CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FABIANAMENICHETTI, ANDREA DELL'OMARINO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro974 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 365/2020 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 06/11/2020 R.G.N. 680/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 13299/2021Numero sezionale 974/202625/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 20369/20261. Nelle more del giudizio d’impugnazione avverso la sentenzain epigrafe indicata, la parte ricorrente, in considerazionedel tempo trascorso e dell’avvenuto pagamento in formarateale delle somme pretese da INPS, ha rinunciato alricorso.2. Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiaratoestinto per rinuncia al ricorso.3. Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa lecondizioni poste dall'art. 390 cod.proc.civ., non richiedendola rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità,l’accettazione della controparte per essere produttiva dieffetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n.10140).4. Per effetto delle ragioni della rinuncia si provvede allacompensazione integrale delle spese del giudizio dilegittimità.5. Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppiodel contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi delrigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché nonè applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione(tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175;Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità ecompensa interamente le spese.Numero registro generale 13299/2021Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraioN umero sezionale 974/2026Numero di raccolta generale 20369/20262026 Data pubblicazione 17/06/2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 13299/2021Numero sezionale 974/2026Numero di raccolta generale 20369/2026Data pubblicazione 17/06/2026