CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 49743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Algeria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 27/4/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due,mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha censurato la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod.pen. 3. La doglianza difensiva è inammissibile in quanto manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) mentre deve ritenersi inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).Nella specie attraverso il vizio denunziato la difesa mira ad una rivalutazione del fatto a fronte di una contestazione che chiaramente enuclea gli estremi costitutivi del delitto ex art. 628 cod.pen. in ordine al quale si è formato il consenso tra le parti. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]