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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1995

Cassazione n. 03485/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo, terzo e quarto motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6); li) il secondo motivo, oltre a non essere stato specificamente dedotto in appello, fatta eccezione per la questione relativa alla esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente determinato il trattamento sanzionatorio considerando le sole circostanze aggravanti relative al reato individuato come violazione più grave (cfr. Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347, nonché, Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450) ed applicando l'aumento per la continuazione nella misura non inferiore ad un terzo secondo quanto prescritto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata e la pagina 7 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo, terzo e quarto motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6); li) il secondo motivo, oltre a non essere stato specificamente dedotto in appello, fatta eccezione per la questione relativa alla esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente determinato il trattamento sanzionatorio considerando le sole circostanze aggravanti relative al reato individuato come violazione più grave (cfr. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347, nonché, Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450) ed applicando l'aumento per la continuazione nella misura non inferiore ad un terzo secondo quanto prescritto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata e la pagina 7 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio
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