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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39798/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste riformava radicalmente la sentenza di primo grado che aveva assolto l'Arrobbio dai reati previsti dagli artt. 367 cod. pen. e 642 cod. pen.

Si contestava al ricorrente (a) di avere falsamente denunciato il furto della vettura Mercedes targata DT050313; (b) di avere frodato la compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. lucrando l'indennizzo relativo al falso furto.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. travisamento della prova e illogicità della motivazione: si deduceva che era stato valutato il contenuto delle testimonianze del Milani e del Diafano in modo incoerente con l'effettivo dichiarato (le testimonianze erano relative ai controlli on board ed alla interlocuzione con l'Autorità tedesca); si deduceva inoltre che non erano state legittimamente valutate le testimonianze della Pastore e del [OSCURATO:PERSONA].

Si deduceva altresì l'illogicità della motivazione nella parte in cui valorizzava come indizio la non originalità della seconda chiave della autovettura, che non avrebbe alcuna capacità dimostrativa in ordine al progetto di truffa contestato.

La motivazione sarebbe illogica anche nella parte in cui non teneva conto della incompatibilità degli interventi di manutenzione sulla vettura della quale si denunciava il furto con la frode contestata (deducibili dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA]).

Si contestava anche la valorizzazione probatoria che la Corte territoriale aveva fatto dei tempi della denuncia (un mese e mezzo ipoteticamente destinato alla verifica della buona riuscita della esportazione del veicolo del quale si denunciava il furto);

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state rinnovate tutte le testimonianze rilevanti ai fini della decisione.

2.3. Violazione di legge: il reato di simulazione di reato doveva ritenersi assorbito in quello previsto dall'art. 642 cod. pen. 2.3.

Violazione di legge: il beneficio della sospensione condizionale era stato denegato valorizzando come precedenti ostativi due reati depenalizzati, uno indultato ed una contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Essendo decorso il termine di prescrizione il reato contestato è estinto.

Il ricorso deve comunque essere valutato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. per l'accertamento della responsabilità civile

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno dell'accertamento di responsabilità.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcun travisamento delle dichiarazioni, né alcuna illogicità della motivazione: la Corte di appello, offre una puntuale, analitica e persuasiva valutazione di tutto il compendio probatorio disponibile, confrontandosi non solo con le prove raccolte (alcune della quali rinnovate), ma anche con la motivazione offerta dal Tribunale, adempiendo in modo esemplare all'onere di motivazione c.d.

"rafforzata" che grava sul giudice di appello che intenda riformare radicalmente la prima decisione.

Nel dettaglio: veniva svalutata in modo puntuale e convincente la capacità dimostrativa delle testimonianze del Baldin, della Pastore e dell'[OSCURATO:PERSONA] attraverso la precisa rilevazione delle loro incongruenze, riconducibili a palesi cointeressenze (pag. 17 della sentenza impugnata); di contro, attraverso una minuziosa disamina delle testimonianze e della documentazione raccolta, veniva dimostrato che la denuncia del furto era stata fraudolentemente effettuata dopo il trasferimento all'estero della autovettura (pagg. 10 e ss. della sentenza impugnata).

Le censure avanzate con il ricorso piuttosto che identificare esiziali fratture logiche della motivazione invocano una valutazione alternativa delle testimonianze e dei documenti, fornendo ipotesi interpretative invero già esaminate dalla Corte di appello e ritenute inverosimili.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.1.2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto.

Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 3, Sentenza n. 42524 del 19/06/2019, B. Rv. 277274 - 01; Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017 - dep. 07/07/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017 Terry, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello procedeva alla rinnovazione delle sole testimonianze in relazione alle quali si rivelava necessario procedere ad una radicale rivalutazione dell'attendibilità.

1.3. il terzo motivo di ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto dedotto ed in coerenza con quanto stabilito da risalente, ma condivisa, giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 7061 del 02/07/1974, Rv. 128243 - 01) il collegio ritiene che tra le fattispecie previste dall'art. 367 cod. pen e 642 cod. pen. non siano in concorso apparente, dato che la "denuncia" richiamata nel comma secondo dell'art. 642 cod. pen. non si riferisce a quella idonea ad avviare un procedimento penale, ma sia invece la denuncia di sinistro presentata all'assicurazione idonea, in ipotesi, solo ad integrare la fattispecie di truffa descritta dall'art. 642 cod. pen.

La denuncia idonea ad avviare il procedimento penale, se falsa, lede un bene giuridico diverso da quello protetto dall'art. 642 cod. pen. dato che quello previsto dall'art.367 cod. pen. è un delitto "contro l'amministrazione della giustizia" mentre quello previsto dall'art. 642 cod. pen. è un delitto contro il patrimonio consumato mediante frode.

Non vi sono dunque gli estremi per ritenere l'assorbimento per specialità, dato che si verte in un caso di condotta idonea a generare un concorso formale di reati (sulla esclusività del principio di specialità nella valutazione di ipotetici casi di concorso apparente: Sez.

U, Sentenza n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668).

1.4. L'ultimo motivo di ricorso è infondato.

E' vero, come dedotto, che l'unico delitto rilevante ai fini della valutazione delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale è quello indultato, che, nel caso in esame, non è ostativo - di per sé - alla concessione del beneficio: la Cassazione ha infatti affermato che la concessione dell'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080, Sez. 1, Sentenza n. 5689 del 10/06/2014 dep. 06/02/2015, Mercurio, Rv. 262464 - 01).

Nel caso in giudizio, tuttavia, il diniego di concessione del beneficio veniva effettuato sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla possibile commissione di ulteriori delitti, che è collegato solo in parte alla valutazione dei precedenti.

Il diniego della sospensione condizionale, nella valutazione della Corte territoriale, si fonda cioè non sulla rilevazione della carenza delle condizioni di legge per la sua concessione, ma sul giudizio negativo in ordine alla possibile ricaduta dell'Arrobbio nel delitto (pag. 18 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso, dunque, la motivazione contestata resiste alle censure difensive.

1.5. Le statuizioni civili devono essere confermate essendo emersa la prova della responsabilità civile da reato.

Il termine di prescrizione risulta invece decorso sicché il reato contestato deve essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste riformava radicalmente la sentenza di primo grado che aveva assolto l'Arrobbio dai reati previsti dagli artt. 367 cod. pen. e 642 cod. pen. Si contestava al ricorrente (a) di avere falsamente denunciato il furto della vettura Mercedes targata DT050313; (b) di avere frodato la compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. lucrando l'indennizzo relativo al falso furto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. travisamento della prova e illogicità della motivazione: si deduceva che era stato valutato il contenuto delle testimonianze del Milani e del Diafano in modo incoerente con l'effettivo dichiarato (le testimonianze erano relative ai controlli on board ed alla interlocuzione con l'Autorità tedesca); si deduceva inoltre che non erano state legittimamente valutate le testimonianze della Pastore e del [OSCURATO:PERSONA]. Si deduceva altresì l'illogicità della motivazione nella parte in cui valorizzava come indizio la non originalità della seconda chiave della autovettura, che non avrebbe alcuna capacità dimostrativa in ordine al progetto di truffa contestato. La motivazione sarebbe illogica anche nella parte in cui non teneva conto della incompatibilità degli interventi di manutenzione sulla vettura della quale si denunciava il furto con la frode contestata (deducibili dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA]). Si contestava anche la valorizzazione probatoria che la Corte territoriale aveva fatto dei tempi della denuncia (un mese e mezzo ipoteticamente destinato alla verifica della buona riuscita della esportazione del veicolo del quale si denunciava il furto); 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state rinnovate tutte le testimonianze rilevanti ai fini della decisione. 2.3. Violazione di legge: il reato di simulazione di reato doveva ritenersi assorbito in quello previsto dall'art. 642 cod. pen. 2.3. Violazione di legge: il beneficio della sospensione condizionale era stato denegato valorizzando come precedenti ostativi due reati depenalizzati, uno indultato ed una contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Essendo decorso il termine di prescrizione il reato contestato è estinto. Il ricorso deve comunque essere valutato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. per l'accertamento della responsabilità civile 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno dell'accertamento di responsabilità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcun travisamento delle dichiarazioni, né alcuna illogicità della motivazione: la Corte di appello, offre una puntuale, analitica e persuasiva valutazione di tutto il compendio probatorio disponibile, confrontandosi non solo con le prove raccolte (alcune della quali rinnovate), ma anche con la motivazione offerta dal Tribunale, adempiendo in modo esemplare all'onere di motivazione c.d. "rafforzata" che grava sul giudice di appello che intenda riformare radicalmente la prima decisione. Nel dettaglio: veniva svalutata in modo puntuale e convincente la capacità dimostrativa delle testimonianze del Baldin, della Pastore e dell'[OSCURATO:PERSONA] attraverso la precisa rilevazione delle loro incongruenze, riconducibili a palesi cointeressenze (pag. 17 della sentenza impugnata); di contro, attraverso una minuziosa disamina delle testimonianze e della documentazione raccolta, veniva dimostrato che la denuncia del furto era stata fraudolentemente effettuata dopo il trasferimento all'estero della autovettura (pagg. 10 e ss. della sentenza impugnata). Le censure avanzate con il ricorso piuttosto che identificare esiziali fratture logiche della motivazione invocano una valutazione alternativa delle testimonianze e dei documenti, fornendo ipotesi interpretative invero già esaminate dalla Corte di appello e ritenute inverosimili. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 3, Sentenza n. 42524 del 19/06/2019, B. Rv. 277274 - 01; Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017 - dep. 07/07/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017 Terry, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello procedeva alla rinnovazione delle sole testimonianze in relazione alle quali si rivelava necessario procedere ad una radicale rivalutazione dell'attendibilità. 1.3. il terzo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto dedotto ed in coerenza con quanto stabilito da risalente, ma condivisa, giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 7061 del 02/07/1974, Rv. 128243 - 01) il collegio ritiene che tra le fattispecie previste dall'art. 367 cod. pen e 642 cod. pen. non siano in concorso apparente, dato che la "denuncia" richiamata nel comma secondo dell'art. 642 cod. pen. non si riferisce a quella idonea ad avviare un procedimento penale, ma sia invece la denuncia di sinistro presentata all'assicurazione idonea, in ipotesi, solo ad integrare la fattispecie di truffa descritta dall'art. 642 cod. pen. La denuncia idonea ad avviare il procedimento penale, se falsa, lede un bene giuridico diverso da quello protetto dall'art. 642 cod. pen. dato che quello previsto dall'art.367 cod. pen. è un delitto "contro l'amministrazione della giustizia" mentre quello previsto dall'art. 642 cod. pen. è un delitto contro il patrimonio consumato mediante frode. Non vi sono dunque gli estremi per ritenere l'assorbimento per specialità, dato che si verte in un caso di condotta idonea a generare un concorso formale di reati (sulla esclusività del principio di specialità nella valutazione di ipotetici casi di concorso apparente: Sez. U, Sentenza n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668). 1.4. L'ultimo motivo di ricorso è infondato. E' vero, come dedotto, che l'unico delitto rilevante ai fini della valutazione delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale è quello indultato, che, nel caso in esame, non è ostativo - di per sé - alla concessione del beneficio: la Cassazione ha infatti affermato che la concessione dell'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080, Sez. 1, Sentenza n. 5689 del 10/06/2014 dep. 06/02/2015, Mercurio, Rv. 262464 - 01). Nel caso in giudizio, tuttavia, il diniego di concessione del beneficio veniva effettuato sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla possibile commissione di ulteriori delitti, che è collegato solo in parte alla valutazione dei precedenti. Il diniego della sospensione condizionale, nella valutazione della Corte territoriale, si fonda cioè non sulla rilevazione della carenza delle condizioni di legge per la sua concessione, ma sul giudizio negativo in ordine alla possibile ricaduta dell'Arrobbio nel delitto (pag. 18 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, dunque, la motivazione contestata resiste alle censure difensive. 1.5. Le statuizioni civili devono essere confermate essendo emersa la prova della responsabilità civile da reato. Il termine di prescrizione risulta invece decorso sicché il reato contestato deve essere dichiarato estinto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pres