CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1996
Cassazione n. 21811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/01/1996 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 22 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 20 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di danneggiamento. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello, che a pagina 2 ha ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'esposizione a pubblica fede, correttamente richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente