CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova in ordine al reato di furto in abitazione mono aggravato ( artt.624 bis e 61 n.5 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo- con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 3 e 4). Ritenuto che il secondo motivo - con cui la ricorrente denunzia il mancato proscioglimento per difetto di procedibilità - è manifestamente infondato perché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 -consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]