che pertanto fosse meritevole di contenimento con il ricorso alla figura del sequestro preventivo prevista dall'art. 321». Il G.i.p., invece, ha ritenuto che l'immobile non costituisse una res criminosa, mentre il tribunale ha stabilito che l'indebito e illecito godimento dell'immobile non configurasse una conseguenza del delitto ipotizzato. 1.2. Ciò premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale «confonde la nozione di conseguenza (contemplata dall'art. 321, comma 1, cod.proc.pen.) con quella di effetto del reato ed ancora con quella di elemento costitutivo del reato». Secondo il ricorrente, l'accezione del concetto di conseguenza contenuto nell'art. 321, cod.proc.pen. comprende ogni ricaduta dell'attività criminosa, non soltanto diretta e immediata, ma anche indiretta e mediata. Sostiene, dunque, che in questa ampia accezione va fatta rientrare anche l'indebita preservazione del godimento di un immobile che l'indagato avrebbe dovuto restituire all'atto della scadenza contrattuale e che -non restituita- costituisce conseguenza mediata e indiretta della propalazione delle minacce da lui rivolte e sussunte nel tentativo di estorsione, configurando -altresì- il profitto del reato di estorsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La protrazione del godimento dell'immobile in questione, invero, non può considerarsi la conseguenza del reato di tentativo di estorsione contestato a [OSCURATO:PERSONA], per come sostenuto dal Pubblico ministero ricorrente. Va a tal proposito rilevatoVtale godimento preesistesse alla condotta delittuosa oggi contestata, trovando titolo nel contratto di locazione regolarmente stipulato tra l'indagato [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa Campagna. Un contratto di locazione che -allo stato- non risulta scaduto né risolto, così che esso deve ritenersi ancora valido e vigente. Va sottolineato, infatti, come l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di pagare i canoni non sia di per sé sufficiente a far venire meno il contratto di locazione stipulato con Campagna, essendo a tal fine necessario un provvedimento giurisdizionale da pronunciarsi in sede civile. Provvedimento -in effetti- sollecitato da Campagna, che ha attivato la procedura di intimazione dello sfratto per morosità, ossia lo strumento previsto dall'art. 659, cod.proc.civ. a tutela del locatore e nei confronti del conduttore che non abbia adempiuto l'obbligo di pagare i canoni, nella prospettiva di far dichiarare al giudice la risoluzione del contratto per inadempimento. Contratto che -pertanto- rimane valido ed efficace tra le parti fino alla sua risoluzione o fino alla sua scadenza. L'attuale validità di contratto di locazione e la pendenza di una procedura intesa a sciogliere gli obblighi da esso derivanti rimarcano la netta divaricazione tra la condotta delittuosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] (intesa a ottenere una somma di denaro) e la protrazione della detenzione dell'immobile, che trova fonte e titolo nel contratto di locazione stipulato e vigente tra le parti. Da ciò discende che correttamente il tribunale ha osservato che il godimento dell'immobile prescinde dalle condotte minacciose di [OSCURATO:PERSONA] "che non producevano nessun effetto costitutivo", mentre dovevano considerarsi la "conseguenza di una condotta distinta [...] di sicuro rilievo sul piano civilistico [...] per arginare la quale dovranno essere quindi intraprese le opportune azioni giudiziarie volte all'allontanamento coattivo dell'indagato. Spetta al giudice civile, infatti, valutare la validità ed efficacia del titolo in forza del quale il [OSCURATO:PERSONA] è entrato nella disponibilità dell'immobile ed accertare così i presupposti per un rilascio forzoso dell'immobile". 2. Tanto conduce al rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere esten