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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35011/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, emessa in data 19 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Considerato che il ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva contestata ed il diniego delle attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 sull'accentuata pericolosità sociale e pag. 3 sulla rilevanza degli elementi negativi); ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale si è riferita agli elementi negativi, ritenuti prevalenti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, emessa in data 19 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Considerato che il ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva contestata ed il diniego delle attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 sull'accentuata pericolosità sociale e pag. 3 sulla rilevanza degli elementi negativi); ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale si è riferita agli elementi negativi, ritenuti prevalenti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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