CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-Comune di Mezzane di Sotto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mondelli-controricorrente al ricorso incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2456/2019depositata il 14/06/2019.Numero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito avanti al Tribunale di Veronaconvenendo in giudizio il Comune di Mezzane di Sotto e chiedendone lacondanna a corrispondere euro 85.336,65, quale corrispettivo per leprestazioni professionali svolte (progettazione preliminare, definitiva,esecutiva e direzione dei lavori per l’ampliamento di una scuola),maggiorato del 25% per la ritenuta illegittima risoluzione del rapportocontrattuale: dopo la progettazione esecutiva le prestazioni dell’attore nonerano state completate con la direzione dei lavori e il collaudo, per sceltadell’Ente territoriale, affermata ingiustificata.Il Comune di Mezzane di Sotto si era costituito contestando lapretesa di controparte e ritenendo satisfattiva la somma, già corrisposta,di euro 27.529,62.Il Tribunale di Verona aveva respinto le domande proposte.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione, che la Corted’appello di Venezia ha parzialmente accolto così motivando (in relazionealle questioni ancora di interesse in questa sede):-applicando alla convenzione del 7.5.2007, regolante i rapporti tra leparti, i criteri ermeneutici deducibili dagli art.1362 e s. c.c. emerge che:l’art. 8 regola solo la ripartizione in due tranches del pagamentodell’importo di euro 27.529,62, mentre per la determinazione delcompenso per la progettazione, la direzione dei lavori, ecc., l’art. 7 co 2rimandava alla tariffa professionale e alla delibera n.65/2006; quindi lasomma espressamente indicata nella convenzione riguardava solo laprogettazione preliminare e definitiva, come del resto confermava ilcontenuto della delibera, espressamente richiamata nel relativodispositivo, che indicava la somma di euro 27.529,62 quale corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico , consistente appunto nellaNumero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026sola progettazione preliminare e definitiva; una diversa interpretazionenon solo sarebbe illogica ma contrasterebbe con il contenuto della deliberan.65/2006 e, in sostanza, le scansioni temporali previste per il pagamentodell’importo riconosciuto dall’art.8 della convenzione non limitano ilportato precettivo dell’art. 7 della stessa;-il progetto esecutivo è stato effettivamente realizzato ed approvato,come conferma il conferimento del finanziamento regionale ottenuto dalComune di Mezzane di Sotto e, del resto, la delibera di giunta del28.8.2016 [in realtà 2006] n. 69 aveva calcolato il costo totaledell’intervento comprendendovi euro 58.880,00 di spese preventivate diprogettazione, relative anche alle spese della progettazione esecutiva(come confermava la nota del segretario comunale del 18.8.2016); ilcomportamento tenuto dal Comune, che non aveva svolto contestazionirispetto alle richieste di pagamento del professionista, confermava quantorilevato; l’impegno di spesa era stato assunto, attraverso le deliberen.65/2006 e n.69/2006 fino a euro 55.880,00, già coperti per la primatranches e da reperire tramite il finanziamento richiesto per la parterimanente; ma anche l’impegno di spesa di cui alla delibera n.69/2006non era condizionato ad eventi di futura e incerta realizzazione, posto cheil finanziamento regionale era stato richiesto e sarebbe stato concesso,proprio grazie al predisposto progetto esecutivo, solo due mesi dopo,nell’ottobre 2006, prima della richiesta di pagamento da parte delprofessionista (era stata indicata per il reperimento dei fondi anche lavendita della ex scuola di Castagnè, per la quale il Comune non avevadimostrato di essersi attivato confermando così il proprio inadempimento);-il compenso per l’attore appellante doveva essere limitatoall’impegno di spesa preventivato dal Comune per la progettazionecomplessiva, quindi al totale di euro 55.880,00, in relazione al qualedoveva essere determinato il residuo dovuto -considerato l’importo giàversato, residuavano ancora euro 34.477,35;Numero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026-non era dovuta la maggiorazione ex art.18 l. n.143/1949, perchél’incarico del professionista non era divenuto parziale per la revoca initinere da parte della [OSCURATO:PERSONA]; la delibera n.65/2006prevedeva infatti l’affidamento dei lavori per stralci, commisurato allerisorse a disposizione, con riserva di attendere il contributo regionale pervalutarne l’entità e decidere se affidare o meno altre parti dell’incarico;stante la necessaria forma scritta che debbono assumere i contratti con laPA, i termini del rapporto contrattuale si ricavano dagli elementi comunidella convenzione del 7.5.2007 e delle delibere di conferimentodell’incarico espressamente prevedenti e indicanti i mezzi di coperturafinanziaria, e tale requisito sussisteva solo con riferimento allaprogettazione, non anche alla direzione dei lavori di esecuzione dell’operae alle attività successive; non vi era stata pertanto riduzione osospensione dell’incarico già validamente conferito anche per lecomponenti non più elaborate e, pertanto, nulla di più spettava alprofessionista; nel caso di specie si verteva in ipotesi di inadempimentodel Comune di corrispondere il compenso pattuito e non di revoca diincarico di più ampia portata non ancora portato a termine, per recessodel committente;-il comportamento della PA contrario ai principi generali di buonafede e correttezza e ai principi di buona amministrazione desumibilidall’art.97 Cost. (anche in ragione del fatto che il Comune, senza nulladire al professionista, aveva riaffidato l’incarico anche per la parte giàrealizzata, con lesione della sua reputazione professionale nonostantel’ottenimento del finanziamento sulla base dell’attività svolta dallo stesso)giustificava il riconoscimento del danno non patrimoniale a favore delprofessionista nella misura equitativamente individuata di euro 10.000,00.3. Contro la sentenza d’appello il Comune di Mezzane di Sotto haproposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.Numero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026Lionello Lombardo ha depositato controricorso e ha proposto unmotivo di ricorso incidentale.Rispetto al ricorso incidentale il Comune ha depositato controricorso.Il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale.1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Mezzane di Sottolamenta la Violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all’art. 360 n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art.191,primo comma, del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL) per avere ilGiudice d’appello accolto la domanda di pagamento avanzata da unprofessionista nei confronti del Comune (PA) pur in assenza di reale eSecondo il ricorrente, anche accettando l’interpretazione dellaconvenzione scritta come integrata dalle delibere 65/06 e 69/06, propostadalla Corte di merito, mentre la prima delibera prevede l’impegno di spesae la copertura finanziaria, la seconda delibera no: in essa vi è l’impegnodella PA “a reperire il cofinanziamento nella misura necessaria per larealizzazione dell’intervento”, ma ciò sarebbe in contrasto con l’art.191Tuel.1.1. Il motivo è fondato.Si premette che il controricorrente ha rilevato che il Comune diMezzane di Sotto non aveva contestato, nel giudizio di primo grado, ildifetto di idoneo impegno di spesa, né aveva prodotto nulla in merito aduna presunta irregolarità degli atti o mancanza di copertura: la questionenon sarebbe stata pertanto ritualmente e tempestivamente introdotta ingiudizio.L’eccezione di novità sollevata da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredisattesa.Numero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026La sentenza della Corte d’Appello, alla quale occorre fare riferimentoin questa sede, ha interpretato e valutato i termini dell’accordo raggiuntotra il Comune di Mezzane di Sotto e il professionista per stabilire qualiprestazioni erano state concordate tra le parti e determinare diconseguenza il dovuto, ma ha pure esplicitamente considerato se lesomme da corrispondere fossero supportate da adeguato impegno dispesa. La Corte ha infatti sottolineato che entrambe le delibere digiunta in atti (nn.65 e 69/2006) rispettivamente già confermavanoperaltro la disponibilità in bilancio della somma di € 27.040,26 oltre Iva ecpa (totale € 33.696,25) e l’impegno di spesa sino ad € 55.880,00 perprogettazione, parzialmente già coperto (per la prima tranches di €33.696,25, stanziata con la prima delibera) e da reperire per il restotramite il chiesto cofinanziamento della Regione, e l’alienazione della exscuola di Castagnè ; ha quindi ritenuto che l’impegno di spesa fino adeuro 55.880,00 fosse effettivo, anche se individuato dal finanziamentoregionale richiesto ma non ancora ottenuto (sarebbe poi intervenutograzie alla presentazione del progetto esecutivo formato dalprofessionista); ha riconosciuto come ancora dovuta a [OSCURATO:PERSONA] ladifferenza tra la spesa preventivata dal Comune per la progettazionecomplessiva dell’opera e l’importo già corrisposto, dovendosicontenere anche le pattuizioni della convenzione -siglata il 7 maggio 2007in esecuzione dei menzionati provvedimenti amministrativi-, nei limiti delleprevisioni di spesa per le quali l’Amministrazione comunale avevaindividuato le risorse finanziarie già disponibili e comunque di prossimaacquisizione (cfr. a pag.6 della motivazione: l’importanza dellaprevisione espressa dei mezzi di copertura finanziaria è ribadita a pag.7).La necessità dell’impegno di spesa per le somme da erogare non èpertanto questione nuova e, del resto, le norme disciplinanti le spese degliEnti locali sono di interesse pubblico, perché volte a garantire non soloesigenze di contabilità pubblica, ma anche l’interesse pubblico all'equilibrioNumero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026economico e al buon andamento della pubblica amministrazione nell’otticadel disposto dell’art.97 Cost., e non sono disponibili: il riferimento, inquesta sede, all’art. 191 cit. operato dal Comune di Mezzane di Sotto, cheha sempre negato di dovere al professionista importi ulteriori rispetto alversato, contribuisce a vestire giuridicamente ciò che la Corte dimerito ha correttamente considerato nella valutazione della controversia enell’articolazione della decisione.Si osserva altresì che non è in discussione l’esistenza di un impegnodi spesa effettivo, a supporto dell’esborso di euro 33.696,25 -comprensividi IVA e CPA-, pacificamente già corrisposti dal Comune al professionista.La Corte di merito ha ritenuto esistente l’impegno di spesa anche perl’importo ulteriore, fino ad un ammontare complessivo di euro 55.880,00,considerando a tal fine integrativo della convenzione del 7.5.2007 eadeguato il riferimento, nella delibera n.69/2006, al finanziamentoregionale che si sarebbe ottenuto con il progetto predisposto dalprofessionista e al corrispettivo della vendita della ex scuola di Castagnè.Per la parte di onorario non ancora corrisposta la Corte ha cioèritenuto sufficienti ad integrare un valido impegno di spesa i riferimenti(nella delibera n.69/06) ad un finanziamento futuro (poi effettivamentecorrisposto) e ad una vendita immobiliare (rispetto alla quale la Cortesottolinea l’assenza di elementi di riscontro, da parte del Comune, anchedi semplici trattative).Le considerazioni della Corte di merito – anche se ben articolate epertinenti con la situazione di fatto esaminata – non tengono in adeguatoconto che non basta l’indicazione della futura copertura finanziaria che siintende utilizzare per far fronte al pagamento delle prestazioniprofessionali concordate (che deve comunque risultare dal contratto), maoccorre che siano rispettate le procedure di copertura ex art. 191 Tuel,secondo i principi espressi in materia da questa Corte, a partire dallasentenza delle SU n.26657/2014: In tema di obbligazioni della P.A.,Numero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di cd.copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territorialesubordina il pagamento del compenso al professionista incaricato dellaprogettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento -non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni,dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art.191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite almomento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, ilrapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini dellacontroprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbiaassunto l'impegno -cfr. anche Cass. n.17358/2019; Cass.n.6970/2018, Cass. n.22481/2018, Cass. n.15364/2023; Cass.n.24303/2011; Cass. n.15050/2018-.Nella motivazione della pronuncia richiamata la Corte precisa che dalcontratto d’opera professionale sorge, comunque, un'obbligazione dipagamento, ancorché condizionata, a carico del Comune, … che … non puòrestare sottratta alla normativa in materia di assunzione di impegni dispese degli enti locali, attesa l'inderogabilità delle modalità procedimentaliimposte dalla norma di cui all'art. 23 cit., che non contempla eccezioni.Invero la ratio della previsione normativa di cui all'art. 23 cit., intesa allaconsapevole assunzione, da parte degli enti locali, degli impegni di spesa,unitamente alla rilevanza, di ordine pubblico, delle esigenze perseguitedalla norma cit. - in primis quelle dirette a garantire la correttezza nellagestione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrioeconomico-finanziario degli enti locali - non consentono deroghe allamedesima disposizione per effetto di una clausola convenzionale, …, chesottopone il pagamento del compenso professionale alla condizionedell'erogazione del finanziamento. ... Vanno, quindi, confermate leargomentazioni svolte nella cit. sentenza n. 1985 del 2005, secondo cui ilNumero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026contratto d'opera professionale nel quale il pagamento del compenso alprofessionista sia stato condizionato con apposita clausola alfinanziamento, da parte dei competenti organi pubblici, dei lavori daprogettare, non si sottrae all'applicazione dell'art. 23, commi 3 e 4, deld.l. n. 66 del 1989, convertito, con modif., nella legge n. 144 del 1989 .In sostanza, anche quando sia prevista una clausola c.d. di coperturafinanziaria – che, si ripete, dovrebbe comunque risultare nel contrattoconcluso – è necessario che la norma di cui all'art. 191 cit. sia rispettata,perché non è consentito derogare alla rigorosa procedura, diretta aregolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da partedell'amministrazioni locali .La questione, pertanto, non è se il finanziamento che avrebbedovuto costituire la provvista anche per pagare il corrispettivo delprofessionista sia effettivamente intervenuto, trattandosi di circostanzaverificabile solo ex post, indifferente alla genesi del contratto, ma propriola valida stipulazione di questo quale fonte degli obblighi la cui violazioneè stata lamentata dal professionista: ciò in considerazione della ratio delladisciplina richiamata, che non risponde solo ad un'esigenza di contabilitàpubblica, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblico all'equilibrioeconomico e, quindi, al buon andamento della pubblica amministrazione inun quadro di certezza e di trasparenza che ha fondamento costituzionalenell’art. 97 Cost.L’utilità della deliberazione n. 69/2006 a costituire valido impegno dispesa per il Comune, in relazione alla convenzione del 7.5.2007, per gliimporti eccedenti la somma già pagata a [OSCURATO:PERSONA], finoall’ammontare di euro 55.880,00, deve essere riesaminata alla luce delleindicazioni che precedono, a prescindere da ogni valutazione sulla qualitàdel comportamento tenuto in concreto dal Comune nell’ottica dellacorrettezza e buona fede che deve caratterizzare i rapporti negoziali,anche -e soprattutto- quando una parte è una pubblica amministrazione.Numero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la Nullità dellasentenza o del procedimento in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. Violazionedegli art.99 e 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato peravere il Giudice d’Appello riconosciuto, sulla domanda di pagamentosomma per inadempimento contrattuale, interessi legali non fatti oggettodi domanda alcuna .2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, pure seappare opportuno precisare, quanto agli interessi relativi ai rapporticontrattuali, che questa Corte ha avuto modo ancora di recente di ribadire-Cass. n. 36659/2021- che In tema di obbligazioni pecuniarie, gliinteressi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma didanaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano unacomponente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debitocui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano,possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.,soltanto su espressa domanda della parte. … .3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento del terzo.Sarà la Corte distrettuale, ove ne sussistano i presupposti, averificare sia la qualificazione e tempestività della domanda risarcitoriaproposta, sia, nell’ambito così delineato, l’ipotizzabilità di un dannoall’immagine in tesi derivato dal comportamento del Comune alprofessionista.Ricorso incidentale.Si premette che il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] -tardivoperché proposto oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenzadella Corte d’appello di Venezia- è ammissibile, perché l’interesse alla suaproposizione trova ragione nella proposizione del ricorso principale, chemira a rimettere in discussione l’assetto di interessi proposto dallasentenza impugnata -cfr., sul punto, Cass. SU n.8496/2024-.Numero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/20264. Con l’unico motivo di ricorso incidentale proposto LionelloLombardi lamenta la Violazione o falsa applicazione di norme di dirittoin relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degliart.10-18 l. n.143/1949 (tariffa professionale) La Corte d’appello di Venezia avrebbe erroneamente disatteso larichiesta del professionista, volta ad ottenere la maggiorazione del 25%del compenso dovuto per la revoca dell’incarico da parte del Comune diMezzane di Sotto, ritenendo che non fosse sufficiente a configurarel’attribuzione dell’incarico completo, anche per la direzione dei lavori e ilcollaudo, il fatto che il contratto stipulato il 7 maggio 2007 tral’amministrazione e il professionista indicasse specificamente pure detteprestazioni. Invece il conferimento dell’incarico completo appariva pacificoe fu espressamente revocato, a nulla rilevando che l’impegno di spesaassunto, individuato dalla Corte di merito in euro 55.880,00, fosse relativoalla sola fase di progettazione, perché la maggiorazione richiesta è dovutaex lege e non può essere prevista e conteggiata anticipatamente.Comunque, il diritto alla maggiorazione richiesta vi sarebbe anche se,come affermato dalla Corte di merito, l’incarico affidato si dovesse ritenereab origine parziale, perché essa sarebbe da applicare alle aliquote inerentia tariffa professionale.4.1. Il motivo, che non dipende dal primo motivo di ricorsoprincipale accolto, è infondato.La Corte di merito ha operato un’interpretazione del contratto del7.5.2007, desumendone che l’incarico professionale era stato dato findall’origine non come unico incarico con prestazioni ripartite ma perstralci , con incarichi autonomi commisurati alle risorse a disposizione;solo la fase di progettazione era risultata coperta , e lo è statasicuramente, quantomeno in relazione all’importo effettivamentecorrisposto, anche se è ancora sub iudice la somma ulteriore richiesta peri motivi esposti nell’esaminare il primo motivo di ricorso principale.Numero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026Rispetto alle modalità concordate per l’esecuzione degli incarichi, laCorte ha sostanzialmente desunto dal testo della convenzione e delledeliberazioni n.65/2006 e n.69/2006 che vi fosse autonomia tra le diversetale autonomia non permettesse di considerare il comportamento delComune come di sospensione o revoca dell’incarico in relazione alleprestazioni professionali non conferite/eseguite dopo la progettazione.La motivazione della Corte non è in contrasto con le normerichiamate dal ricorrente incidentale ma esclude, in concreto, il ricorreredei presupposti per la loro applicazione: il primo comma dell’art. 18 dellalegge citata prevede, infatti, la maggiorazione richiesta nelle ipotesi in cuil’originario contratto di prestazione d’opera professionale riferito allosviluppo completo dell’intervento sia limitato ad alcune funzioniparziali , mentre non prevede l’aumento del 25% nell’ipotesi diversa,ritenuta in concreto sussistente dalla Corte di merito; il terzo commadell’art. 18 cit. non offre indicazioni a supporto della tesi interpretativa delricorrente incidentale, perché si limita ad indicare la base e le modalità dicalcolo del compenso nel caso di incarico originariamente parziale, senzaprevedere in tal caso la debenza di una maggiorazione percentualeconseguente al tipo di incarico.Il motivo in esame non individua propriamente una reale violazionedi legge, perché non deduce in concreto l'erronea ricognizione, da partedel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle normedi legge richiamate, ma allega un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa -in ordine all’identificazionedelle caratteristiche delle prestazioni concordate a carico del professionistae alle modalità di loro esecuzione e remunerazione- che è invece esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito: il ricorrente incidentale vorrebbe rimettere indiscussione in questa sede detta attività interpretativo-valutativa dellaNumero registro generale 3539/2020Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 21755/2026Data pubblicazione 25/06/2026Corte, che è sottratta al sindacato di legittimità -cfr. Cass. n.3340/2019 e,di recente, Cass. n.7871/2025-.5. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento degli altri due; il motivo di ricorso incidentaledeve essere respinto; la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto e il giudizio rinviato alla Corte d’appello diVenezia che, in diversa composizione, dovrà rivalutare la controversiaIl Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione incidentale, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti glialtri due; respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazioneincidentale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 10 marzo 2026.Il Presidente