Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11010/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000 e all'art. 483 comma 1 cod. pen., contestato per aver falsamente attestato in atto pubblico, costituito dalla dichiarazione sostitutiva resa dall'imputato, di aver prestato servizio presso un istituto alberghiero, allegando il relativo certificato, rivelatosi falso; il ricorrente in particolare si duole del travisamento per omissione della prova con riguardo all'individuazione della certificazione oggetto di falso, frutto della confusione del giudice di merito tra il certificato di servizio ed il certificato di lavoro, da cui sarebbe derivata l'incertezza circa il luogo e la data di commissione del reato, che non corrisponderebbero a quelli indicati nel relativo capo d'imputazione; Considerato che il motivo di ricorso non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Infatti, il giudice di appello, rinviando alla motivazione del giudice di primo grado, ha affermato senza alcuna incertezza la falsità dell'atto cui il ricorrente attestava il possesso di un titolo di cui risultava sprovvisto, con conseguente chiara e coerente identificazione del tempo del luogo e della condotta con quelle descritte nel capo d'imputazione; Rilevato poi che il secondo motivo, dove si lamenta come l'incertezza di cui sopra avrebbe prodotto una lesione del diritto di difesa dell'imputato, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Infatti, il giudice di merito ha implicitamente risposto al difensore anche sotto questo profilo, escludendo l'incertezza da cui sarebbe derivata la lesione, la quale inoltre non risultava precedentemente dedotta nei motivi di gravame; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000 e all'art. 483 comma 1 cod. pen., contestato per aver falsamente attestato in atto pubblico, costituito dalla dichiarazione sostitutiva resa dall'imputato, di aver prestato servizio presso un istituto alberghiero, allegando il relativo certificato, rivelatosi falso; il ricorrente in particolare si duole del travisamento per omissione della prova con riguardo all'individuazione della certificazione oggetto di falso, frutto della confusione del giudice di merito tra il certificato di servizio ed il certificato di lavoro, da cui sarebbe derivata l'incertezza circa il luogo e la data di commissione del reato, che non corrisponderebbero a quelli indicati nel relativo capo d'imputazione; Considerato che il motivo di ricorso non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Infatti, il giudice di appello, rinviando alla motivazione del giudice di primo grado, ha affermato senza alcuna incertezza la falsità dell'atto cui il ricorrente attestava il possesso di un titolo di cui risultava sprovvisto, con conseguente chiara e coerente identificazione del tempo del luogo e della condotta con quelle descritte nel capo d'imputazione; Rilevato poi che il secondo motivo, dove si lamenta come l'incertezza di cui sopra avrebbe prodotto una lesione del diritto di difesa dell'imputato, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Infatti, il giudice di merito ha implicitamente risposto al difensore anche sotto questo profilo, escludendo l'incertezza da cui sarebbe derivata la lesione, la quale inoltre non risultava precedentemente dedotta nei motivi di gravame; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 11010/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris