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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32620/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevatane inconsistenza ed incoerenza argomentativa (in poche righe, si passa dal trattamento sanzionatorio alla carenza motivazionale sulle cause di non punibilità -tema mai evocato né in primo, né in secondo grado -, per poi lamentare la carente motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) tale da qualificarlo come atto generico, manifestamente infondato e non consentito; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevatane inconsistenza ed incoerenza argomentativa (in poche righe, si passa dal trattamento sanzionatorio alla carenza motivazionale sulle cause di non punibilità -tema mai evocato né in primo, né in secondo grado -, per poi lamentare la carente motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) tale da qualificarlo come atto generico, manifestamente infondato e non consentito; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere Estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32620/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris