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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 26161/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 30/05/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica che, in data 22/02/2021 Ceva condannato il Piras a pena di giustizia per i reati di minacce gravi, violazione di domicilio e lesioni personali a lui ascritte. (

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., relativi a vizi di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per tardività, posto che, a fronte della pronuncia intervenuta in data 30/05/2023, per la quale la Corte di merito aveva riservato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione della sentenza era stata tempestivamente depositata in data 25/07/2023; ne deriva che - considerato che il termine per la proposizione del ricorso in cassazione, nel caso in esame, era pari a giorni quarantacinque, e considerata la sospensione dei termini in periodo feriale, nonché il termine di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione era quello del 30/10/2024, per cui il ricorso, presentato in data 13/11/2024, è palesemente tardivo.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12/03/2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 30/05/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica che, in data 22/02/2021 Ceva condannato il Piras a pena di giustizia per i reati di minacce gravi, violazione di domicilio e lesioni personali a lui ascritte. ( 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., relativi a vizi di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per tardività, posto che, a fronte della pronuncia intervenuta in data 30/05/2023, per la quale la Corte di merito aveva riservato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione della sentenza era stata tempestivamente depositata in data 25/07/2023; ne deriva che - considerato che il termine per la proposizione del ricorso in cassazione, nel caso in esame, era pari a giorni quarantacinque, e considerata la sospensione dei termini in periodo feriale, nonché il termine di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione era quello del 30/10/2024, per cui il ricorso, presentato in data 13/11/2024, è palesemente tardivo. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/03/2024 I
Sentenza Cassazione n. 26161/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris