CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 16231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO\ dato avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 6.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]