CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 18112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 22/02/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Bologna in data 23/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo n. 1 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva reiterata infraquinquennale applicata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono ammessi in sede di legittimità poiché reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con adeguata motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la congruità della pena in punto di aumento per la recidiva, attesi i precedenti penali del prevenuto per i reati (ravvicinati nel tempo e specifici), sintomatici della maggiore pericolosità sociale espressa dallo stesso, considerata pure la ricaduta nell'illecito ad appena due anni dalla precedente condanna per delitto della stessa specie e addirittura mentre era sottoposto a misura cautelare; tutti elementi, questi, che unitamente alla carenza di indici positivi apprezzabili in favore dell'odierno ricorrente, hanno correttamente indotto la Corte territoriale anche a negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (sul punto, si veda, ancora pag. 3 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il C