CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] FiiiPpi, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con l'ordinanza in epigrafe - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, ritenuto di non ravvisare un sufficiente compendio indiziario a sostegno dell'ipotesi formulata ai sensi dell'art. 416 cod. pen., applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Napoli, anziché quella degli arresti domiciliari, in ordine ai numerosi episodi di tentato furto aggravato - ha sostituito la misura in atto con quella degli arresti domiciliarl. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione articolando le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza di legge penale e processuale in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con il quale lamenta che il Tribunale del riesame ha ritenuto la misura degli arresti domicliari proporzionata alle vicende contestate (tentati furti aggravati ai danni di clienti del mercato rionale), senza considerare la risalenza nel tempo degli episodi, il comportamento ossequioso alle prescrizioni imposte con la misura non coercitiva tenuto dagli indagati, nonché la circostanza che, in relazione ad una vicenda successiva, ma analoga a quelle considerate nell'ordinanza in verifica, i ricorrenti, condannati per direttissima, erano stati sottoposti alla misura dell'obbligo di firma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Non colgono nel segno le censure formulate nel motivo di ricorso. 2. Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, giova evidenziare che il Tribunale del riesame ha ripercorso la ricostruzione fattuale, in merito alla quale non si evidenziano contestazioni. 2.1 Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di annullamento, emissione o conferma del titolo cautelare, va precisato che il giudice chiamato a pronunziarsi ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi sempre con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale, sia pur in via «mediata», nella prospettiva della tenuta del quadro indiziarlo alla luce di possibili successive acquìsizioni e all'esito del contraddittorio (Sez. I, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243), da ciò derivando la necessità di identificare in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi in chiave prognostica.Dal che risulta evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo, ma deve consistere nella verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà delle ragioni che hanno indotto il giudice della cautela ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, in uno con le esigenze di limitazione della libertà personale, e, dunque, nel controllo della valutazione degli elementi rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate conformata al modello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., che ricalca quello configurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non si fonda su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212). 3. Nella specie, giudici del riesame, con motivazione ampia, logica e coerente, hanno dato riscontro al loro argomentare ripercorrendo la dinamica della vicenda, della quale hanno evidenziato la gravità indiziaria in ragione dei numerosi riscontri investigativi, tutti convergenti verso l'individuazione dei ricorrenti come partecipi attivi delle condotte ai danni dei clienti del mercato rionale, ma, soprattutto, hanno rimarcato, in ragione dei precedenti penali specifici da cui entrambi gli indagati sono gravati, del carattere predatorio delle condotte addebitate, espressione di pervicacia ed "incorregibile indole delinquenziale", l'inadeguatezza della misura cautelare di tipo non custodiale adottata dal giudice per le indagini preliminari e la necessità, invece, di una misura più afflittiva di tipo coercitivo, considerata la possibilità per gli indagati di perseverare nel loro illecito agire anche in territorio diverso da quello del Comune di Napoli, non senza considerare l'assenza di qualsiasi manifestazione di resipiscenza o pentimento dei ricorrenti, ricollegabile alle numerose precedenti esperienze giudiziarie vissute da entrambi e, non ultima, la maggiore capacità dissuasiva della misura degli arresti domiciliari a fronte della prospettiva di un aggravamento in caso di violazione delle prescrizioni. In sintesi, dunque, il Tribunale del riesame rende ragione dei motivi per i quali ha ritenuto fondato l'appello della pubblica accusa. Si tratta di argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano affatto, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. S. Si dispongono a carico della Cancelleria gli adempimenti di rito. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]- 2 MAR 2022 IL FUNZIONA9OGIUDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] ->„ 4 YO I [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE blAQ l 9 u'v\ (-Aryt-.