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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01611/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23807-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta delega in atti ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente 021 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo 027 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e k— difende giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 992/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

20. R.G. 23807/2018 [OSCURATO:PERSONA]

1. Sergio e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - con ricorso ex art. 700 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere comproprietario con la sorella [OSCURATO:PERSONA] di un fabbricato, che trenta anni prima il padre aveva realizzato un muro confinante con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che il 18 aprile 1999 il muro era crollato e la responsabilità del crollo era da attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] che aveva realizzato un orto, così provocando il cedimento del muro; con ordinanza del 2000 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e in accoglimento della domanda riconvenzionale di Gizzi, condannava Grossi a ricostruire a proprie spese il muro; - il provvedimento era impugnato da Grossi innanzi alla Corte d'appello di Roma, che lo rigettava; contro il rigetto Grossi ricorreva per cassazione e questa Corte con sentenza n. 25252/2006 lo accoglieva, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma che, con sentenza n. 3268/2012, condannava Gizzi a ricostruire il muro, secondo le indicazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno di Grossi in quanto proposta per la prima volta in appello.

Sulla base di tali premesse i Grossi chiedevano al Tribunale di Tivoli di condannare Gizzi al risarcimento del danno in proprio favore.

Con sentenza n. 393/2017 il Tribunale di Tivoli rigettava la domanda di Sergio e [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro la sentenza i fratelli Grossi hanno proposto impugnazione.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 14 febbraio 2018, n. 992, ha accolto l'appello e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dei fratelli Grossi di euro 143.292,47; ha rigettato l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale questi chiedeva di "accertare la violazione delle distanze tra le proprietà, concretizzatasi nel passato con la costruzione del muro".3.

Avverso la pronuncia n. 992/2018 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resistono con controricorso Sergio e [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) I primi due motivi sono strettamente connessi e pertanto sono trattati congiuntamente. a) Il primo motivo denuncia "violazione degli artt. 40, 41 c.p., 2043 e 2051 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": la Corte d'appello, nel recepire le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento cautelare all'origine della vicenda, ha omesso di considerare un fatto assolutamente rilevante e decisivo ai fini del giudizio, ossia che al momento del crollo del muro vi era stato un nubifragio di straordinaria entità. b) Il secondo motivo lamenta "nullità della sentenza per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, la Corte d'appello, nell'affermare che "Gizzi, nonostante gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, si è limitato a dedurre l'inesistenza di un ulteriore danno a suo dire non dimostrato", avrebbe motivato in modo perplesso in quanto il ricorrente non poteva "certo contestare, ad esempio, l'omessa considerazione dell'evento eccezionale del nubifragio, perché tale questione era rimasta comunque assorbita dal rigetto in primo grado della domanda del Grossi".

I motivi non possono essere accolti.

La Corte d'appello nella pronuncia impugnata si è infatti, correttamente, ritenuta vincolata dall'affermazione di responsabilità esclusiva del ricorrente da parte della pronuncia della medesima Corte d'appello n. 3268/2012, passata in giudicato, affermazione che la Corte d'appello aveva basato sui risultati raggiunti dal consulente d'ufficio nominato nel precedente processo, consulente d'ufficio che peraltro - come si evince dagli stralci della relazione riportata nel ricorso - aveva tenuto conto della precipitazione atmosferica della notte del 18 aprile 1999.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente, nel contestare la perplessità e incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata, fa riferimento ad una affermazione della Corte circa la genericità della negazione di danni ulteriori rispetto alla ricostruzione del muro da parte del ricorrente, che nulla c'entra con la censura relativa alla circostanza dell'avvenuto nubifragio.

2. Il terzo e il quarto motivo sono strettamente connessi e pertanto sono trattati congiuntamente. a) li terzo motivo lamenta "violazione degli artt. 2909, 873, 878 e 2043 c.c.": il ricorrente aveva in primo grado proposto domanda riconvenzionale "di risarcimento danni per violazione di distanze", domanda sulla quale il Tribunale non aveva pronunciato, omessa pronuncia denunciata con appello incidentale che il giudice di secondo grado ha erroneamente rigettato, sostenendo che "la circostanza doveva essere esaminata nel giudizio in cui è stato disposto il rispristino dello stato dei luoghi, evidentemente regolare sotto il rispetto delle distanze". b) Il quarto motivo denuncia "nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.": la decisione di rigetto dell'appello incidentale sarebbe ad avviso del ricorrente non soltanto erronea, ma anche motivata in modo manifestamente illogico.

I motivi non possono essere accolti.

Il ricorrente ha chiesto in via riconvenzionale di accertare la violazione delle distanze in relazione al muro costruito dal padre di controparte e crollato nella notte del 18 aprile 1999 e di condannare controparte a risarcire il danno causato dalla costruzione illegittima, in tal modo non considerando che il muro è appunto crollato nel 1999 e che non è pertanto più attuale il problema del mancato rispetto delle distanze prescritte.

Il ricorrente non fa riferimento al muro che è stato condannato a ricostruire con la sentenza n. 3268/2012 della Corte d'appello di Roma, secondo le indicazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, ma è comunque evidente che le eventuali osservazioni circa le distanze da rispettare nella ricostruzione del muro andavano proposte nel processo chiuso con la suddetta pronuncia n. 3268/2012 e che non potevano essere oggetto di scrutinio in questo processo, come ha correttamente affermato la Corte d'appello con argomentazione non illogica.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 7.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23807-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta delega in atti ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente 021 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo 027 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e k— difende giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 992/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20. R.G. 23807/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. Sergio e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - con ricorso ex art. 700 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere comproprietario con la sorella [OSCURATO:PERSONA] di un fabbricato, che trenta anni prima il padre aveva realizzato un muro confinante con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che il 18 aprile 1999 il muro era crollato e la responsabilità del crollo era da attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] che aveva realizzato un orto, così provocando il cedimento del muro; con ordinanza del 2000 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e in accoglimento della domanda riconvenzionale di Gizzi, condannava Grossi a ricostruire a proprie spese il muro; - il provvedimento era impugnato da Grossi innanzi alla Corte d'appello di Roma, che lo rigettava; contro il rigetto Grossi ricorreva per cassazione e questa Corte con sentenza n. 25252/2006 lo accoglieva, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma che, con sentenza n. 3268/2012, condannava Gizzi a ricostruire il muro, secondo le indicazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno di Grossi in quanto proposta per la prima volta in appello. Sulla base di tali premesse i Grossi chiedevano al Tribunale di Tivoli di condannare Gizzi al risarcimento del danno in proprio favore. Con sentenza n. 393/2017 il Tribunale di Tivoli rigettava la domanda di Sergio e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza i fratelli Grossi hanno proposto impugnazione. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 14 febbraio 2018, n. 992, ha accolto l'appello e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dei fratelli Grossi di euro 143.292,47; ha rigettato l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale questi chiedeva di "accertare la violazione delle distanze tra le proprietà, concretizzatasi nel passato con la costruzione del muro".3. Avverso la pronuncia n. 992/2018 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Sergio e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) I primi due motivi sono strettamente connessi e pertanto sono trattati congiuntamente. a) Il primo motivo denuncia "violazione degli artt. 40, 41 c.p., 2043 e 2051 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": la Corte d'appello, nel recepire le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento cautelare all'origine della vicenda, ha omesso di considerare un fatto assolutamente rilevante e decisivo ai fini del giudizio, ossia che al momento del crollo del muro vi era stato un nubifragio di straordinaria entità. b) Il secondo motivo lamenta "nullità della sentenza per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, la Corte d'appello, nell'affermare che "Gizzi, nonostante gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, si è limitato a dedurre l'inesistenza di un ulteriore danno a suo dire non dimostrato", avrebbe motivato in modo perplesso in quanto il ricorrente non poteva "certo contestare, ad esempio, l'omessa considerazione dell'evento eccezionale del nubifragio, perché tale questione era rimasta comunque assorbita dal rigetto in primo grado della domanda del Grossi". I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello nella pronuncia impugnata si è infatti, correttamente, ritenuta vincolata dall'affermazione di responsabilità esclusiva del ricorrente da parte della pronuncia della medesima Corte d'appello n. 3268/2012, passata in giudicato, affermazione che la Corte d'appello aveva basato sui risultati raggiunti dal consulente d'ufficio nominato nel precedente processo, consulente d'ufficio che peraltro - come si evince dagli stralci della relazione riportata nel ricorso - aveva tenuto conto della precipitazione atmosferica della notte del 18 aprile 1999. Quanto al secondo motivo, il ricorrente, nel contestare la perplessità e incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata, fa riferimento ad una affermazione della Corte circa la genericità della negazione di danni ulteriori rispetto alla ricostruzione del muro da parte del ricorrente, che nulla c'entra con la censura relativa alla circostanza dell'avvenuto nubifragio. 2. Il terzo e il quarto motivo sono strettamente connessi e pertanto sono trattati congiuntamente. a) li terzo motivo lamenta "violazione degli artt. 2909, 873, 878 e 2043 c.c.": il ricorrente aveva in primo grado proposto domanda riconvenzionale "di risarcimento danni per violazione di distanze", domanda sulla quale il Tribunale non aveva pronunciato, omessa pronuncia denunciata con appello incidentale che il giudice di secondo grado ha erroneamente rigettato, sostenendo che "la circostanza doveva essere esaminata nel giudizio in cui è stato disposto il rispristino dello stato dei luoghi, evidentemente regolare sotto il rispetto delle distanze". b) Il quarto motivo denuncia "nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.": la decisione di rigetto dell'appello incidentale sarebbe ad avviso del ricorrente non soltanto erronea, ma anche motivata in modo manifestamente illogico. I motivi non possono essere accolti. Il ricorrente ha chiesto in via riconvenzionale di accertare la violazione delle distanze in relazione al muro costruito dal padre di controparte e crollato nella notte del 18 aprile 1999 e di condannare controparte a risarcire il danno causato dalla costruzione illegittima, in tal modo non considerando che il muro è appunto crollato nel 1999 e che non è pertanto più attuale il problema del mancato rispetto delle distanze prescritte. Il ricorrente non fa riferimento al muro che è stato condannato a ricostruire con la sentenza n. 3268/2012 della Corte d'appello di Roma, secondo le indicazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, ma è comunque evidente che le eventuali osservazioni circa le distanze da rispettare nella ricostruzione del muro andavano proposte nel processo chiuso con la suddetta pronuncia n. 3268/2012 e che non potevano essere oggetto di scrutinio in questo processo, come ha correttamente affermato la Corte d'appello con argomentazione non illogica. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 7.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne
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