Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 12791/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, dove si evidenzia come il tentatico di reato fosse già stato portato a compimento, con esclusione in radice della possibile valorizzazione dell'ipotesi di desistenza volontaria), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere !a tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è privo di specificità perché ripropone le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame in ragione della scelta, successiva al rigetto della richiesta di integrazione probatoria, di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato (si veda, in proposito, pag. 3), che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, dove si evidenzia come il tentatico di reato fosse già stato portato a compimento, con esclusione in radice della possibile valorizzazione dell'ipotesi di desistenza volontaria), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere !a tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è privo di specificità perché ripropone le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame in ragione della scelta, successiva al rigetto della richiesta di integrazione probatoria, di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato (si veda, in proposito, pag. 3), che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 12791/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris