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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13308/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13729-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

V. GALATI N. 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7121/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13729 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate Riscossione, lamentando violazione dell' art. 36 bis del d.P.R.29 settembre 1973, n.600 e dell'art.6, comma 5, della legge n.212 del 2000, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha annullato la cartella di pagamento emessa da essa ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la cartella non era stata preceduta dalla notifica di alcun atto prodromico;

2. il contribuente ha depositato controricorso con il quale eccepisce che solo in questa sede di legittimità l'Agenzia ha affermato trattarsi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.

Il contribuente evidenzia che la cartella in questione, da un lato, si riferisce ad un debito per "registro imposta valore aggiunto", interessi, sanzioni, costi di notifica e accessori, dall'altro lato, non contiene alcun riferimento a controlli automatizzati.

Chiede la conferma della sentenza della CTR;

3. l'Agenzia ha depositato memoria; considerato che:

1. l'art.36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente la riscossione delle somme mediante diretta iscrizione a ruolo senza che sia necessario emettere un preventivo avviso di accertamento, solo se dette somme risultano dovute sulla base dei dati emergenti dalla stessa dichiarazione del contribuente e l'attività dell'ufficio non implichi valutazioni.

2. Questa Corte ha affermato: "In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" v.

Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n 39331 del 10/12/2021).

Ed ancora: "In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto" (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n 39331 del 10/12/2021); E' stato altresì detto: "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d.

"avviso bonario" ex art.36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5,

I. n. 212 dei 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. Sez. 5, ordinanza n.33344 del 17/12/2019);

4. alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la causa deve essere rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, perché la stessa verifichi se trattasi di cartella emessa a seguito di controllo solo cartolare e non su basi valutative, e ne tragga le conseguenze dovute alla luce dei principi sopra enunciati;

5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese, P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 marzo 2022, svolta mediante collegamento da remoto.

IllPres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13729-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. V. GALATI N. 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7121/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13729 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate Riscossione, lamentando violazione dell' art. 36 bis del d.P.R.29 settembre 1973, n.600 e dell'art.6, comma 5, della legge n.212 del 2000, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha annullato la cartella di pagamento emessa da essa ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la cartella non era stata preceduta dalla notifica di alcun atto prodromico; 2. il contribuente ha depositato controricorso con il quale eccepisce che solo in questa sede di legittimità l'Agenzia ha affermato trattarsi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato. Il contribuente evidenzia che la cartella in questione, da un lato, si riferisce ad un debito per "registro imposta valore aggiunto", interessi, sanzioni, costi di notifica e accessori, dall'altro lato, non contiene alcun riferimento a controlli automatizzati. Chiede la conferma della sentenza della CTR; 3. l'Agenzia ha depositato memoria; considerato che: 1. l'art.36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente la riscossione delle somme mediante diretta iscrizione a ruolo senza che sia necessario emettere un preventivo avviso di accertamento, solo se dette somme risultano dovute sulla base dei dati emergenti dalla stessa dichiarazione del contribuente e l'attività dell'ufficio non implichi valutazioni. 2. Questa Corte ha affermato: "In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" v. Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n 39331 del 10/12/2021). Ed ancora: "In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto" (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n 39331 del 10/12/2021); E' stato altresì detto: "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art.36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, I. n. 212 dei 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. Sez. 5, ordinanza n.33344 del 17/12/2019); 4. alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la causa deve essere rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, perché la stessa verifichi se trattasi di cartella emessa a seguito di controllo solo cartolare e non su basi valutative, e ne tragga le conseguenze dovute alla luce dei principi sopra enunciati; 5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese, P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 marzo 2022, svolta mediante collegamento da remoto. IllPres
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