CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 43002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando le modalità del trasporto di sostanza stupefacente a bordo dell'autovettura condotta dall'imputato per escludere l'attendibilità della versione concordata tra i due coimputati di tenere indenne il Mara, mentre i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa lettura del materiale probatorio; ritenuto che anche i motivi sull'uso personale e le circostanze attenuanti generiche sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello, in considerazione del dato ponderale elevato, delle modalità del trasporto e della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il lo • 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]