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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 46246/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il ?G conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, che ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA].

È stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di tale reato conseguito dal ricorrente: il sequestro preventivo è stato eseguito anche su beni della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. Con il primo motivo si deduce l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia sussistendo quella di Viterbo o in subordine di Roma.

Ai fini l'individuazione del giudice competente ex art. 8 cod. proc. pen. il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto considerare come luogo di consumazione del reato il luogo di residenza del soggetto attivo del reato (Viterbo) o, in subordine, il luogo di accertamento del reato eseguito dall'Agenzia delle Entrate di Roma.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, nel determinare la competenza ex art. 8 cod. proc. pen., non si baserebbe sugli atti di indagine: non vi sarebbe prova che i modelli F24 utilizzati per l'indebita compensazione siano stati inviati dallo studio della dott.sa [OSCURATO:PERSONA], in Menziana, territorio rientrante nella competenza dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia.

Poiché il reato contestato si consuma mediante l'invio telematico del modello F24 all'Agenzia delle Entrate competente, il Tribunale del riesame, in applicazione della giurisprudenza riportata nel ricorso, non avrebbe dovuto adoperare il criterio del luogo di accertamento del reato, bensì quello della residenza dell'indagato o, in subordine, secondo il criterio ex art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, avrebbe dovuto ritenere la competenza dell'autorità giudiziaria di Roma, avendo l'Agenzia delle Entrate di Roma svolto gli accertamenti.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge: il sequestro preventivo è stato eseguito sui beni della società, soggetto giuridico terzo rispetto agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in assenza di indizi sull'interposizione fittizia.

Il decreto genetico non avrebbe individuato i beni oggetto di sequestro; l'esecuzione avrebbe potuto avere ad oggetto solo i beni nella disponibilità dell'indagato, non quelli della ricorrente, del tutto estranea ai reati; i fatti sono contestati a [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, non quale legale rappresentante della società ricorrente.

Il Tribunale del riesame, nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse nella disponibilità delle somme giacenti sui conti correnti della società, non avrebbe valutato che la delega è stata attribuita al ricorrente quale legale rappresentante: la disponibilità delle somme sarebbe della persona giuridica.

Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto dimostrare, sulla base di ulteriori elementi probatori, che l'indagato facesse uso di quelle somme uti dominus per finalità estranee all'attività sociale.

Errata sarebbe l'applicazione dei principi della sentenza Gubert (Sez.

U, n. 10561 del 2014) in assenza di interposizione fittizia.

Anche i riferimenti giurisprudenziali sarebbero inconferenti, in quanto farebbero riferimento al caso di sequestro di somme giacenti su conti correntt di società su cui l'indagato aveva solo la delega ad operare, non rivestendo alcuna carica formale.

Il Tribunale del riesame avrebbe, altresì„ sostenuto che l'onere di dimostrare che l'indagato agì nell'esclusivo interesse della società ricada sulla ricorrente, sebbene la giurisprudenza abbia chiarito che la verifica circa l'eventuale distrazione di somme societarie spetti all'accusa.

Il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2021, eseguito sul conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dalla ricorrente, sarebbe illegittimo, perché di proprietà di un soggetto terzo.

La qualità delrndagato di legale rappresentante della ricorrente sarebbe un dato neutro; mancherebbero elementi di prova che dimostrino che il conto corrente intestato alla società sarebbe stato utilizzato anche per esigenze proprie.

Inoltre, poiché la contestazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 riguarda l'esposizione debitoria verso l'erario dell'indagato quale persona fisica e non quale legale rappresentante delle società, l'ordinanza impugnata, come richiede la giurisprudenza in materia di sequestro preventivo di beni di una società di cui l'indagato è legale rappresentante, avrebbe dovuto verificare se sussistesse un'identità propria della società o se la stessa fosse uno schermo fittizio per tutelare gli interessi dell'indagato.

La società sarebbe dotata di propria autonomia soggettiva ed operatività.

2.3. Il difensore ha poi depositato una memoria, con le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, con cui si eccepisce l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia in favore di quella di Viterbo, o in subordine di Roma, è manifestamente infondato.1.1.

L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo decreto.

Ai sensi del comma 1, «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato».

Il comma 2 stabilisce che «Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato».

Infine, ai sensi del comma 3, «nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale».

Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato.

1.2. È errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 d.lgs. n. 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen. 1.3.

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comma 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli «previsti dal capo I del titolo II», essendo collocato nel capo

II. Il Tribunale del riesame ha, perciò, ritenuto applicabile l'art. 8 cod. proc. pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manzania, presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative redatte dalla Guardia di Finanza di Ladispoli, in ciò facendo corretta applicazione del principio per cui il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, cLigs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755).

A fronte di tale motivazione, che è corretta in diritto, il ricorrente contesta, in maniera assertiva, i dati probatori, il che non è consentito in questa sede.1.4.

Il Tribunale del riesame, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc, pen., alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato.

Il Tribunale del riesame, al proposito, ha richiamato il principio, qui da confermare, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel «luogo dell'accertamento», da individuarsi nella sede dell'Ufficio in Clli è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione essendo, invece, irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 4332D del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992).

Ciò significa che il luogo dell'accertamento va individuato nella sede dell'ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, mentre è irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da valutare quando gli atti acquisiti e le informazioni raccolte non abbiano consentito contestualmente di apprezzare i risultati delle violazioni giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732) risolvendosi, altrimenti, l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa.

1.5. In applicazione di tale principio il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che, sebbene la documentazione fosse stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati - e quindi accertati - dalla Guardia di Finanza di Ladispoli, che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate attività investigative, ha redatto le informative di reato.

2. Il secondo motivo è fondato.

2.1. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro per equivalente sulla base della disponibilità, in capo ad [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il delitto ex art 10-quater d.l.gs. n. 74 del 2000 - del conto corrente intestato alla MRT s.r.I., società di cui l'indagato è legale rappresentate, desunta dalla mera legittimazione ad operare sul conto derivante dalla delega di cui lo stesso indagato risulta titolare, senza che costui abbia fornito elementi da cui desumere che detta delega presenti limitazioni inerenti all'esercizio della carica rivestita.

Il Tribunale del riesame ha richiamato la sentenza n. 23046 del 2020.2.2.

Si tratta di una motivazione giuridicamente errata.

Non è pertinente il richiamo, effettuato nell'ordinanza impugnata, a Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, si riferiva alla del tutto diversa ipotesi di sequestro somme giacenti su un conto corrente intestato non a una società, di cui l'indagato era amministratore, bensì a una persona fisica, che, in quel caso, infatti, era il padre dell'indagato, il quale aveva rilasciato al figlio una delega ad operare sul conto senza limitazione alcuna.

2.3. Ciò chiarito, è costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di «disponibilità» richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377).

Tale principio va senz'altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della effettiva «disponibilità».

L'amministratore della società, infatti, è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua «disponibilità» essendone lui, appunto, un mero gestore.

2.4. Come affermato dalla Corte di cassazione, la «disponibilità», che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702).

Di conseguenza, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l'esistenza di eventuali limiti; tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario accertare — e il relativo onere grava evidentemente sulla pubblica accusa - la presenza di elementi che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società.

In altri termini, occorre individuare specifici elementi da cui logicamente desumere che, attraverso la delega, il soggetto indagato, nella veste di amministratore di una società estranea agli illeciti penali in contestazione, abbia di fatto esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari per finalità del tutto estranee alla normale attività gestionale della società, come, ad esempio, prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, o, ancora, eseguendo operazioni avulse dal perseguimento dell'oggetto sociale.

In tal senso, Sez. 3, n. 23039 del 01/07/2020, Sala, non massimata, ha affermato la necessità della verifica in concreto nell'ipotesi in cui il denaro sottoposto a sequestro era della persona giuridica, estranea al reato, mentre indagato era l'amministratore della società della società estranea al reato che aveva la delega ad operare sui conti correnti della società.

Nello stesso senso Sez. 3, n. 36549 del 29 aprile 2022, GL Costruzioni, non massi mata

2.5. Nella vicenda in esame, il Tribunale del riesame ha obliterato i rapporti tra la società e l'indagato e le modalità di gestione, da parte di quest'ultimo, delle somme depositate sul conto corrente della società: elementi che, invece, devono essere scandagliati per verificare la sussistenza dei presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente di una società estranea al reato, il cui legale rappresentante sia indagato per reati di natura fiscale.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma; nel giudizio di rinvio saranno applicati i principi di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il ?G conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, che ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA]. È stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di tale reato conseguito dal ricorrente: il sequestro preventivo è stato eseguito anche su beni della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia sussistendo quella di Viterbo o in subordine di Roma. Ai fini l'individuazione del giudice competente ex art. 8 cod. proc. pen. il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto considerare come luogo di consumazione del reato il luogo di residenza del soggetto attivo del reato (Viterbo) o, in subordine, il luogo di accertamento del reato eseguito dall'Agenzia delle Entrate di Roma. La motivazione dell'ordinanza impugnata, nel determinare la competenza ex art. 8 cod. proc. pen., non si baserebbe sugli atti di indagine: non vi sarebbe prova che i modelli F24 utilizzati per l'indebita compensazione siano stati inviati dallo studio della dott.sa [OSCURATO:PERSONA], in Menziana, territorio rientrante nella competenza dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia. Poiché il reato contestato si consuma mediante l'invio telematico del modello F24 all'Agenzia delle Entrate competente, il Tribunale del riesame, in applicazione della giurisprudenza riportata nel ricorso, non avrebbe dovuto adoperare il criterio del luogo di accertamento del reato, bensì quello della residenza dell'indagato o, in subordine, secondo il criterio ex art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, avrebbe dovuto ritenere la competenza dell'autorità giudiziaria di Roma, avendo l'Agenzia delle Entrate di Roma svolto gli accertamenti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge: il sequestro preventivo è stato eseguito sui beni della società, soggetto giuridico terzo rispetto agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in assenza di indizi sull'interposizione fittizia. Il decreto genetico non avrebbe individuato i beni oggetto di sequestro; l'esecuzione avrebbe potuto avere ad oggetto solo i beni nella disponibilità dell'indagato, non quelli della ricorrente, del tutto estranea ai reati; i fatti sono contestati a [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, non quale legale rappresentante della società ricorrente. Il Tribunale del riesame, nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse nella disponibilità delle somme giacenti sui conti correnti della società, non avrebbe valutato che la delega è stata attribuita al ricorrente quale legale rappresentante: la disponibilità delle somme sarebbe della persona giuridica. Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto dimostrare, sulla base di ulteriori elementi probatori, che l'indagato facesse uso di quelle somme uti dominus per finalità estranee all'attività sociale. Errata sarebbe l'applicazione dei principi della sentenza Gubert (Sez. U, n. 10561 del 2014) in assenza di interposizione fittizia. Anche i riferimenti giurisprudenziali sarebbero inconferenti, in quanto farebbero riferimento al caso di sequestro di somme giacenti su conti correntt di società su cui l'indagato aveva solo la delega ad operare, non rivestendo alcuna carica formale. Il Tribunale del riesame avrebbe, altresì„ sostenuto che l'onere di dimostrare che l'indagato agì nell'esclusivo interesse della società ricada sulla ricorrente, sebbene la giurisprudenza abbia chiarito che la verifica circa l'eventuale distrazione di somme societarie spetti all'accusa. Il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2021, eseguito sul conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dalla ricorrente, sarebbe illegittimo, perché di proprietà di un soggetto terzo. La qualità delrndagato di legale rappresentante della ricorrente sarebbe un dato neutro; mancherebbero elementi di prova che dimostrino che il conto corrente intestato alla società sarebbe stato utilizzato anche per esigenze proprie. Inoltre, poiché la contestazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 riguarda l'esposizione debitoria verso l'erario dell'indagato quale persona fisica e non quale legale rappresentante delle società, l'ordinanza impugnata, come richiede la giurisprudenza in materia di sequestro preventivo di beni di una società di cui l'indagato è legale rappresentante, avrebbe dovuto verificare se sussistesse un'identità propria della società o se la stessa fosse uno schermo fittizio per tutelare gli interessi dell'indagato. La società sarebbe dotata di propria autonomia soggettiva ed operatività. 2.3. Il difensore ha poi depositato una memoria, con le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con cui si eccepisce l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia in favore di quella di Viterbo, o in subordine di Roma, è manifestamente infondato.1.1. L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo decreto. Ai sensi del comma 1, «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Il comma 2 stabilisce che «Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Infine, ai sensi del comma 3, «nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale». Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato. 1.2. È errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 d.lgs. n. 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen. 1.3. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comma 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli «previsti dal capo I del titolo II», essendo collocato nel capo II. Il Tribunale del riesame ha, perciò, ritenuto applicabile l'art. 8 cod. proc. pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manzania, presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative redatte dalla Guardia di Finanza di Ladispoli, in ciò facendo corretta applicazione del principio per cui il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, cLigs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755). A fronte di tale motivazione, che è corretta in diritto, il ricorrente contesta, in maniera assertiva, i dati probatori, il che non è consentito in questa sede.1.4. Il Tribunale del riesame, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc, pen., alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato. Il Tribunale del riesame, al proposito, ha richiamato il principio, qui da confermare, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel «luogo dell'accertamento», da individuarsi nella sede dell'Ufficio in Clli è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione essendo, invece, irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 4332D del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992). Ciò significa che il luogo dell'accertamento va individuato nella sede dell'ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, mentre è irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da valutare quando gli atti acquisiti e le informazioni raccolte non abbiano consentito contestualmente di apprezzare i risultati delle violazioni giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732) risolvendosi, altrimenti, l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa. 1.5. In applicazione di tale principio il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che, sebbene la documentazione fosse stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati - e quindi accertati - dalla Guardia di Finanza di Ladispoli, che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate attività investigative, ha redatto le informative di reato. 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro per equivalente sulla base della disponibilità, in capo ad [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il delitto ex art 10-quater d.l.gs. n. 74 del 2000 - del conto corrente intestato alla MRT s.r.I., società di cui l'indagato è legale rappresentate, desunta dalla mera legittimazione ad operare sul conto derivante dalla delega di cui lo stesso indagato risulta titolare, senza che costui abbia fornito elementi da cui desumere che detta delega presenti limitazioni inerenti all'esercizio della carica rivestita. Il Tribunale del riesame ha richiamato la sentenza n. 23046 del 2020.2.2. Si tratta di una motivazione giuridicamente errata. Non è pertinente il richiamo, effettuato nell'ordinanza impugnata, a Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, si riferiva alla del tutto diversa ipotesi di sequestro somme giacenti su un conto corrente intestato non a una società, di cui l'indagato era amministratore, bensì a una persona fisica, che, in quel caso, infatti, era il padre dell'indagato, il quale aveva rilasciato al figlio una delega ad operare sul conto senza limitazione alcuna. 2.3. Ciò chiarito, è costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di «disponibilità» richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377). Tale principio va senz'altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della effettiva «disponibilità». L'amministratore della società, infatti, è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua «disponibilità» essendone lui, appunto, un mero gestore. 2.4. Come affermato dalla Corte di cassazione, la «disponibilità», che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702). Di conseguenza, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l'esistenza di eventuali limiti; tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario accertare — e il relativo onere grava evidentemente sulla pubblica accusa - la presenza di elementi che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società. In altri termini, occorre individuare specifici elementi da cui logicamente desumere che, attraverso la delega, il soggetto indagato, nella veste di amministratore di una società estranea agli illeciti penali in contestazione, abbia di fatto esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari per finalità del tutto estranee alla normale attività gestionale della società, come, ad esempio, prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, o, ancora, eseguendo operazioni avulse dal perseguimento dell'oggetto sociale. In tal senso, Sez. 3, n. 23039 del 01/07/2020, Sala, non massimata, ha affermato la necessità della verifica in concreto nell'ipotesi in cui il denaro sottoposto a sequestro era della persona giuridica, estranea al reato, mentre indagato era l'amministratore della società della società estranea al reato che aveva la delega ad operare sui conti correnti della società. Nello stesso senso Sez. 3, n. 36549 del 29 aprile 2022, GL Costruzioni, non massi mata 2.5. Nella vicenda in esame, il Tribunale del riesame ha obliterato i rapporti tra la società e l'indagato e le modalità di gestione, da parte di quest'ultimo, delle somme depositate sul conto corrente della società: elementi che, invece, devono essere scandagliati per verificare la sussistenza dei presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente di una società estranea al reato, il cui legale rappresentante sia indagato per reati di natura fiscale. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma; nel giudizio di rinvio saranno applicati i principi di
Decreto Cassazione n. 46246/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris