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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 23038/2024

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ul ricorso 5220-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la [OSCURATO:PERSONA]– ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrent e – e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, R.G.N.5220/2018 Cron.

Rep.

C.C. 29/02/2024 giurisdizione Lavoratori del settore minerario siciliano.

Obblighi contributivi e rinunce. -2 - rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrent e – per la cassazione della sentenza n. 286 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 3 agost o 201 7 (R.G.N. 126/2015).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del signor [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, contro la sentenza n. 286 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appello di Caltanissetta e depositata il 3 agosto 2017.

La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato la domanda, volta a determinare i contributi dovuti dalla Regione Siciliana, e quindi da [OSCURATO:SOCIETA]., per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sulla base dell’indennità mensile effettivamente liquidata. 2.– R esist ono con distinti controricors i l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per l’innanzi, [OSCURATO:SOCIETA]). 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4- quater, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.– Le ricorrenti e l a controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memoriaillustrativa in vista dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 6.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato le domande del signor [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’intervenuta prescrizione dell’obbligo assunto dalla Regione di versare in favore del ricorrente la contribuzione in esame,che il giudice ha ritenuto volontaria.

La Corte d’appello di Caltanissetta, nel respingere il gravame, ha confermato la natura volontaria della contribuzione a carico della Regione Sicilia, «prevista per gli impiegati e gli operai del settore minerario che abbiano risolto il rapporto di lavoro al compimento del 50° anno di età» (pagine 4 e 5 della pronuncia d’appello).

La prescrizione quinquennale, che il giudice di prime cure ha ravvisato, è stata efficacemente interrotta con atto di costituzione in mora del 16 giugno 2009 e, pertanto, la domanda dev’essere esaminata e, nel merito, si rivela infondata.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che, con accordo transattivo concluso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro il 13 gennaio 2003 e il 19 marzo 2007, il signor Licata ha rinunciato ad ogni pretesa creditoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Tale rinuncia involge anche i «diritti contributivi» e rende dunque «improponibile la domanda azionata» (pagina 6 della sentenza impugnata).

Né si riscontrano ipotesi di nullità dell’atto abdicativo, in quanto l’art. 2113 cod. civ., invocato dall’appellante, non si applica alla contribuzione volontaria.

Peraltro, le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale o sindacale o dinanzi alle apposite commissioni istituite presso l’[OSCURATO:PERSONA] dellavoro non sono assoggettate alla speciale disciplina dell’art. 2113 cod. civ. -4 - 2.– Contro la menzionata sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del signor [OSCURATO:PERSONA], formulano quattro motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 2.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione della legge della Regione Siciliana 6 giugno 1975, n. 42, così come successivamente modificata, della legge 26 aprile 1982, n. 214, della legge 28 marzo 1991, n. 105, dell’art. 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,della legge 18 febbraio 1983, n. 37, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, degli artt. 11 e 12 delle preleggi.

Avrebbe errato la Corte di merito nel qualificare come “volontaria” in senso tecnico la contribuzione di cui discorre la disciplina siciliana, contribuzione destinata a gravare dapprima sulla Regione Siciliana e quindi suRESAIS.

Lungi dall’introdurre regole peculiari in materia di previdenza, il legislatore regionale si sarebbe accollato l’obbligo di pagare i contributi, determinati secondo le leggi statali, dalla data del prepensionamento a quella del pensionamento.

Si tratterebbe pur sempre di obbligazioni sancite in maniera vincolante dalla leggee sarebbe affetto da nullità ogni patto preordinatoad eluderle.

2.2. – Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ.

La sentenza impugnata contravverrebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2115 cod. civ.), cui la disciplina regionale non avrebbe apportato deroghe di sorta.

Né si potrebbe addurre la dizione generica e di mero stile dei verbali di conciliazione del 13 gennaio 2003 e del 19 marzo 2007, che non sottenderebbe alcuna rinuncia ai “diritti contributivi”. -5 -

2.3. – Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e della falsa applicazione dell’art. 2113 cod. civ.

Le rinuncevalorizzate dalla sentenza d’appello non riguarderebbero i diritti contributivi, peraltro «irrinunciabili, indisponibili ed inviolabili» (pagina 29 del ricorso per cassazione).

2.4. – Con la quarta critica, le ricorrenti prospettano , infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e imputano alla Corte d’appello di Caltanissetta di non aver addossato a lle controparti le spese del giudizio. 3.–Possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione che li unisce, i primi tre motivi di ricorso.

Essi si rivelano fondati, per le ragioni a più riprese illustrate da questa Corte in controversie sovrapponibili a quella odierna, all’esitodi un percorso argomentativo che la memoria illustrativa della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non induce a rimeditare. 4.– Le questioni s’inquadrano nel più ampio contesto della normativa regionale volta a tutelare i lavoratori del settore minerario siciliano.

Talenormativa ha imposto alla Regione Siciliana e quindi a [OSCURATO:SOCIETA] di corrispondere, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, un’indennità mensile pari all’80% della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data della risoluzione, versa ndo , presso gli enti competenti, la contribuzione volontaria a fini pensionistici, nella misura massima consentita.

Come le ricorrenti non hanno mancato di rammentare nella memoria illustrativa,in molteplici occasioni questa Corte ha censurato le statuizioni dei giudici d’appello , che ha nno rigettato la pretesa di commisurare all’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata al lavoratore il calcolo dei contributi, reputandodirimenti, a tale scopo, le rinunce sottoscritte dai lavoratori. -6 - 5.–Alle conclusioni ora delineate questa Corte è giunta sulla scorta della peculiare disciplina previdenziale concernente il personale cessato dal servizio presso le miniere siciliane (da ultimo, fra le molte richiamate anche dalla parte ricorrente,Cass., sez.

VI-L, 4 settembre 2020, n. 18371 e n. 18370). 5.1.–Nel caso di specie, la forma di prosecuzione volontaria della contribuzione «diverge notevolmente dallo schema generale al cui interno si colloca l’ordinario istituto della prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria […] , posto che questa è normalmente legata ad una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente previdenziale a chi si trova in possesso dei requisiti richiesti ed è sul richiedente che ricade l’onere della contribuzione» (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2019, n. 2939).

In tal senso depongono, per un verso, l’applicazione alle posizioni contributive di ciascun lavoratore interessato dalla cessazione forzata dell’attività mineraria e, per altro verso, il metodo di finanziamento , posto a carico di un soggetto pubblico regionale in via esclusiva.

Si ravvisa, pertanto, un ’ ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale, che si riconnette alla sceltadella Regione Siciliana di dismettere l ’ attività mineraria .

L’obbligo inerente al relativo versamento dei contributi « non ha base negoziale, ma legale» e tale circostanza vale a configurare la contribuzionein esame come «obbligatoria, con finalità assistenziale» (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3184).

Ne discende che la sentenza impugnata presta il fianco alle censure dellericorrenti, nella parte in cui incentra il ragionamento sulla natura volontaria della contribuzione. 5.2.– Proprio perché v iene in rilievo un’ obbligazione di diritto pubblico, speculare a i diritti tutelati dall’art. 38 Cost., per loro natura distinti da quelli retributivi,non può essere condiviso il vaglio di liceità degli accordi, compiuto alla stregua dell’art. 2113 cod. civ. -7 - L’obbligo di versare i contributi, regolato da una disciplina cogente e inderogabile, non può venir meno per effetto d elle pattuizioni intercorse tra il soggetto obbligato al versamento della contribuzione e il lavoratore.

Tali pattuizioni sono inficiate da nullità, secondo la disciplina racchiusa nell’art. 2115 cod. civ.

La Corte di meritoincorre, dunque, negli errori di diritto denunciati dallericorrenti, nella parte in cui ha considerato vincolanti nei confronti dell’ente previdenziale le pattuizioni stipulate dal lavoratore e dal soggetto obbligato al versamento dei contributi, senza tenere nel debito conto la natura pubblicistica dell’obbligazione in esame. 6.–Il ricorso è, dunque , accolto per quanto di ragione.

Resta assorbito l’esame del quarto mezzo, che verte sulla regolazione delle spese. 7.–In ultima analisi, la sentenza d’appello dev’essere cassata.

La causa è rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, rinnoverà la disamina della fattispecie controversa in conformità ai principi ribaditi nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese dell’odiernogiudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso; dichiara assorbito il quarto mezzo; cassa la sentenza impugnatain relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso 5220-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la [OSCURATO:PERSONA]– ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrent e – e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, R.G.N.5220/2018 Cron. Rep. C.C. 29/02/2024 giurisdizione Lavoratori del settore minerario siciliano. Obblighi contributivi e rinunce. -2 - rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrent e – per la cassazione della sentenza n. 286 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 3 agost o 201 7 (R.G.N. 126/2015). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del signor [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, contro la sentenza n. 286 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appello di Caltanissetta e depositata il 3 agosto 2017. La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato la domanda, volta a determinare i contributi dovuti dalla Regione Siciliana, e quindi da [OSCURATO:SOCIETA]., per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sulla base dell’indennità mensile effettivamente liquidata. 2.– R esist ono con distinti controricors i l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per l’innanzi, [OSCURATO:SOCIETA]). 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4- quater, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.– Le ricorrenti e l a controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memoriaillustrativa in vista dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 6.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato le domande del signor [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’intervenuta prescrizione dell’obbligo assunto dalla Regione di versare in favore del ricorrente la contribuzione in esame,che il giudice ha ritenuto volontaria. La Corte d’appello di Caltanissetta, nel respingere il gravame, ha confermato la natura volontaria della contribuzione a carico della Regione Sicilia, «prevista per gli impiegati e gli operai del settore minerario che abbiano risolto il rapporto di lavoro al compimento del 50° anno di età» (pagine 4 e 5 della pronuncia d’appello). La prescrizione quinquennale, che il giudice di prime cure ha ravvisato, è stata efficacemente interrotta con atto di costituzione in mora del 16 giugno 2009 e, pertanto, la domanda dev’essere esaminata e, nel merito, si rivela infondata. A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che, con accordo transattivo concluso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro il 13 gennaio 2003 e il 19 marzo 2007, il signor Licata ha rinunciato ad ogni pretesa creditoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Tale rinuncia involge anche i «diritti contributivi» e rende dunque «improponibile la domanda azionata» (pagina 6 della sentenza impugnata). Né si riscontrano ipotesi di nullità dell’atto abdicativo, in quanto l’art. 2113 cod. civ., invocato dall’appellante, non si applica alla contribuzione volontaria. Peraltro, le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale o sindacale o dinanzi alle apposite commissioni istituite presso l’[OSCURATO:PERSONA] dellavoro non sono assoggettate alla speciale disciplina dell’art. 2113 cod. civ. -4 - 2.– Contro la menzionata sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, le signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del signor [OSCURATO:PERSONA], formulano quattro motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 2.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione della legge della Regione Siciliana 6 giugno 1975, n. 42, così come successivamente modificata, della legge 26 aprile 1982, n. 214, della legge 28 marzo 1991, n. 105, dell’art. 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,della legge 18 febbraio 1983, n. 37, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, degli artt. 11 e 12 delle preleggi. Avrebbe errato la Corte di merito nel qualificare come “volontaria” in senso tecnico la contribuzione di cui discorre la disciplina siciliana, contribuzione destinata a gravare dapprima sulla Regione Siciliana e quindi suRESAIS. Lungi dall’introdurre regole peculiari in materia di previdenza, il legislatore regionale si sarebbe accollato l’obbligo di pagare i contributi, determinati secondo le leggi statali, dalla data del prepensionamento a quella del pensionamento. Si tratterebbe pur sempre di obbligazioni sancite in maniera vincolante dalla leggee sarebbe affetto da nullità ogni patto preordinatoad eluderle. 2.2. – Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ. La sentenza impugnata contravverrebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2115 cod. civ.), cui la disciplina regionale non avrebbe apportato deroghe di sorta. Né si potrebbe addurre la dizione generica e di mero stile dei verbali di conciliazione del 13 gennaio 2003 e del 19 marzo 2007, che non sottenderebbe alcuna rinuncia ai “diritti contributivi”. -5 - 2.3. – Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e della falsa applicazione dell’art. 2113 cod. civ. Le rinuncevalorizzate dalla sentenza d’appello non riguarderebbero i diritti contributivi, peraltro «irrinunciabili, indisponibili ed inviolabili» (pagina 29 del ricorso per cassazione). 2.4. – Con la quarta critica, le ricorrenti prospettano , infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e imputano alla Corte d’appello di Caltanissetta di non aver addossato a lle controparti le spese del giudizio. 3.–Possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione che li unisce, i primi tre motivi di ricorso. Essi si rivelano fondati, per le ragioni a più riprese illustrate da questa Corte in controversie sovrapponibili a quella odierna, all’esitodi un percorso argomentativo che la memoria illustrativa della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non induce a rimeditare. 4.– Le questioni s’inquadrano nel più ampio contesto della normativa regionale volta a tutelare i lavoratori del settore minerario siciliano. Talenormativa ha imposto alla Regione Siciliana e quindi a [OSCURATO:SOCIETA] di corrispondere, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, un’indennità mensile pari all’80% della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data della risoluzione, versa ndo , presso gli enti competenti, la contribuzione volontaria a fini pensionistici, nella misura massima consentita. Come le ricorrenti non hanno mancato di rammentare nella memoria illustrativa,in molteplici occasioni questa Corte ha censurato le statuizioni dei giudici d’appello , che ha nno rigettato la pretesa di commisurare all’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata al lavoratore il calcolo dei contributi, reputandodirimenti, a tale scopo, le rinunce sottoscritte dai lavoratori. -6 - 5.–Alle conclusioni ora delineate questa Corte è giunta sulla scorta della peculiare disciplina previdenziale concernente il personale cessato dal servizio presso le miniere siciliane (da ultimo, fra le molte richiamate anche dalla parte ricorrente,Cass., sez. VI-L, 4 settembre 2020, n. 18371 e n. 18370). 5.1.–Nel caso di specie, la forma di prosecuzione volontaria della contribuzione «diverge notevolmente dallo schema generale al cui interno si colloca l’ordinario istituto della prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria […] , posto che questa è normalmente legata ad una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente previdenziale a chi si trova in possesso dei requisiti richiesti ed è sul richiedente che ricade l’onere della contribuzione» (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2019, n. 2939). In tal senso depongono, per un verso, l’applicazione alle posizioni contributive di ciascun lavoratore interessato dalla cessazione forzata dell’attività mineraria e, per altro verso, il metodo di finanziamento , posto a carico di un soggetto pubblico regionale in via esclusiva. Si ravvisa, pertanto, un ’ ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale, che si riconnette alla sceltadella Regione Siciliana di dismettere l ’ attività mineraria . L’obbligo inerente al relativo versamento dei contributi « non ha base negoziale, ma legale» e tale circostanza vale a configurare la contribuzionein esame come «obbligatoria, con finalità assistenziale» (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3184). Ne discende che la sentenza impugnata presta il fianco alle censure dellericorrenti, nella parte in cui incentra il ragionamento sulla natura volontaria della contribuzione. 5.2.– Proprio perché v iene in rilievo un’ obbligazione di diritto pubblico, speculare a i diritti tutelati dall’art. 38 Cost., per loro natura distinti da quelli retributivi,non può essere condiviso il vaglio di liceità degli accordi, compiuto alla stregua dell’art. 2113 cod. civ. -7 - L’obbligo di versare i contributi, regolato da una disciplina cogente e inderogabile, non può venir meno per effetto d elle pattuizioni intercorse tra il soggetto obbligato al versamento della contribuzione e il lavoratore. Tali pattuizioni sono inficiate da nullità, secondo la disciplina racchiusa nell’art. 2115 cod. civ. La Corte di meritoincorre, dunque, negli errori di diritto denunciati dallericorrenti, nella parte in cui ha considerato vincolanti nei confronti dell’ente previdenziale le pattuizioni stipulate dal lavoratore e dal soggetto obbligato al versamento dei contributi, senza tenere nel debito conto la natura pubblicistica dell’obbligazione in esame. 6.–Il ricorso è, dunque , accolto per quanto di ragione. Resta assorbito l’esame del quarto mezzo, che verte sulla regolazione delle spese. 7.–In ultima analisi, la sentenza d’appello dev’essere cassata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, rinnoverà la disamina della fattispecie controversa in conformità ai principi ribaditi nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese dell’odiernogiudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso; dichiara assorbito il quarto mezzo; cassa la sentenza impugnatain relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia
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