CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 agosto 2025
Cassazione n. 23108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntaldi, in virtù di procura su foglio separatoallegato al ricorso;-ricorrenti-nei confronti diAllianz s.p.a., in persona dei procuratori speciali, F.R. eL.F. ; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Hazan, in virtù di procura in calce al controricorso;-controricorrente-nonché diU.Q.Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025-intimata-per la cassazione della sentenza n. 547/2022 della CORTE d’APPELLOdi BRESCIA, depositata il 6 maggio 2022;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 13 maggio 2013,condannò [OSCURATO:SOCIETA]. e U.Q. in solido tra loro, a risarcirei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, in conseguenza delsinistro stradale verificatosi in data 3 dicembre 2005, da L.E.giovane avvocato che al momento dell’incidente aveva 32 anni.Il Tribunale, accertata l’esclusiva responsabilità nella causazionedel sinistro di I.O. (la conduttrice dell’autovettura diproprietà di U.Q. la quale, invadendo la opposta corsia dimarcia, si era scontrata con l’automobile condotta da L.E. cheprocedeva in senso contrario, provocandogli gravissime lesioni),riconosciuta al danneggiato una inabilità permanente di grado pari al70%, quantificò il danno nella somma di Euro 411.060,00 al nettodell’acconto di Euro 1.043.000,00 già versato dalla compagniaassicurativa.2. L.E. propose appello, che la Corte territoriale di Brescia,con sentenza del 12 gennaio 2017, accolse solo parzialmente,condannando le appellate a integrare il risarcimento del danno nonpatrimoniale della somma di Euro 41.028,00.Ritenne invece la Corte d’appello che non dovesse essereulteriormente incrementata la somma già riconosciuta a titolo di dannopatrimoniale da perdita della capacità lavorativa (la cui specifica voceera stata liquidata in Euro 470.000,00), la quale era stata determinataOscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025dal primo giudice sulla base della moltiplicazione del reddito dell’annoprecedente il sinistro per il coefficiente di cui al R.D. n. 1403 del 1922.3. La statuizione sul danno patrimoniale da lucro cessante fuimpugnata dal danneggiato con ricorso per cassazione.Questa Corte, con sentenza n. 16913 del 2019, in accoglimento dialcuni dei motivi di ricorso (con assorbimento degli altri) censurò lasentenza d’appello sotto due distinti, ma connessi, profili: per averefatto applicazione dei coefficienti di cui al R.D. n. 1403 del 1922 e peravere posto a base del calcolo il mero reddito dell’anno precedente alsinistro.Sotto il primo profilo, la Corte di cassazione, dando continuità adun orientamento già formatosi sulla base di diverse pronunce, reputòche il danno permanente da incapacità di guadagno non potesse piùliquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D.n. 1403/1922, dal momento che questi, sia a causa dell’aumento delladurata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggid’interesse, non potevano ritenersi idonei a garantire un correttorisarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettatodell’articolo 1223 cod. civ. e il principio di integralità del risarcimentodi cui esso è espressione. Statuì, dunque, che il giudice di meritoavrebbe dovuto avvalersi di coefficienti aggiornati e scientificamentecorretti come, per es., i coefficienti di capitalizzazione approvati conprovvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali oprevidenziali.Sotto il secondo profilo, sull’assunto del prevedibile progressivoincremento reddituale che notoriamente caratterizza l’attivitàprofessionale di avvocato, affermò che doveva essere utilizzata, comeriferimento, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa dellacategoria di pertinenza.Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/20254. Rinviata, dunque, la causa alla Corte d’appello di Brescia indiversa composizione, il giudice del rinvio, con sentenza 6 maggio2022, n. 547, ha proceduto alla rideterminazione dell’importo daliquidare a titolo di danno futuro da perdita della capacità lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] primo luogo, la Corte territoriale, sul presupposto di doversiuniformare al duplice principio di diritto enunciato dalla Corte dicassazione, argomentando altresì dal carattere “chiuso” del giudizio dirinvio, ha escluso la possibilità di accedere alla prospettazione operatadal ricorrente per la prima volta in comparsa conclusionale, volta adottenere una “doppia” liquidazione (l’una per il danno verificatosi sinoalla decisione, l’altra per il danno futuro) e ha proceduto invece ad unaliquidazione unitaria, basata sulla Tabella dei redditi degli avvocaticompilata dalla [OSCURATO:PERSONA], debitamente prodotta in atti, cheindividua un reddito crescente nella misura del 4,5% sino al 45° annodi età e del 2,5% sino al 64° anno d’età, nonché un reddito successivodecrescente nella misura del 6% annuo sino a stabilizzarsi dal 74°all’80° anno di età, anno in cui è prevista la cessazione dell’attivitàprofessionale. Al fine di eliminare il c.d. “montante di anticipazione” –e cioè per tener conto del fatto che il danneggiato percepisceimmediatamente redditi che, se fosse rimasto sano, avrebbe incassatosolo tra n anni – la Corte bresciana ha previsto poi di applicare alrisultato dell’operazione un tasso di sconto.II- In secondo luogo, quanto al reddito da porre a basedell’operazione, la Corte d’appello ha ritenuto che esso non potesseindividuarsi nell’importo (pari ad Euro 37.205,00) al lordo delle imposterisultante dal [OSCURATO:PERSONA] 2005 con riferimento ai redditi del 2004,prodotto dal danneggiato, ma dovesse individuarsi nel minor importo(pari ad Euro 24.803,00), coincidente con il redito netto riferito all’annoOscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/20252004; importo determinato previa detrazione dal fatturato, oltre chedelle spese, anche della somma da versare a titolo di imposta.La Corte territoriale ha così statuito, sul rilievo che, ove si reputassericompresa nella nozione di reddito di lavoro, da porre a base dellaliquidazione del danno futuro da perdita della capacità di guadagno, ilreddito comprensivo di quanto sarà pagato a titolo di imposta, sarebbeviolato in favore del danneggiato (che avrebbe un indebitoarricchimento) il principio del danno effettivo, atteso che la perditadelle somme destinate all’Erario non può essere considerata una postadi danno.III. Individuato il capitale base nel reddito netto del 2004 e il tassodi crescita/diminuzione nelle percentuali sopra indicate previste dallaTabella dei redditi degli avvocati compilata dalla [OSCURATO:PERSONA], laCorte d’appello ha proceduto, mediante l’applicazione di una formuladi matematica finanziaria, a calcolare il valore attuale, al momento delsinistro (2005), di una rendita crescente sulla base di una mediaponderata tratta dalle suindicate variazioni percentuali, pari ad unaumento medio annuo nella misura dell’1,08%. L’importo del danno daperdita della capacità di guadagno, così calcolato, è risultato pari adEuro 1.130.623,00 ed è stato ridotto (nella misura del 30%, avutoriguardo alla residua capacità lavorativa del danneggiato) ad Euro791.436,10. Tenuto conto del danno complessivo sofferto da L.E.[.. e degli acconti già versati, i convenuti sono stati quindi condannatia pagare all’attore la somma capitale già rivalutata di Euro 532.057,87e la somma di Euro 233.117,99 a titolo di interessi maturati sino al 1°marzo 2022, oltre agli ulteriori interessi sino al saldo.5. Ha proposto ricorso per cassazione L.E. sulla base diquattro motivi.Ha risposto con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025Non ha svolto difese U.Q. che è rimasta intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 394cod. proc. civ..La sentenza impugnata viene censurata per non avere aderito allasollecitazione effettuata dal danneggiato, per la prima volta nellacomparsa conclusionale depositata nel giudizio di rinvio, in ordine allac.d. “doppia” liquidazione del danno patrimoniale da mancatoguadagno, l’una con riferimento al danno già maturato dal sinistro (3dicembre 2005) alla decisione (2022), l’altra con riferimento al dannofuturo (dalla decisione al termine della vita lavorativa).Sostiene che il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio non avrebbetuttavia vietato tale possibilità.1.1. Il motivo è infondato.Al di là dell’esatto rilievo, operato dalla Corte territoriale, circa lastruttura “chiusa” del giudizio di rinvio (la quale comporta che ilgiudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo hadisposto e non può pertanto prendere in considerazione l’evoluzionedella giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente allapronuncia rescindente: cfr., in termini, da ultimo, Cass. 11/10/2024,n. 26545), va posto in evidenza che il procedimento di liquidazione deldanno da perdita di guadagno osservato dalla Corte stessa è del tuttocorretto in iure, essendosi essa debitamente uniformata al dupliceprincipio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, che imponeva,da un lato, l’abbandono dei coefficienti del R.D. n. 1403/1922 el’utilizzazione di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti,Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025dall’altro, di tenere conto del prevedibile progressivo incrementoreddituale che caratterizza notoriamente l’attività professionaledell’avvocato.Non può, peraltro, sottacersi, che la sollecitazione ad optare per undiverso procedimento di liquidazione è stata formulata tardivamente,per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, sicché il diniegodi aderire a tale sollecitazione non può formare oggetto di sindacato dilegittimità.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt.2909 cod. civ., 329 e 112 cod. proc. civ..La sentenza impugnata è censurata per aver posto a base delcalcolo, non già il reddito di Euro 37.205,00, risultante dal ModelloUnico del 2005 per i redditi del 2004, bensì il minor reddito di Euro24.803,00, così determinato in ragione della sottrazione, dal primoimporto, della somma di Euro 12.402,00, corrispondente alle imposteda versare all’Erario.Il ricorrente osserva che già il Tribunale di Cremona, nella sentenzadel 13 maggio 2013, aveva affermato che il reddito annuo da assumersia parametro di riferimento ai fini della determinazione del dannopatrimoniale futuro era quello indicato nell’ultima dichiarazione antesinistro (pari ad Euro 37.205,00) e reputa che questa “statuizione”sarebbe passata in giudicato, in quanto non impugnata da alcuna delleparti.Evidenzia che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe domandato che ildanno patrimoniale fosse determinato in funzione del reddito“effettivo” di Euro 37.205,00.Conclude che, pertanto, il giudice del rinvio, nell’utilizzare ai finidella determinazione del danno patrimoniale, non già il reddito del2004, ma detto reddito diminuito del valore dell’imposta, avrebbeOscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025violato sia il giudicato interno formatosi sul punto, sia il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.2.1. Il motivo è infondato.Il riferimento all’importo del reddito, al lordo della somma daversare a titolo di imposta, contenuto nella sentenza del 2013, nonintegrava, ex se, una “statuizione” idonea a passare in giudicato masoltanto l’indicazione di uno dei parametri posti a base delprocedimento di liquidazione, in funzione della statuizione sul capo didomanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale daperdita della capacità di guadagno.La statuizione del primo giudice, fondata su una liquidazione cheprendeva a parametro il reddito di Euro 37.205,00, da «considerarsicostante nel tempo» e quindi invariabile per tutta la vita lavorativa, èstata impugnata dallo stesso ricorrente e successivamente cassata daquesta Corte di legittimità, sul presupposto che questo metodo dicalcolo non teneva conto del prevedibile progressivo incrementoreddituale durante lo svolgimento della carriera professionale.La modalità di determinazione del reddito da porre a base delcalcolo – così come il procedimento da seguire e i coefficienti daapplicare nella liquidazione – è, dunque, sempre restata sub iudice nelcorso del presente giudizio, non essendosi formato, al riguardo, alcungiudicato; d’altra parte, l’individuazione del reddito base da porre aparametro della suddetta liquidazione, quale necessario presuppostoaffinché il giudice del merito possa esercitare il potere-dovere diprovvedere sulla domanda di risarcitoria formulata dalla parte,costituisce oggetto di una valutazione in iure da compiersi in base allenorme giuridiche di riferimento, senza che da tale individuazione – ovediversa da quella invocata dalla parte stessa – possa inferirsi l’avvenutaviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e ilOscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025pronunciato, la quale postula, invece, che il giudice provveda su unadomanda diversa da quella proposta.3. Con il terzo motivo, subordinato al rigetto del precedente, vienedenunciata la violazione degli artt. 113 cod. proc. civ., 4 d.l. n.857/1976 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 39/1977), 137e 355 del d.lgs. n. 209/2005.La sentenza impugnata è censurata perché la Corte d’appello, puressendo consapevole dell’orientamento della giurisprudenza dilegittimità in relazione alla portata dell’art. 137 d.lgs. n. 209/2005,nella parte in cui disciplina l’azione risarcitoria del lavoratoreautonomo, lo avrebbe scientemente disatteso, disapplicando sia lanorma del codice delle assicurazioni sia il suo precedente rappresentatodall’art. 4 del decreto-legge n. 857/1976, in vigore sino al 31 dicembre2005, agganciando la propria decisione a considerazioni di caratteremetagiuridico ed assumendo indebitamente che l’interpretazionetradizionale aderente al testo legislativo non si sottrarrebbe a dubbi dicostituzionalità.Il ricorrente ricorda che, al contrario, alla stregua dei principicostantemente affermati dalla Corte di cassazione, l’art. 4 del decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dalla legge di conversione n.39 del 1977, nel disporre che, in caso di danno alle persone, quandoagli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenzadell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito dilavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavorodipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditiesenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla basedel reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati daldanneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degliultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla stregua della sua testualeOscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratoreautonomo ai fini dell’applicazione della sopraindicata imposta ed hariguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l’applicazionedell’imposta stessa, ma alla base imponibile di cui all’art. 3 del d.P.R.n. 597 del 1973, e cioè all’importo che il contribuente è tenuto adichiarare ai fini dell’imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersiper reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenzafra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d’acconto)ed il totale dei costi inerenti all’esercizio professionale - analiticamentespecificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati -senza possibilità di ulteriore decurtazione dell’importo risultante da taledifferenza, per effetto del conteggio delle ritenute d’imposta soffertedal professionista (viene citata, oltre a più risalenti pronunce, lasentenza n. 11759 del 2018).3.1. Il motivo è infondato.3.1.a. Non vi è dubbio che nella giurisprudenza di legittimitàformatasi sotto il vigore della previgente disciplina, dettata dall’art. 4del decreto-legge n. 857 del 1976 è prevalso l’orientamentointerpretativo secondo cui, con riguardo al reddito da lavoro autonomo,la norma attribuisce rilievo, non già al reddito che residua dopol’applicazione dell’imposta ma alla base imponibile di cui all’art. 3 deld.P.R. n. 597 del 1973, e quindi al maggior importo che il contribuenteè tenuto a dichiarare ai fini dell’imposta da versare (in tal senso, oltrealla già citata Cass. n.11759 del 2018, v. già Cass. n. 18855 del 2008e, prima ancora, ex aliis, Cass. n. 5680 del 1996).3.1.b. Tuttavia, questo orientamento deve essere necessariamenterimeditato alla luce della contraria, argomentata posizioneinterpretativa recentemente assunta da questa stessa Corte diOscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025legittimità in relazione alla portata dell’art. 137 cod. ass. in riferimentoal reddito da lavoro dipendente.Il rispetto del principio di ragionevolezza esige infatti che,nell’interpretazione della norma, si proceda necessariamente ad uncoordinamento tra la posizione del lavoratore dipendente e quella dellavoratore autonomo ai fini della liquidazione del danno da perdita dellacapacità lavorativa.L’art. 137 cod. ass. stabilisce che «nel caso di danno alla persona,quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenzadell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito dilavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavorodipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditiesenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta ilpiù elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo,sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiaratidal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisichenegli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’appositacertificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme dilegge».Sebbene, per il lavoro dipendente, facendo riferimento al reddito dilavoro “al lordo” delle detrazioni e delle ritenute di legge, la normasembrerebbe aver ripreso una formulazione simile a quella originaria,quale contenuta nell’art. 4 del decreto-legge n. 857 del 1976 primadelle modifiche operate dalla legge di conversione n. 39 del 1977, cheavevano eliminato il riferimento al “reddito lordo”, nondimeno questaCorte ha ritenuto che una interpretazione costituzionalmente orientatae attenta agli indici ricavabili dal sistema della responsabilità civilequale vigente nel nostro ordinamento debba portare a porre a base delOscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025calcolo del danno da perdita della capacità di guadagno il reddito alnetto delle ritenute fiscali (Cass. 29/04/2025, n. 11320).In tal senso si è argomentato dal principio dell’integralità delrisarcimento (o, nell’incisivo lessico utilizzato da autorevole dottrina,principio del “danno effettivo”) di cui è espressione l’art. 1223 cod. civ.,il quale, se da un lato richiede che il risarcimento valga a compensareil danneggiato integralmente del danno subito, dall’altro vieta che conil risarcimento egli ottenga più di quanto abbia effettivamente perduto.In base a questo principio, il risarcimento del danno da perdita oriduzione della capacità di guadagno deve porre il danneggiato nellastessa condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non vi fossestato il fatto illecito: per il lavoratore danneggiato dovrebbe esserepatrimonialmente indifferente lavorare e percepire la paga, ovvero nonlavorare a causa della procurata incapacità e percepire il risarcimento.Infatti, se il lavoratore non avesse patito il danno, avrebbepercepito la retribuzione ma avrebbe dovuto pagare le tasse: e siccomeil risarcimento non può trasformarsi in un arricchimento per ildanneggiato, esso deve essere pari al reddito che la vittima avrebbepercepito, al netto delle tasse. Diversamente, in conseguenza delsinistro la vittima percepirebbe somme superiori a quelle che avrebbeottenuto se il danno non si fosse verificato, e per di più senza vantaggiper l’erario.Si è anche evidenziato che questo generale principio in materia dirisarcimento del danno trova riscontro nella legislazione tributaria, dalmomento che l’art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(Testo unico delle imposte sui redditi) esclude dall’imposizione fiscale irisarcimenti conseguiti in sostituzione di redditi a causa di invaliditàpermanente o di morte.Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025Da ciò si è tratta, a contrario, la conferma che la relativaliquidazione non possa comprendere anche le somme che ildanneggiato, se avesse continuato a lavorare, non avrebbe comunquepercepito in quanto destinate all’erario mediante ritenuta alla fonte.Se, infatti, il reddito da porre a base del risarcimento dovesse esserequello lordo, il legislatore tributario non ne avrebbe previsto la nonimponibilità. Diversamente opinando, il danneggiato verrebbe aricevere somme destinate non a lui ma all’erario e che nemmenosuccessivamente egli sarebbe tenuto a versare all’effettivo creditore.Sulla base di queste considerazioni di carattere sistematico, si èritenuto che il disposto testuale della norma, nella parte in cui fariferimento al reddito del lavoratore dipendente «al lordo delledetrazioni e delle ritenute di legge», debba essere circoscritto nella suaportata con riferimento alle sole ritenute non fiscali (ovverosia, alleritenute di carattere assicurativo e previdenziale) con esclusione delleritenute tributarie.Queste ultime, infatti, concretando un prelievo fiscale per contodell’Erario, rifluiscono nella fiscalità generale e non vi è alcun rapportosinallagmatico individuale tra contribuente e servizi erogati dallo Statoo da altri enti pubblici, dei quali beneficiano tutti coloro che ne hannodiritto, indipendentemente dalle imposte da ciascuno eventualmentepagate.Le prime invece, concretando trattenute effettuate dal datore dilavoro di somme dovute ad enti previdenziali o assicurativi, a titolo dicontributi gravanti sul lavoratore, trovano il loro corrispettivo neltrattamento assicurativo e previdenziale spettante al lavoratore, la cuiperdita, a causa del mancato versamento dei detti contributi cagionatodall’illecito, integra pertanto una posta di danno risarcibile.Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025Si è dunque affermato il principio secondo il quale «L’art. 137,comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioniprivate) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione deldanno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per ladeterminazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiatolavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano inconcreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vannoinvece escluse dal reddito considerato» (Cass. n. 11320 del 2025, cit.).3.1.c. Alla luce dei principi affermati in ordine al reddito da lavorodipendente, non può non essere rimeditato il tradizionale diversoorientamento interpretativo consolidatosi in ordine alla posizione dellavoratore autonomo, dovendo necessariamente essere coordinate ledue posizioni.Al riguardo, del resto, deve considerarsi che mentre, come si èdetto, la formulazione dell’art. 137 cod. ass. continua, in relazione allavoratore dipendente, ad evocare il reddito “al lordo” delle detrazionie delle ritenute di legge, invece con riguardo al lavoratore autonomola norma fa riferimento al «reddito netto che risulta il più elevato traquelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge,dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dellenorme di legge».Pertanto, se, da un lato, sotto il profilo sistematico, le esigenze dicompatibilità con il principio di integralità del risarcimento si pongonoper i redditi da lavoro autonomo allo stesso modo che per quelli dalavoro dipendente, dall’altro lato, con riguardo al primo,l’interpretazione logico-sistematica della norma appare anche quellapiù in linea con il suo disposto testuale.Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/20253.1.d. Ma, al di là del dato letterale e di quello sistematico, militano– nel senso di circoscrivere la base reddituale rilevante ai sensi e pergli effetti dell’art. 137 cod. ass., al reddito al netto della somma dovutaa titolo di imposta – decisive ragioni di compatibilità a Costituzionedella norma, cui doverosamente l’ermeneuta deve dare spazio in sededi esegesi costituzionalmente orientata, evidenziandosi che unadiversa interpretazione risulterebbe collidente con l’art. 3 Cost., avutoriguardo, come tertium comparationis, alla generale disciplina di cuiall’art. 1226 cod. civ..Mentre, infatti, il responsabile di un danno diverso da quellocausato dalla circolazione stradale è tenuto a risarcire solo i pregiudizieffettivamente derivati dalla sua condotta, il responsabile di un dannocausato dalla circolazione stradale sarebbe tenuto a risarcire la vittimain misura eccedente il pregiudizio effettivamente patito.Tali esigenze valgono, ovviamente, sia per il lavoratore autonomoche per quello dipendente, non potendo ammettersi, in spregio alprincipio di ragionevolezza, una diversa misura del risarcimento, aparità di danno effettivo, a seconda che la vittima appartenga all’una oall’altra categoria.Può dunque ritenersi che la difformità testuale tra le due distinteprotasi dell’apodosi normativa contenuta nell’art.137 cod. ass. – fermala necessità, in entrambi i casi, di fare riferimento al reddito al nettodelle imposte – sia dovuta esclusivamente alle diverse modalità diapplicazione del prelievo fiscale, dovendosi, per il lavoratoredipendente, escludere le “ritenute” tributarie e fare riferimento al“reddito al lordo delle ritenute non tributarie” e, per il lavoratoreautonomo, non soggetto a “ritenute”, fare riferimento al “reddito nettodichiarato”, escluse le somme dovute a titolo di imposte.Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025Va dunque confermato – dando seguito ad un consolidatoorientamento – che, ai fini della liquidazione del danno da riduzionedella capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ai sensidell’art. 137 cod. ass., rileva il reddito “dichiarato” (da ultimo, in talsenso, cfr. Cass. n. 23330 del 2024). Va però precisato che, ove –come di norma avviene e salvo il riscontro degli enti preposti al relativoaccertamento – l’importo del reddito dichiarato ai fini dell’imposta sulreddito delle persone fisiche sia comprensivo della somma da versareall’erario a titolo di imposta, questa somma deve essere detratta ai finidella detta liquidazione, dovendo farsi riferimento al reddito dichiaratoal netto dell’imposta.In definitiva, va affermato il seguente principio di diritto: «L’art.137, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delleassicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nellaliquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo,per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito daldanneggiato lavoratore autonomo, al reddito “netto” più elevatodichiarato dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche, da determinarsi previa esclusione dallo stesso delle somme daversare all’Erario a titolo di imposta».Ne discende il rigetto del terzo motivo di ricorso.4. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 132n. 4 cod. proc. civ.La sentenza impugnata viene censurata per vizio motivazionalecostituzionalmente rilevante, sull’assunto che non sarebbero statiprecisati i dati della Tabella dei redditi degli avvocati compilata dallaCassa Forense e utilizzata per la liquidazione del danno, né sarebberostate esplicitate le operazioni mediante le quali dai dati tabellari sonostati ricavati gli incrementi e i decrementi di reddito.Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe spiegato come il ricorsoalla media ponderata valesse a semplificare le operazioni di calcologarantendo l’esattezza del risultato finale, né avrebbe indicato i valoriutilizzati e i passaggi di calcolo in concreto eseguiti, specie in ordinealla determinazione del tasso di aumento medio annuo del reddito,stimato nella misura dell’1,08%.Secondo il ricorrente, tali carenze espositive, non consentendo lacomprensione delle ragioni della decisione e la verifica della relativaesattezza in termini matematici, imporrebbero di qualificare lamotivazione della sentenza impugnata come «solo apparente».4.1. Il motivo è infondato.Va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012, non sonopiù ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione ealla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e,nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensidell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi suun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata e non sia invece desunto, aliunde,dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un.,07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/2025Ciò posto in generale, nella vicenda in esame, come si è veduto, laCorte territoriale, in primo luogo, uniformandosi al duplice principio didiritto affermato dal giudice di legittimità, ha utilizzato un metodoliquidatorio basato sulla Tabella dei redditi degli avvocati compilatadalla [OSCURATO:PERSONA], dando atto dell’esigenza di tener conto dellevariazioni diacroniche del reddito; in secondo luogo, haperspicuamente spiegato le ragioni per le quali avrebbe individuato ilreddito da porre a base dell’operazione nell’importo di Euro 24.803,00,coincidente con il reddito dell’anno 2004 al netto delle imposte; in terzoluogo, ha evidenziato come, ai fini del computo dell’importo risarcitorioper lucro cessante, avrebbe fatto applicazione di una formulamatematica, funzionale a calcolare il valore attuale, al momento delsinistro (2005), di una rendita crescente sulla base di una mediaponderata tratta dalle variazioni percentuali tabellari pari ad unaumento medio annuo nella misura dell’1,08%.È pertanto di tutta evidenza che la motivazione della sentenza, peressere fondata – come si è veduto nell’illustrarne gli aspetti salienti –su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condivisonel merito dal ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente eperspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza,mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettivaincomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità dellamotivazione della sentenza di merito.5. In definitiva, il ricorso proposto da L.E. vacomplessivamente rigettato.6. Il recente assestamento degli orientamenti giurisprudenzialiinterpretativi dell’art. 137 cod. ass. giustifica l’integrale compensazionetra le parti delle spese del giudizio di legittimità.Oscuramento disposto Numero registro generale 29180/2022Numero sezionale 1715/2025Numero di raccolta generale 23108/2025Data pubblicazione 12/08/20257. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.8. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che,in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in casodi diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità egli altri dati identificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 6 maggio 2025.Il PresidenteLina Rubino