CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 26655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria presentata il 14 giugno 2022 con cui il ricorrente, oltre a ribadire quanto oggetto del ricorso principale, rappresenta l'ammissibilità del ricorso specie sotto l'aspetto del vizio di motivazione e del travisamento del fatto con riferimento alla valutazione della attendibilità della persona offesa; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio l'attendibilità della parte offesa, le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, ultimo capoverso pag. 4, pag. 5 e 6 sentenza impugnata) che hanno messo in evidenza come coerenti e credibili fossero le dichiarazioni della vittima non costituita parte civile, trovando - pur non necessario - riscontro anche nelle dichiarazioni degli altri testi che, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di gravame (pedissequamente reiterati), non erano in contrasto se non per particolari privi di effettiva incidenza sulla complessiva valutazione del narrato della parte offesa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis