CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 18 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato che si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. dell'affermazione della sua penale responsabilità, è inammissibile per manifesta infondatezza, sia perché non risulta che i Giudici del merito abbiano utilizzato le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e tale circostanza è espressamente esclusa dal Tribunale, sia perché solleva censure di merito, laddove lamenta l'inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, che i giudici del merito affermano essere riscontrate dal rinvenimento all'interno della vettura sottratta della coimputata [OSCURATO:PERSONA], ossia uno dei tre soggetti indicati dalla vittima quali autori del furto della stessa, sia perché le dichiarazioni della vittima, laddove ritenute attendibili, non necessitano di ulteriori riscontri per valere come prova, sia, infine, perché il criterio logico-giuridico sulla base del quale i giudici del merito sono arrivati ad affermare la partecipazione del Sabani al furto dell'autovettura non risulta illogico o contraddittorio; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla gravità del fatto, desunta dalle modalità di commissione, e dai precedenti penali del Sabani;- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend