CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZAii\17iIkb-c._- ,CL.570P-4 A sul ricorso iscritto al numero 3545 del ruolo generale 7 dell'anno 2014, proposto P da [OSCURATO:PERSONA], già socia e presidente p.t. di [OSCURATO:PERSONA] Gym; DAI [OSCURATO:PERSONA], già socio della medesima associazione, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, piazza Priscilla n. 4 - ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della depositata in data 17 dicembre 2012, n. 91/5/12; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliMel 31 gennaio 2023, a seguito di riconvocazione del collegio in camera di consiglio. Fatti di causa. L'Agenzia delle entrate di Rovigo disconosceva la natura di associazione sportiva dilettantistica della contribuente, riqualificandola ente commerciale e conseguentemente rideterminando induttivamente i suoi ricavi ed effettuando, mediante avviso di accertamento, un recupero di imposta ai fini delle Imposte dirette e dell'Iva, per le annualità 2005 e 2007; nel c:ontempo, venivano rideterminati i redditi dei due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti i titolari effettivi dell'attività; infine, erano recuperate le ritenute sui compensi corrisposti ai collaboratori, invero riqualificati come dipendenti. La CTP di Rovigo accoglieva i ricorsi riuniti dei contribuenti, confermando l'assoggettabilità dell'ente alle imposte ordinarie, ma ricleterminando in sei mesi, in luogo di otto, le mensilità sulla cui base calcolarne gli importi dovuti. La CTR del Veneto rigettava il successivo appello dell'ente e dei due soci. Costoro affidano il proprio ricorso per cassazione a sette motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 n. 5 CPC la nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, posto che la CTR avrebbe trascurato di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto la legittimità della motivazione degli atti impositivi, benché non fossero stati indicati gli elementi utili a supportare il preteso disconoscimento della natura associativa della ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 n. 5 CPC la nullità della sentenza in quanto affetta la motivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR ritenuto l'insussistenza dei requisiti di associazione sportiva dilettantiii;tica sulla base del contenuto degli avvisi di accertamento e valorizzando 10 dichiarazioni di soci su un totale di 630 iscritti. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione ex art. 360 n. 3 CPC e la nullità conseguente della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2000, per avere la CTR trascurato che l'onere della prova incombeva in capo all'attore sostanziale, negando inoltre qualsivoglia rilievo probatorio alle dichiarazioni raccolte e prodotte dalla parte contribuente e dando risalto soltanto alle dichiarazioni raccolte dall'Agenzia delle entrate in sede di verifica. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 CPC la violazione degli artt. 148 Tuir, 90 L. n. 289 del 2002, 7 D.L. n. 136 del 2004, convertito in L. n. 186 del 2004, D.L. n. 72 del 2004 convertito in L. n. 128 del 2004, 3 e 4 L. n. 383 del 2001, L. n. 398 del 1991, 2538 CC, adombrando la conseguente nullità della sentenza, avendo la CTR valorizzato elementi indicati dall'Agenzia delle entrate nei propri atti di accertamento, ma previsti dalla normativa di riferimento al fine di confermare o di escludere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica . Con il quinto motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 n. 5 CPC la nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione omessa o apparente circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dalla ricostruzione dei ricavi operata dall'Agenzia delle entrate, non essendo state indicate dalla CTR le ragioni per le quali è stata ritenuta corretta a ricostruzione induttiva dei ricavi ed essendo rimasti non comprensibili i criteri in base ai quali è stata ritenuta corretta la rideterminazione delle mensilità di frequentazione da parte degli associati da otto a sei. Con il sesto motivo di ricorso si censura ex art. 360 n. 5 CPC la nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla distribuzione degli utili ai soci Rizzi e [OSCURATO:PERSONA], in luogo di altri, e nen avendo la CTR spiegato il motivo per cui è stata ritenuta condivisibile l'imputazione ai due soli soci Rizzi e [OSCURATO:PERSONA] dei redditi di partecipazione derivanti dall'attività della palestra. Come il settimo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 n. 5 CPC la nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione omessa o apparente circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla qualificazione come dipendenti, con conseguente obbligo di versamento della ritenuta, dei collaboratori della contribuente, dovendosi viceversa escludere che i primi e la seconda sussistesse un rapporto di lavoro dipendente. [OSCURATO:PERSONA] rileva che in data 23 giugno 2021 si svolgeva adunanza camerale in funzione della decisione della causa. In seguito, nelle more della pubblicazione dell'ordinanza definitoria della controversia, in data 14.11.2022, l'Agenzia delle Entrate ha inviato ai ricorrenti comunicazione concernente la possibilità di aderire alla definizione agevolata della controversia. I ricorrenti, con susseguente memoria, datata 29 novembre 2022, formulavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 5, co. 10, I. 130/2022, onde addivenire ad una definizione agevolata nei termini di legge. L'art. 5, co. 7, I. 130/2022 prevede che i contribuenti possano presentare domanda di definizione, ai sensi dei commi e 2 della legge citata, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, con conseguente scadenza del termine in parola in data 16 gennaio 2023. Appare, pertanto, imprescindibile ai fini dell'ulteriore corso del presente giudizio appurare se detta domanda di definizione agevolata ai sensi della legge più volte richiamata sia stata ritualmente e tempestivamente deposil:ata. La causa va, proprio a tal fine, rinviata a nuovo ruolo, con contestuale richiesta alle parti di documentare l'avvenuta presentazione della domanda anzidetta. Per questi motivi Rinvia la causa a nuovo ruolo. Onera le parti di documentare l'avvenuta presentazione, entro la data del 16 gennaio 2023, della domanda di definizione agevolata ai se