CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2021
Cassazione n. 38711/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso -a-l-lc ;arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso in esame, proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 11 gennaio 2021 dal magistrato di sorveglianza di Milano. Rilevato che il provvedimento impugnato riguarda la pretesa lesione di una posizione soggettiva del detenuto qualificabile come diritto allo scambio di beni tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, e dunque non è qualificabile come decisione di reclamo generico, bensì come decisione su reclamo ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza, il Collegio ritiene che l'impugnazione debba essere qualificata come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso, il 9 giugno 202